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LA RIFORMA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

riforma sicurezza lavoro

Sicurezza sul lavoro: un’importante riforma introdotta dal nuovo decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

La crisi economica nel settore dell’edilizia e il lockdown imposto dalla pandemia hanno inciso, riducendoli, sui numeri degli infortuni sul lavoro, ma la fotografia complessiva del settore mette in evidenza che:

  • nell’edilizia si registra un incidente mortale ogni tre giorni;
  • vi è la necessità di misure di prevenzione più efficaci nei cantieri: il 60% degli infortuni si verifica al nord nel triangolo industriale Lombardia-Veneto-Emilia Romagna;
  • è alto il livello di rischio nel settore edile con 1/4 degli eventi mortali registrati nell’industria delle costruzioni;

Le ragioni di tale contesto problematico sono molteplici. Tra queste, rientra l’insufficiente vigilanza da parte delle figure preposte alla tutela nei luoghi di lavoro, dal direttore lavori ai coordinatori della sicurezza già nella prima fase, quella di progettazione e di allestimento dei ponteggi.

In particolare, dall’analisi statistico attuariale INAIL nel quinquennio 2015-2019, emerge la seguente mappa degli infortuni nelle costruzioni (fonte: insic.it/sicurezza):

  • 43% perdita di controllo di una macchina operatrice;
  • 22,6% perdita di controllo di un utensile;
  • 20,7% caduta di operai/scivolamento;

Quanto alle patologie di origine professionale, (fonte: “Il Giorno”, dati Inail arco temporale gennaio-ottobre 2021), rispetto al 2020, si registra un aumento del + 24% per un totale di 45.395 casi.

Quanto agli infortuni sul lavoro, il totale di 448.110 casi del 2021 ha comportato un incremento del 6,3% rispetto al 2020.

Quanto agli infortuni mortali sul lavoro, il totale di 1.017 casi del 2021 ha comportato una riduzione dell’1,8% rispetto al 2020.

La geografia del fenomeno infortunistico vede il 60% degli infortuni nelle costruzioni avvenuto nel Nord Italia con il 40% dei casi concentrato in tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

  • circa 3 casi su 4 riguardano lavoratori di età compresa tra i 35 e i 64 anni;
  • il 78,8% degli infortunati sul lavoro sono nati in Italia, ma cresce la percentuale di lavoratori di origine straniera (21,2%).

 

La sfida della “prevenzione partecipata”

 

Con il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono state apportate significative modifiche al Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro. In particolare, meritano attenzione le seguenti misure che hanno ampliato i sistemi di controllo e vigilanza in tutti i cantieri produttivi:

  • rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13);
  • provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare (art.14);

 

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Potrebbe essere definita una “prevenzione partecipata”: la riforma mira ad un maggior coordinamento tra le diverse istituzioni pubbliche, sia a livello nazionale, sia in ambito locale, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro. La norma (art. 13) introduce un coordinamento statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.

Nello specifico, è previsto che l’INAIL renda disponibili ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata sulle materie oggetto di prevenzione, le aziende sanitarie locali e l’ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo le attività di vigilanza e di prevenzione.

 

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare

 

L’ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, ogni anno, al ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

In merito all’adozione di provvedimenti sanzionatori interdittivi e sospensivi, è previsto quanto segue (art. 14).

L’ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione all’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni oppure, in alternativa, in relazione all’attività lavorativa singola prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni in materia di lavoro irregolare.

Unitamente al provvedimento di sospensione, l’ispettorato nazionale del lavoro può imporre ulteriori specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione, è fatto assoluto divieto all’impresa sanzionata di contrattare con le pubbliche amministrazioni. A tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC (autorità nazionale anticorruzione) e al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per gli aspetti di rispettiva competenza.

 

Leggi il caso risolto: SICUREZZA DEI CANTIERI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

di Walter Brighenti – DAS

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