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Il caso

Prodotto utilizzato: Difesa Scuola

Tempi di definizione: 18 mesi

Spese sostenute dal cliente: 0 euro

Spese legali e peritali risparmiate grazie a D.A.S.: 2.250 euro

SEQUESTRO PREVENTIVO DEL CELLULARE IN CLASSE: LA SCUOLA E IL DOCENTE COMMETTONO REATO?

sequestro preventivo del cellulare

Il nostro prodotto di tutela legale DIFESA SCUOLA è intervenuto nell’assistenza difensiva di un dirigente scolastico querelato dai genitori di un alunno per sequestro preventivo del cellulare in classe. Decisiva è stata l’attività di difesa penale dell’avvocato incaricato DAS il quale ha contribuito a fare chiarezza sui contorni della vicenda.

Dobbiamo innanzitutto precisare che, di tale situazione, chi è eventualmente chiamato a rispondere è il docente (in quanto la responsabilità penale asserita è personale), ma a questi si associa la responsabilità oggettiva amministrativa del dirigente scolastico in qualità di legale rappresentante dell’istituto scolastico presso il quale l’alunno è iscritto.

Il fatto. Un alunno gioca con il cellulare durante lo svolgimento della lezione. L’insegnate richiama il giovane e, alla seconda volta, gli fa una nota sul registro e lo invia dal preside. Quest’ultimo ascolta la versione dello studente, che ammette di aver usato lo smartphone per “chattare con gli amici”, conferma il provvedimento disciplinare, l’alunno dovrà trattenersi a scuola un’ora in più, e ritira il telefono del giovane. Il dispositivo viene affidato all’insegnante il quale, anche per le ore successive di durata della lezione e fino al termine della mattinata, lo deposita all’interno di un armadietto chiuso a chiave, impedendone di fatto l’utilizzo allo studente.

I genitori dell’alunno denunciano il preside della scuola per appropriazione indebita ex art. 646 Cod. Pen., eccesso di potere e violazione della normativa sulla privacy.

L’avvocato incaricato della difesa penale del nostro cliente assicurato ha optato per il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta). La garanzia assicurativa è stata accordata parzialmente “in percentuale” per i capi di imputazione che sono stati derubricati o stralciati.

Durante l’attività difensiva svolta dall’avvocato del network, sono emerse alcune criticità, che abbiamo ritenuto di riepilogare in questo articolo per capire meglio i limiti del potere di controllo dell’insegnante senza che ciò comporti la commissione di un illecito penale.

  • La regola generale è che qualsiasi circolare scolastica sull’uso dei cellulari a scuola non può andare in contrasto con le norme giuridiche esistenti poiché i regolamenti scolastici sono delle mere istruzioni amministrative interne che non hanno la forza di derogare alla legge ordinaria.

Cellulare in classe: è consentito al docente perquisire l’alunno per requisire il telefono?

  • La risposta è negativa. Perquisizioni personali e reali (sulle cose) possono essere effettuate nel nostro ordinamento solo dall’autorità giudiziaria con facoltà per l’interessato di farsi assistere da un avvocato. Compie illecito l’insegnante che ispeziona gli zaini, o che ingiunge all’alunno di consegnargli il cellulare per verificare cosa stesse scrivendo o perché ne faceva uso durante la lezione.

Tutela della privacy: cosa afferma il GPDP.

  • C’è un aspetto di riservatezza da tutelare di cui è portare anche l’alunno minorenne. Il telefono cellulare è considerato un oggetto personale privato su cui non possono estendersi le indagini ispettive dei docenti senza che questo comporti una lesione dell’altrui riservatezza. Il Garante della Privacy ha precisato che la scuola può con regolamento proibire l’uso dei cellulari, ma non può esercitare poteri coercitivi di perquisizione al fine di verificare il rispetto del regolamento.

Cosa è consentito fare.

  • L’insegnante non può sequestrare il cellulare, ma può sanzionarne l’uso improprio in attuazione del regolamento scolastico specie se il dispositivo arreca disturbo allo svolgimento della lezione. Non viene dall’insegnante violato alcun diritto alla privacy dello studente né sussiste alcuna appropriazione indebita se è l’alunno stesso a posizionare il telefono sulla cattedra a richiesta dell’insegnante e nemmeno se l’insegnante stesso lo posiziona sulla cattedra senza toccarlo, senza accedere ai dati in memoria e lasciandolo poi recuperare all’alunno alla fine della lezione.
  • L’alunno può usare il cellulare per registrare le lezioni, ma solo per fini personali. Non può diffondere quanto videoregistrato senza il consenso degli interessati né condividere altro contenuto che non sia concordato con le persone coinvolte. Le medesime cautele valgono anche per il tablet.

Privacy a scuola: si possono diffondere immagini, ma in conformità con il regolamento sui dati sensibili.

  • Si vedano le linee guida del MIUR del 15.03.2007 circ. n. 30 e quelle del GPDP (Parere del 29 novembre 2007 sulla direttiva del Ministero della pubblica istruzione n. 104 del 30 novembre 2007 (doc. web. n. 1466996); Provvedimento a carattere generale 20 gennaio 2005 (doc. web. n. 1089812); Provvedimento 12 marzo 2003 (doc. web. n. 29816).

Il prodotto: DIFESA SCUOLA; durata della controversia: 18 mesi; valore in lite: indeterminato; spese legali sostenute da DAS (solo ambito amministrativo e responsabilità colposa): 2.250 euro.

 

di Walter Brighenti – DAS

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale

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