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LA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VELOCIPEDI

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Recentemente abbiamo più volte trattato le ultime riforme del Codice della Strada e l’importanza della polizza DAS in Movimento per essere tutelati su qualsiasi mezzo; ma oltre ai monopattini elettrici, a cambiare è stata anche la circolazione stradale dei velocipedi.

La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata principalmente dalle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.

  • Velocipedi e veicoli
  • Obblighi dei velocipedi: i riferimenti generali
  • Strada urbana ciclabile, pista ciclabile e corsie ciclabili: la riforma del 2020
  • Norme di comportamento specifiche dei velocipedi: l’art. 182 Codice della strada
  • Focus: sorpasso, casco, fermo e confisca, stato di ebbrezza

 

Velocipedi e veicoli

 

Rientrano nel concetto di “veicolo” anche la bicicletta tradizionale (c.d. muscolare) e quella a pedalata assistita purchè rispetti le caratteristiche che il Codice della Strada indica all’art. 50”:

  1. i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
  2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

 

Obblighi dei velocipedi: i principali riferimenti

 

Senza pretesa di esaustività, tra i doveri dei velocipedi e loro conducenti vi sono:

  • rispettare caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento previsti dall’art. 68 e i dispositivi di segnalazione e frenatura descritti dal successivo art. 69;
  • comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e salvaguardando la sicurezza stradale, art. 140;
  • circolare nel senso di marcia e il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, art. 143, fermo il dovere di circolare sulle piste a loro riservate dove esistenti e le particolarità eventualmente attuate a livello locale dopo la previsione c.d. doppio senso ciclabile e della strada urbana ciclabile (vedi infra);
  • osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico, art. 146;
  • segnalare i cambi di direzione;
  • rispettare i divieti di sosta e fermata, art. 158;
  • rispettare il divieto di circolazione su autostrade e strade di cui agli artt. 175 e 176 e il divieto di circolazione sul marciapiede, quale parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
  • rispettare gli obblighi di soccorso di cui all’art. 189.

 

Strada urbana ciclabile, pista ciclabile e corsie ciclabili: la riforma del 2020

 

Anche prima delle riforma di settembre 2020, il codice conteneva una specifica disposizione relativa alle piste ciclabili. Con la riforma sono state previste nuove tipologie di strade e corsie per i velocipedi.

In base all’art. 3 , rimasto immutato, si intende per pista ciclabile la  parte   longitudinale   della strada, opportunamente   delimitata,   riservata   alla   circolazione    dei velocipedi.

Ora il codice, sempre all’art. 3, ha introdotto e prevede:

  • la corsia ciclabile: posta di norma a destra, delimitata  mediante  una  striscia  bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade  dei velocipedi nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri  veicoli  e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile  può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal  caso  essa  è  parte  della  corsia  veicolare  e  deve  essere delimitata da strisce bianche discontinue.
    • Si tratta in sostanza di una fascia riservata ai velocipedi, nello stesso senso di marcia, che però può essere valicata e impegnata anche dai veicoli quando necessario per le dimensioni della strada, nelle intersezioni, per accedere a parcheggi e/o a zone di sosta laterale, ai mezzi pubblici per le fermate.
  • La corsia ciclabile per doppio senso ciclabileparte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,  delimitata  mediante  una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea  a permettere la circolazione sulle  strade  urbane  dei  velocipedi  in senso  contrario  a  quello  di  marcia   degli   altri   veicoli   e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La  corsia  ciclabile  è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
    • Riassumendo, ove prevista, consente ai velocipedi di percorrere a doppio senso le strade che per i veicoli a motore sono invece a senso unico.

Inoltre, nell’art. 2  è stata individuata una nuova tipologia di strada:

  • la Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

Va evidenziato che compete ai Comuni, con ordinanza, individuare dove introdurre queste innovazioni e apporre la relativa segnaletica.

 

Norme di comportamento specifiche dei velocipedi: l’art. 182 Codice della strada

 

Ai velocipedi è dedicato l’intero art. 182, che è stato di recente modificato con l’introduzione del comma 1bis e la revisione dei commi 9 bis e ter, che si raccordano con l’introduzione  delle nuove tipologie di corsie ciclabili.

In base a tale norma, i doveri del ciclista si possono sintetizzare come segue:

  • i ciclisti di base devono procedere su su unica fila, salvo alcune eccezioni (es. adulto che accompagna un minore di anni dieci) e le nuove regole per la circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili (previsione modificata dalla riforma del 2020);
  • i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle  mani e reggere il manubrio almeno con una  mano ed essere  in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti  a  sé;
  • ai  ciclisti  è  vietato  trainare  veicoli,  salvo  nei  casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
  • i ciclisti devono condurre il veicolo  a  mano  quando possono essere di intralcio o di pericolo per i pedoni, attenendosi in tal caso alle norme per i pedoni
  • è vietato trasportare altre persone sul velocipede , salvo alcune eccezioni come il trasporto da parte di un maggiorenne di un bambino assicurato sul seggiolino o il caso di velocipedi   appositamente  costruiti  ed  omologati  per  il trasporto  di  altre  persone ;
  • per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170, in base a cui gli oggetti devono essere fissati in modo stabile e comunque non devono sporgere lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità  al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore;
  • i velocipedi devono  transitare  sulle  piste  loro  riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle  corsie  ciclabili  per  doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il  divieto  per  particolari categorie di essi, con le modalità  stabilite  nel  regolamento.  Le norme previste  dal  regolamento  per  la  circolazione  sulle  piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile (previsione introdotta dalla riforma del 2020).
  • in caso di circolazione  fuori  dai  centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a  mezz’ora  prima  del suo sorgere o in galleria è obbligatorio  indossare   il   giubbotto   o   le   bretelle retroriflettenti  ad  alta  visibilità,  di  cui  al   comma   4-ter dell’articolo 162.
  • nelle intersezioni semaforizzate,  sulla  base  di  apposita ordinanza  adottata  ai  sensi  dell’articolo  7,  comma  1,   previa valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a  tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata  può  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  più corsie per senso di marcia, ed e’ posta a una distanza pari almeno  a 3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a  5  metri,  situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione (previsione modificata dalla riforma del 2020).

 

Focus: sorpasso, casco, fermo e confisca, stato di ebbrezza

 

Sorpasso: come e quando

I velocipedi possono essere superati dai veicoli a motore, che devono però avere particolare prudenza e prevedere che il velocipede possa in parte discostarsi dalla traiettoria che sta seguendo, stante l’equilibrio precario del mezzo.

Casco: quali obblighi?

Nonostante in alcune recenti proposte di modifica si fosse ventilata l’obbligatorietà del casco per i ragazzi, tale previsione non è stata poi effettivamente confermata.

Fermo e confisca: anche per i velocipedi?

Sì, le disposizioni che prevedono quale sanzione l’eventuale fermo o confisca del veicolo, se non espressamente limitate ai soli veicoli a motore, trovano applicazione anche per i velocipedi.

Guida in stato di ebbrezza, alterazione e patente a punti

La guida in stato di ebbrezza o alterazione riguarda anche i conducenti dei velocipedi, che sono quindi passibili – nei casi previsti- di responsabilità penale (artt. 186 e ss ).

Tuttavia, trattandosi di mezzi che non richiedono un’abilitazione per essere condotti, salvo che in ipotesi isolate, la giurisprudenza ha stabilito che non possono applicarsi ai conducenti le sanzioni accessorie che riguardano la patente.

 

di Walter Brighenti – DAS SpA

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