Torna al magazine 06/06/2022 Focus Legale

Arbitrato: le parole di DAS

L’arbitrato è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, che consente di risolvere controversie in tempi più rapidi e con decisioni vincolanti.
sfondo casi risolti

Per quanto riguarda “Le parole di DAS”, oggi parliamo di “arbitrato”. La parola ricorre nelle condizioni di assicurazione per disciplinare i casi di “conflitto d’interessi” o di disaccordo tra l’assicurato e la compagnia di assicurazioni circa la gestione di un sinistro.

L’arbitrato è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. Tale strumento processuale, sostituisce, quindi, la giurisdizione ordinaria della magistratura statale.

Nell’ambito dell’arbitrato, l’arbitro è un’autorità privata che si pronuncia secondo equità (“pro bono et aequo”) con un verdetto decisorio definito “lodo”.

Non tutte le materie possono essere oggetto di decisione da parte dell’arbitro, ma solo quelle che non abbiano per oggetto diritti indisponibili. Sono “indisponibili” i diritti riconosciuti dalla legge ad un soggetto per soddisfare non solo un suo interesse personale, ma anche un interesse super individuale (ad esempio, in materia di diritto di famiglia, di separazione personale, di diritto di lavoro solo se espressamente previsto dal legislatore).

All’arbitro è riconosciuta natura giurisdizionale perché la decisione produce effetti sovrapponibili a quelli di una sentenza pronunciata dal magistrato statale (in particolare, per quanto riguarda la capacità di “fare stato” ad ogni effetto tra le parti al pari del “giudicato sostanziale”).

L’arbitrato, in senso stretto, è disciplinato dall’articolo 806 del Codice di Procedura Civile. Si tratta del c.d. “arbitrato rituale”, ossia l’istituto regolato dalle norme della procedura civile.

A tal riguardo, infatti, si distingue tra “arbitrato rituale” ed “arbitrato irrituale”. Nell’ambito dell’arbitrato irrituale (chiamato anche “libero” o “improprio” perché nato nella prassi degli affari e degli scambi commerciali), la decisione dell’arbitro produce effetto solo tra le parti negoziali e ha una efficacia meramente convenzionale: la statuizione dell’arbitro non ha effetti esecutivi, ma meramente transattivi, non si realizza un “lodo”, ma si parla semplicemente di “dichiarazione negoziale”.

Non è sempre facile comprendere quando le parti intendano optare per l’arbitrato rituale piuttostoché per quello irrituale: è utile, quindi, che i soggetti interessati manifestino chiaramente questa loro volontà nella clausola compromissoria.

Quanto ai poteri di istruzione probatoria degli arbitri, i singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri anche a dei consulenti tecnici da loro nominati. Normalmente, il pagamento delle spese arbitrali compete alle parti in misura eguale tra loro.

Uno dei vantaggi del ricorso al lodo arbitrale concerne i tempi di amministrazione della controversia. Infatti, le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con un accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del verdetto. L’articolo 820 del C.P.C. prevede che, se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il verdetto nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.

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