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Il caso

Prodotto utilizzato: DAS Impresa Edile

Tempi di definizione: 4 mesi

Spese sostenute dal cliente: 0 euro

Spese legali e peritali risparmiate grazie a D.A.S.: 4.850 euro

SICUREZZA DEI CANTIERI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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Ci contatta Ernesto, imprenditore, titolare dell’azienda “Arch’é Building” s.r.l., assicurato con DAS con il prodotto “Difesa Impresa Edile” per un problema di sicurezza dei cantieri.

Il caso. Viene allestito un ponteggio per il rifacimento della facciata di un edificio. Nel cantiere, Ernesto supervisiona personalmente la costruzione dell’impalcatura. Tecnicamente, il ponteggio è un’attrezzatura provvisoria di stazionamento e movimentazione sia di materiali che di operai, composto da tubi e da giunti oppure da altri elementi portanti anche prefabbricati collegati tra loro. All’altezza del terzo piano, inaspettatamente, un pannello, che funge da stanga di collegamento, si stacca e rovina a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. A seguito della segnalazione da parte del coordinatore per la sicurezza, viene avviata un’istruttoria dall’autorità di vigilanza al termine della quale Ernesto è sanzionato con un provvedimento anche di tipo interdittivo (sanzioni settore edile: chiusura cantiere) e aperto un procedimento penale nei suoi confronti. Nella motivazione del provvedimento si legge che: “il datore di lavoro deve sempre impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi operai, di prassi di lavoro rischiose che compromettano la sicurezza dei cantieri e l’incolumità dei lavoratori”.

 

Rischi e sicurezza dei cantieri: il modello 231

 

Il modello 231 (MOG 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001) attribuisce un valore di esimente, in caso di illeciti, all’organizzazione imprenditoriale la quale è tenuta a dimostrarne la corretta applicazione. Esso opera a favore del soggetto in posizione apicale e del soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza.

 

Pericoli dei cantieri: la valutazione dei rischi, la prevenzione delle responsabilità

 

Per una corretta valutazione dei rischi, al fine di “mappare” la tipologia di situazioni critiche o i pericoli presenti nei cantieri, le imprese edili possono adottare il MOG 231 ovvero un modello organizzativo che ha la funzione di monitorare i processi previsti dall’azienda per garantire l’adempimento a tutti gli obblighi giuridici necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e riportati all’art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (TULS, “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”).

 

Le sanzioni nel settore edile

 

Com’è noto, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi per inosservanza della normativa di prevenzione antinfortunistica configurano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, così come disciplinata dal decreto legislativo n. 231, responsabilità che può comportare, oltre alle sanzioni interdittive, anche sanzioni pecuniarie con un importo minino di 25.800,00 Euro fino ad un massimo di 1.549.370,00 Euro oltre alle responsabilità penali personali dei soggetti preposti al controllo.

L’adozione di simili modelli ha richiesto uno sforzo di non poco conto per Ernesto, a capo di un’impresa edile familiare con meno di dieci addetti. Infatti, proprio la semplicità organizzativa tipica di un’impresa di piccole dimensioni, se da un lato rende molto più lineare l’adozione di un modello 231, dall’altro espone in maniera più gravosa colui che ne è il titolare poiché queste imprese edili spesso non hanno o non possono avere processi organizzativi ben delineati e rigidi.

Nel corso della gestione del sinistro, è stato fatto presente ad Ernesto che la polizza di tutela legale da egli stipulata prevede anche un’importante ulteriore garanzia: il rimborso delle spese che si rendano necessarie per la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad eliminare le carenze organizzative, al fine di adottare tutte le misure necessarie per evitare future sanzioni interdittive. È così stato possibile per Ernesto aggiornare tale modello, rendendolo più attuale ad una nuova valutazione dei rischi.

L’intervento dell’avvocato incaricato della difesa di Ernesto ha attenuato le responsabilità in capo alla società “Arch’é Building” s.r.l. favorendo una più rapida ripresa delle attività nel cantiere. La dimostrazione della corretta attuazione del modello 231 da parte dell’imprenditore unitamente ad una perizia tecnica che ha evidenziato un difetto di fabbricazione dei giunti dell’impalcatura, hanno permesso l’archiviazione del fascicolo penale a carico dell’assicurato, mentre la strategia legale dell’avvocato è adesso orientata nella direzione di una richiesta di risarcimento danni di tipo contrattuale nei confronti del produttore del ponteggio per mancata adozione degli standard tecnici previsti dalla normativa comunitaria. Il sinistro è ancora in corso.

Il prodotto: “Difesa Impresa Edile”; valore in lite: indeterminabile; durata della controversia: 4 mesi; spese legali difesa penale, opposizione alle sanzioni amministrative, spese peritali: 4.850 euro oltre IVA ed accessori.

 

di Walter Brighenti – DAS

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale

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