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Il caso

Prodotto utilizzato: DAS Impresa Edile

Tempi di definizione: 1 mese

Spese sostenute dal cliente: 0 euro

Spese legali e peritali risparmiate grazie a D.A.S.: 1.050 euro

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EDILI: COME ESEGUIRE UNA BONIFICA DEL CANTIERE

smaltimento rifiuti edili

Il caso risolto di oggi riguarda la “Edilkko s.r.l.”, impresa cliente con la polizza Difesa impresa Edile, e si tratta di una vicenda interessante che ha coinvolto il nostro servizio “Claims & Legal Assistance” anche per quanto riguarda l’approfondimento normativo della legislazione in materia di bonifica del cantiere e di smaltimento dei rifiuti speciali.

Esiste, infatti, per le imprese edili, una normativa dettagliata che riguarda una serie di adempimenti come la tenuta completa ed aggiornata del registro di carico e di scarico dei rifiuti, il trasporto per lo smaltimento dei rifiuti accompagnato dall’uso di un formulario, la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti per fornire indicazioni precise sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali di scarto.

Le imprese di costruzioni, anche a causa del variegato ambito del loro lavoro e delle diverse situazioni in cui si trovano ad operare, sono le realtà imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di violazioni di leggi di settore, che sono in continua evoluzione, specie quelle sulle irregolarità in materia di tutela ambientale, come nel caso della “Edilkko s.r.l.”, nostra assicurata con la polizza di tutela legaleDifesa Impresa Edile”.

La vicenda, in sintesi. Forte della garanzia di tutela legale “Pacchetto sicurezza e Difesa 231”, l’impresa “Edilkko s.r.l.” ha potuto contare sul supporto di DAS per opporsi ad una sanzione amministrativa, conseguente ad una presunta violazione di una norma di legge in materia di smaltimento dei rifiuti speciali.

La “Edilkko s.r.l.” stava eseguendo la ristrutturazione di un appartamento all’interno di un contesto condominiale. Com’è noto, durante una ristrutturazione immobiliare, è normale il formarsi di una grande quantità di calcinacci dovuti principalmente alla demolizione di pareti e di pavimenti. La normativa regionale, in materia di bonifica ambientale e di smaltimento rifiuti, recependo la normativa nazionale che dà attuazione a precise direttive comunitarie, tende a distinguere tra rifiuti speciali (per la loro pericolosità inquinante o per le loro caratteristiche di ingombro) e rifiuti di edilizia leggera, che possono essere eliminati in modo più semplice, trasportando i detriti nelle aree ecologiche destinate alla loro raccolta.

Su segnalazione dell’amministratore condominiale, l’ufficio di igiene pubblica comunale ha inviato degli agenti presso il cantiere in cui stava ristrutturando la “Edilkko s.r.l.” i quali hanno rilevato alcune (presunte) irregolarità e comminato all’impresa edile una sanzione amministrativa per violazione delle norme sul programma di raccolta differenziata. La sanzione pecuniaria comminata alla “Edilkko s.r.l.” è stata pari a 1.600 Euro.

L’avvocato incaricato DAS, dopo attenta analisi della normativa ambientale, ha ritenuto che vi fossero i presupposti per presentare un ricorso amministrativo e chiedere l’annullamento della sanzione (che, nel frattempo, era stata pagata in via cautelativa). Infatti, paradossalmente, i rifiuti “leggeri” sono più difficili da smaltire perché non basta il loro trasporto in massa presso una discarica autorizzata: occorre verificare in via preliminare se alcuni materiali possano essere riciclati.

Gli agenti inviati dal messo comunale, su segnalazione dell’amministratore condominiale, avevano contestato l’improprio smaltimento del cartongesso, che non doveva essere accantonato insieme a mattoni e a scarti di piastrelle, ma stoccato in modo separato in quanto rifiuto riciclabile. Infatti, secondo la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, il cartongesso è un rifiuto speciale non pericoloso e, in quanto tale, una volta demolito, deve essere recuperato e riciclato presso discariche specializzate in cui verrà trattato da aziende competenti.

Ai sensi dell’art. 258 comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nel formulario dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 Euro a 9.300 Euro.

Durante i lavori di ristrutturazione, la “Edilkko s.r.l.” aveva demolito alcune pareti e porzioni di un piano ammezzato realizzate in cartongesso, ma aveva deciso di non smaltire subito questo materiale per riutilizzarlo successivamente come prodotto isolante. Una delle caratteristiche di tale semilavorato, infatti, è proprio quella di poter essere riciclato innumerevoli volte e, opportunamente frantumato ed impastato con colle ed addensanti, adoperato anche come isolante termico.

Grazie ai documenti conservati nel FIR (formulario identificazione rifiuti), custoditi dall’ingegnere preposto alla gestione e sicurezza del cantiere per conto della “Edilkko s.r.l.”, l’avvocato incaricato DAS ha saputo argomentare, dimostrando l’erronea sanzione elevata all’impresa edile poiché lo stoccaggio degli scarti di cartongesso era riconducibile ad un intervento di bonifica ambientale e di riciclo dei materiali non nocivi in vista di un loro nuovo utilizzo.

La sanzione amministrativa è stata pertanto annullata e il ricorso accolto.

Il prodotto: “Difesa Impresa Edile”; durata della controversia: 1 mese; valore in lite: 1.600 Euro; spese legali sostenute da DAS per il ricorso amministrativo: 1.050 Euro oltre IVA ed accessori.

 

di Walter Brighenti – DAS

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale

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