Torna al magazine 14/03/2022 Focus Legale

Asservazione tecnica: quali sono i professionisti necessari per il superbonus 110%?

Superbonus condomini 110%: tra assemblee, progettazione e asseverazioni, ecco l’iter tecnico e normativo da seguire per ottenere il beneficio fiscale.
sfondo casi risolti

Abbiamo già avuto modo di osservare, in un altro nostro precedente approfondimento, che ai fini del superbonus condomini (110%) e delle agevolazioni fiscali, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e aggiuntivi, devono assicurare allo stabile condominiale nel complesso un miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica rilasciato da professionisti abilitati e comunicato all’ENEA nella forma di una dichiarazione che prende il nome di asseverazione tecnica.

Per accedere al beneficio fiscale del superbonus condomini (110%), ci sono dunque una serie di passaggi obbligati che è necessario compiere per la regolarità della procedura. Essi sono:

-assemblea condominiale;

-affidamento professionale (progetto della pratica) ad un professionista o più (esempio: architetto, geometra, ingegnere, ecc.);

-asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato.

 

Superbonus assemblea condominiale: l’iter di approvazione condominiale dei lavori

Sono necessarie due fasi dell’assemblea condominiale:

1.superbonus assemblea condominiale una prima fase, preliminare, che comporta la delibera assembleare per la nomina di un professionista necessario per l’elaborazione e predisposizione di indagini. Con il termine “indagine” si intende la redazione di una analisi di prefattibilità che comporta anche le verifiche di regolarità urbanistiche ed edilizie (rimozione mediante istanza di sanatoria di eventuali abusi), l’accertamento dell’esistenza o meno di eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, infrastrutturali o paesaggistici);

2.superbonus assemblea condominiale una seconda fase, successiva, di verifica che con gli interventi di progetto si consegua almeno il miglioramento di due classi energetiche. Come spiegheremo, ai fini del superbonus condomini (110%) e delle agevolazioni fiscali gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e aggiuntivi, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica, ante e post-intervento, rilasciato da un professionista nella forma dell’asseverazione tecnica.

Superbonus affidamento professionale: migliorare l’edificio condominiale di due classi energetiche

Il progetto della pratica affidato ad un professionista progettista (persona fisica o giuridica: architetto, ingegnere civile, geometra, impresa edile, ecc.) mira a realizzare il “salto energetico” dell’edificio condominiale con l’incremento di almeno due classi energetiche di risparmio. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario redigere l’attestazione di prestazione energetica (APE), che verrà rilasciata al termine di un sopralluogo effettuato dal tecnico professionista all’interno dell’immobile condominiale e delle singole realtà abitative (alloggi). In particolare:

1.il primo APE (ante operam) riferito allo stato di fatto prima degli interventi;

2.il secondo APE (post operam) riferito alle condizioni di progetto e allo stato finale;

Dal confronto degli APE (post e ante operam), si deve dedurre, almeno, il doppio salto di classe energetica dell’edificio. Si prendono in considerazione soltanto gli indici di prestazione energetica presenti prima degli interventi.

 

Superbonus asseverazione tecnica: rispetto dei requisiti tecnici e congruità delle spese sostenute

Ai sensi del “Decreto Rilancio” e del “Decreto anti frode”, le asseverazioni tecniche necessarie per il superbonus condomini (110%) e per le altre agevolazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico sono richiesti:

-l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici;

-il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus 110% e necessario per fruire dei benefici fiscali (cessione del credito ad un istituto finanziario; sconto in fattura da parte del professionista che recupera sotto forma di credito d’imposta; detrazioni fiscali pluriennali mediante dichiarazione dei redditi);

-l'asseverazione di congruità delle spese;

I professionisti necessari abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. L’asseverazione tecnica viene rilasciata al termine dei lavori o anche per stati di avanzamento lavori al 30% o al 60%. Tale asseverazione tecnica deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. Il decreto del MISE del 6 agosto 2020 (“decreto asseverazioni”) ha stabilito:

1.la modalità di trasmissione telematica;

2.i contenuti dell’asseverazione (requisiti tecnici e congruità delle spese).

 

Asseverazione tecnica: quali sono i professionisti necessari per il superbonus 110?

La figura dell’asseveratore è disciplinata all’art. 2, comma 1 del decreto 6 agosto 2020 del MISE denominato “Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”. Il decreto è completato dal contestuale decreto 6 agosto 2020 del MISE denominato “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” (c.d. “Decreto Asseverazioni” e “Decreto Requisiti”).

Si tratta di un professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati raccolti, la fattibilità del piano di riqualificazione energetica messo in atto per accedere alla detrazione fiscale 110%. Il tecnico abilitato, all'atto dell’asseverazione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione all'albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Pertanto, l’asseverazione tecnica può essere rilasciata solo da un professionista abilitato e iscritto all’Ordine o a un Collegio.

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