Il reato di lesioni personali stradali, previsto dall’art. 590 bis del Codice penale, è una fattispecie delittuosa colposa introdotta dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, nell’ambito dei delitti contro la persona di cui al titolo XII del libro II del nostro Codice penale e punisce chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Il reato, in assenza di aggravanti, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Procedibilità d’ufficio
Il reato è procedibile d’ufficio: il procedimento penale contro chi ha cagionato lesioni personali stradali non necessita di denuncia o querela da parte della vittima, ma si attiva in automatico, nel momento in cui l’autorità giudiziaria giunge a notizia del fatto.
Le lesioni personali stradali diventano gravi in caso di prognosi superiore ai 40 giorni. In questo caso, anche se la persona offesa non sporge querela, come detto, il reato resta procedibile d’ufficio.
Come comportarsi?
Bisogna fare un necessario riferimento alla giurisprudenza in materia incentrata soprattutto sulla riconoscibilità di valore diagnostico dei certificati rilasciati dal medico.
Malattia e certificazione medica con valore diagnostico
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica – che possono in realtà anche mancare – bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.
La certificazione medica proveniente da un professionista privato non può essere qualificata come certificazione amministrativa perché proveniente da un libero professionista non titolare di funzione pubblica.
Non può quindi considerarsi lasciato nell’esercizio di pubbliche funzioni un certificato medico redatto in regime di attività libero professionale del medico di medicina generale: spesso sono proprio detti certificati che conducono ad allungare la prognosi.
Vanno quindi considerati validi soltanto i certificati di pronto soccorso e non i successivi certificati di prolungamento della malattia rilasciati dal medico senza compiere approfondimenti diagnostici.
Di Avv. Laura Bellomi