Molto spesso quando si parla di sicurezza stradale si fa riferimento ai conducenti di veicoli, ma anche i pedoni possono assumere comportamenti irregolari e non rispettare gli obblighi a loro imposti dal codice della strada.
A fare il punto sull’argomento ci ha pensato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 22033/2018 riferita alla vicenda di un motociclista imputato ex art. 589, comma 2, c.p., per aver investito un pedone poi deceduto a causa delle ferite.
Secondo la difesa la causa del sinistro non sarebbe imputabile ad una distrazione del motociclista, ma alla condotta del pedone che aveva attraversato fuori dalle strisce passando attraverso due vetture parcheggiate.
I giudici ritennero però responsabile il centauro in quanto tenuto a osservare le regole generiche di prudenza, cautela e attenzione (art. 140 del Codice della Strada).
Infatti, secondo l’art. 140 del Codice della strada, il conducente del veicolo è obbligato a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Negli articoli seguenti si puntualizzano le specifiche regole di condotta che è possibile riassumere in tre obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone:
1) prestare attenzione alla strada dove si procede o che si sta per impegnare;
2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e al traffico;
3) prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada ed in particolare per i pedoni.
Nel caso di specie il sinistro era avvenuto su un tratto regolarmente illuminato, asfaltato, rettilineo e con buone condizioni di traffico oltre che atmosferiche. Inoltre, si rilevava assoluta mancanza di tracce di frenata del veicolo, circostanze che hanno portato i giudici a ritenere il motociclista in violazione (ex art. 191 C.d.S.) in quanto non prestava quella dovuta attenzione che gli avrebbe consentito di avvistare i pedoni che attraversavano la strada e di arrestare la marcia in tempo utile a evitare l’impatto e il conseguente evento lesivo.
In altri termini la condotta del pedone non è stata ritenuta “causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento” non risultando un evento del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile.
Inoltre, anche se il pedone avesse tenuto un comportamento imprudente (cosa non avvenuta nel caso specifico) questo non avrebbe escluso il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo poiché ciò si verifica solo se le cause sopravvenute siano del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato e non ove, invece, abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta di quest’ultimo.
In conclusione, la colpa del pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali “non potrebbe mai essere esclusiva nella causazione dell’incidente, posto che l’investitore si era sottratto agli obblighi di cui gli arti. 101 e 102, secondo comma, codice della strada”.
Fonte: www.studiocataldi.it