Tutela legale: ecco come la polizza di tutela legale può difenderti in caso di “sinistro fantasma”.
Sono casi sempre più frequenti. Casi che hanno allertato le associazioni dei consumatori, le forze dell’ordine e anche le autorità di vigilanza del settore assicurativo: stiamo parlando del “sinistro fantasma”, ossia di un incidente stradale automobilistico (in genere un tamponamento con soli danni materiali alla carrozzeria), in realtà mai accaduto.
Può trattarsi di una truffa, può trattarsi di un disguido gestionale nei rapporti di compensazione intercorrenti tra gli assicuratori, può trattarsi di buona fede (una targa annotata per errore, la marca di una vettura ricordata male, ecc.), ma il risultato finale è sempre lo stesso: allo sventurato utente della strada, l’onere di dimostrare di essere estraneo ai fatti, di non essere transitato in quella strada in quel giorno e a quell’ora perché presente altrove nello stesso frangente.
È quello che è accaduto alla nostra assicurata, la signora Bertilla Bellé, assicurata con noi con la polizza di tutela legale “DAS Circolazione Business”. In sintesi, il suo caso.
La signora Bertilla svolge un’attività imprenditoriale di lavanderia – pulisecco denominata “La Rinnovatrice”, che si articola in tre negozi al dettaglio e per la quale Bertilla adopera un paio di furgoncini per eseguire le consegne a domicilio, specie nel caso di tendaggi e tappeti che sono piuttosto voluminosi da trasportare.
In passato, si sono verificati degli incidenti, sempre risolti, inevitabili, tenuto conto del numero di spedizioni effettuate da Bertilla nell’arco della giornata lavorativa. Ma il sinistro di cui vi raccontiamo qui presentava un’anomalia: Bertilla non ricordava il fatto contestatole dalla compagnia di RC relativo ad un risarcimento danni materiali pari a 2.500,00 Euro e neppure il garzone che l’aiutava alla guida del furgoncino rammentava la data dell’incidente addebitatole.
La polizza di tutela legale “DAS Circolazione Business” si è rivelata un alleato vincente nei confronti dell’assicurazione di RC. Ecco come.
Quando ci si imbatte in un caso di “sinistro fantasma” (ossia un sinistro contestato, ma mai accaduto), si creano alcuni effetti collaterali difficili da gestire in autonomia e spesso intrecciati tra loro. Ciò richiede l’intervento di un avvocato per trattare in maniera risolutiva la vicenda. Osserviamo questi aspetti:
- liquidazione da parte della RC di un sinistro mai avvenuto;
- declassamento-peggioramento della classe di merito con conseguente aumento del premio della polizza di RC;
- onere dell’assicurato di dimostrare di non aver mai cagionato un incidente stradale e di essere estraneo a qualsiasi contestazione di controparte;
L’onere della prova in capo al cittadino-utente della strada si snoda in una serie di adempimenti tempestivi (sussistono dei termini perentori per impedire il c.d. “silenzio-assenso”), ma necessari per negare l’avvenimento:
- procedere alla negazione formale dell’evento (atto di disconoscimento) con lettera raccomandata inviata alle compagnie di RC coinvolte (la propria e quella di controparte);
- richiedere alla compagnia di RC un accertamento sull’accaduto;
- formulare un’istanza di disapplicazione del “malus”;
- inoltrare un’istanza di accesso agli atti presso le compagnie di RC coinvolte al fine di reperire la documentazione relativa all’asserito sinistro occorso all’assicurato;
In assenza di una polizza di tutela legale, tutta questa attività deve essere svolta dal singolo interessato.
Nel caso di Bertilla, invece, è stato sufficiente contattare i nostri uffici e aprire un sinistro con DAS, incaricando un avvocato convenzionato e appartenente al network della Compagnia: la polizza “DAS Circolazione Business” ha coperto tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività indicate sopra.
Nel caso di Bertilla, la vicenda è risultata più complessa perché il furgoncino da lei guidato presentava una precedente ammaccatura al cofano (risalente ad un anteriore sinistro di circolazione stradale, questo effettivamente verificatosi), in parte compatibile con la dinamica del “sinistro fantasma”.
Questo dettaglio non favoriva la nostra cliente, che avrebbe dovuto “giustificare” anche tale ulteriore aspetto (oltre a dimostrare di non essere mai stata presente in quel luogo, in quel momento, in occasione dell’incidente).
La polizza di tutela legale copre anche le spese peritali.
Infatti, l’avvocato incaricato DAS, per confutare le tesi delle compagnie di RC, ha richiesto una perizia dalla quale è emerso, in modo inequivocabile, che i graffi e le ammaccature presenti nella parte frontale del mezzo appartenente a Bertilla erano risalenti, e non attuali, e risultavano perfettamente compatibili con il precedente incidente (quello vero) che l’assicurata aveva avuto circa un anno prima.
L’avvocato incaricato da DAS ha, quindi, provveduto alle seguenti attività:
- presentare un reclamo all’Ivass prodromico al disconoscimento del “sinistro fantasma”;
- comprovare con perizia la presenza di danni pregressi incompatibili con il “sinistro fantasma”;
- svolgere tutte le attività indicate sopra (punti da 1 a 4);
- dimostrare l’estraneità di Bertilla ai fatti, producendo le rilevazioni degli spostamenti effettuati il giorno dell’asserito incidente;
Quest’ultimo aspetto è il più difficile da argomentare e non sempre facile da integrare poiché, come detto, l’onere della prova grava sull’interessato a meno che, con circostanze indiziarie, si riesca comunque a far emergere il carattere inverosimile (o fraudolento) dell’evento.
Fortunatamente, Bertilla ha potuto dimostrare, grazie all’attività di consulenza dell’avvocato DAS, che il furgoncino della ditta “La Rinnovatrice” è rimasto in deposito, fermo per manutenzione, presso il meccanico incaricato della revisione del mezzo e l’orario (documentato) di consegna rendeva alquanto improbabile la contemporanea presenza dello stesso in un luogo distante oltre 200 chilometri (come era emerso dal fascicolo acquisito).
La polizza di tutela legale è complementare e autonoma rispetto a quella di RC.
Se la compagnia di RC non avesse riscontrato le richieste dell’avvocato DAS, quest’ultimo avrebbe agito nei confronti della RC citandola in giudizio e le spese legali sarebbero state interamente sostenute da DAS.
La vicenda sta proseguendo per l’aspetto penale in quanto l’avvocato incaricato DAS sta valutando l’ipotesi di una querela per truffa nei confronti della controparte. Nel frattempo, Bertilla ha potuto regolarizzare la sua posizione con la compagnia di RC, che le ha annullato la retrocessione alla classe di merito inferiore così come le ha anche ripristinato il vecchio e più conveniente premio di polizza.
Il prodotto: “DAS Circolazione Business”; durata della controversia: 6 mesi; valore in lite: 2.500,00 Euro; spese legali sostenute da DAS per l’intervento dell’avvocato: 700,00 Euro; spese peritali sostenute da DAS: 350,00 Euro.
Di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale