Recentemente abbiamo più volte trattato le ultime riforme del Codice della Strada e l’importanza della polizza DAS in Movimento per essere tutelati su qualsiasi mezzo; ma oltre ai monopattini elettrici, a cambiare è stata anche la circolazione stradale dei velocipedi.
La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata principalmente dalle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.
- Velocipedi e veicoli
- Obblighi dei velocipedi: i riferimenti generali
- Strada urbana ciclabile, pista ciclabile e corsie ciclabili: la riforma del 2020
- Norme di comportamento specifiche dei velocipedi: l’art. 182 Codice della strada
- Focus: sorpasso, casco, fermo e confisca, stato di ebbrezza
Velocipedi e veicoli
Rientrano nel concetto di “veicolo” anche la bicicletta tradizionale (c.d. muscolare) e quella a pedalata assistita purchè rispetti le caratteristiche che il Codice della Strada indica all’art. 50”:
- i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
- I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Obblighi dei velocipedi: i principali riferimenti
Senza pretesa di esaustività, tra i doveri dei velocipedi e loro conducenti vi sono:
- rispettare caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento previsti dall’art. 68 e i dispositivi di segnalazione e frenatura descritti dal successivo art. 69;
- comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e salvaguardando la sicurezza stradale, art. 140;
- circolare nel senso di marcia e il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, art. 143, fermo il dovere di circolare sulle piste a loro riservate dove esistenti e le particolarità eventualmente attuate a livello locale dopo la previsione c.d. doppio senso ciclabile e della strada urbana ciclabile (vedi infra);
- osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico, art. 146;
- segnalare i cambi di direzione;
- rispettare i divieti di sosta e fermata, art. 158;
- rispettare il divieto di circolazione su autostrade e strade di cui agli artt. 175 e 176 e il divieto di circolazione sul marciapiede, quale parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
- rispettare gli obblighi di soccorso di cui all’art. 189.
Strada urbana ciclabile, pista ciclabile e corsie ciclabili: la riforma del 2020
Anche prima delle riforma di settembre 2020, il codice conteneva una specifica disposizione relativa alle piste ciclabili. Con la riforma sono state previste nuove tipologie di strade e corsie per i velocipedi.
In base all’art. 3 , rimasto immutato, si intende per pista ciclabile la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
Ora il codice, sempre all’art. 3, ha introdotto e prevede:
- la corsia ciclabile: posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue.
- Si tratta in sostanza di una fascia riservata ai velocipedi, nello stesso senso di marcia, che però può essere valicata e impegnata anche dai veicoli quando necessario per le dimensioni della strada, nelle intersezioni, per accedere a parcheggi e/o a zone di sosta laterale, ai mezzi pubblici per le fermate.
- La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
- Riassumendo, ove prevista, consente ai velocipedi di percorrere a doppio senso le strade che per i veicoli a motore sono invece a senso unico.
Inoltre, nell’art. 2 è stata individuata una nuova tipologia di strada:
- la Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
Va evidenziato che compete ai Comuni, con ordinanza, individuare dove introdurre queste innovazioni e apporre la relativa segnaletica.
Norme di comportamento specifiche dei velocipedi: l’art. 182 Codice della strada
Ai velocipedi è dedicato l’intero art. 182, che è stato di recente modificato con l’introduzione del comma 1bis e la revisione dei commi 9 bis e ter, che si raccordano con l’introduzione delle nuove tipologie di corsie ciclabili.
In base a tale norma, i doveri del ciclista si possono sintetizzare come segue:
- i ciclisti di base devono procedere su su unica fila, salvo alcune eccezioni (es. adulto che accompagna un minore di anni dieci) e le nuove regole per la circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili (previsione modificata dalla riforma del 2020);
- i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano ed essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé;
- ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
- i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando possono essere di intralcio o di pericolo per i pedoni, attenendosi in tal caso alle norme per i pedoni
- è vietato trasportare altre persone sul velocipede , salvo alcune eccezioni come il trasporto da parte di un maggiorenne di un bambino assicurato sul seggiolino o il caso di velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone ;
- per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170, in base a cui gli oggetti devono essere fissati in modo stabile e comunque non devono sporgere lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore;
- i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile (previsione introdotta dalla riforma del 2020).
- in caso di circolazione fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere o in galleria è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.
- nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed e’ posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione (previsione modificata dalla riforma del 2020).
Focus: sorpasso, casco, fermo e confisca, stato di ebbrezza
Sorpasso: come e quando
I velocipedi possono essere superati dai veicoli a motore, che devono però avere particolare prudenza e prevedere che il velocipede possa in parte discostarsi dalla traiettoria che sta seguendo, stante l’equilibrio precario del mezzo.
Casco: quali obblighi?
Nonostante in alcune recenti proposte di modifica si fosse ventilata l’obbligatorietà del casco per i ragazzi, tale previsione non è stata poi effettivamente confermata.
Fermo e confisca: anche per i velocipedi?
Sì, le disposizioni che prevedono quale sanzione l’eventuale fermo o confisca del veicolo, se non espressamente limitate ai soli veicoli a motore, trovano applicazione anche per i velocipedi.
Guida in stato di ebbrezza, alterazione e patente a punti
La guida in stato di ebbrezza o alterazione riguarda anche i conducenti dei velocipedi, che sono quindi passibili – nei casi previsti- di responsabilità penale (artt. 186 e ss ).
Tuttavia, trattandosi di mezzi che non richiedono un’abilitazione per essere condotti, salvo che in ipotesi isolate, la giurisprudenza ha stabilito che non possono applicarsi ai conducenti le sanzioni accessorie che riguardano la patente.
di Walter Brighenti – DAS SpA