Un nostro assicurato con il prodotto “Difesa Manager Persona Fisica”, amministratore delegato di una Holding, è stato raggiunto da un avviso di garanzia per il reato dichiarazione infedele e sottrazione fraudolenta con evasione dal pagamento di imposte (D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, art. 4 e sgg.).
Nello specifico, la contestazione riguardava un’evasione dell’imposta IRES per oltre un milione di Euro.
Si tratta di una contestazione per un reato finanziario di natura dolosa per il quale la pena massima è la reclusione dai tre ai quattro anni. Il sinistro è stato aperto in regolarità di riserva (salvo buon fine), poiché DAS non può assicurare le fattispecie dolose, ma apre un fascicolo in attesa che l’imputato sia assolto con sentenza definitiva. Solo al termine di questo passaggio (la sentenza di assoluzione passata in giudicato ovvero l’archiviazione da parte del PM perché si decide di non rinviare a giudizio l’indagato), è possibile riconoscere le spese legali anticipate dall’assicurato, che vengono rimborsate da DAS con effetto retroattivo.
In questo sinistro, tuttavia, più che la difesa penale (pur fondamentale e necessaria, affidata ad un avvocato di libera scelta del nostro cliente), si è rivelata strategica la consulenza tecnica peritale affidata ad un professore di diritto tributario, massimo esperto di scienza delle finanze.
Che cos’è la polizza “Difesa Manager Persona Fisica”?
È un prodotto assicurativo di tutela legale, che interviene proprio in casi come questi, quando un amministratore di una società viene accusato di operazioni finanziarie fraudolente compiute allo scopo di trarre illeciti guadagni personali o di eludere il pagamento di imposte dovute all’Erario. Da sottolineare che la polizza difende il manager anche nei confronti della società mandante da lui amministrata nel caso di vertenze contrattuali insorte tra le due parti.
Una holding è una società controllante, che coordina un gruppo di imprese. Il nostro assicurato amministra una holding che controlla, attraverso quote, tre altre società, che operano in distinte fasi del processo produttivo: di cui una in un settore economico diverso. Il dott. Desiderati fa approvare dal C.d.A. della Capogruppo la vendita delle azioni detenute da quest’ultima.; tali azioni vengono trasferite ad una società acquirente con sede in Belgio. In base agli accordi di compravendita, quest’ultima paga il pacchetto azionario acquisito (circa il 60% delle quote) in parte con un corrispettivo fisso e in parte con un corrispettivo variabile (denominato “Earn Plus”) subordinato al raggiungimento di determinati indici di bilancio.
Uno dei vantaggi della costituzione di un gruppo societario è quello di ridurre il rischio di impresa: ogni società del gruppo, infatti, è un soggetto giuridicamente autonomo e risponde con il solo proprio capitale, non coinvolgendo direttamente quello che è fa capo alla holding.
Che cosa viene contestato al manager, nostro assicurato?
Secondo la Procura, la holding amministrata dal nostro assicurato possiede azioni in quantità tale da esercitare un’influenza dominante sull’amministrazione delle altre società del gruppo con la possibilità di attuare finanziamenti di significativa entità attraverso “partecipazioni a cascata”. Una sorta di “sciarada di scatole cinesi” mediante la quale sarebbe stato compiuto un atto fraudolento sui propri beni o su quelli delle altre società controllate e idoneo a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione delle imposte.
Sempre secondo le accuse del PM, il nostro assicurato avrebbe contabilizzato l’“Earn Plus”, incassato dalla vendita sopra citata, come un dividendo (da distribuzione di attivo tra le consociate, esente da tasse per il 95% dell’ammontare) e non, invece, come sopravvenienza attiva, interamente imponibile.
Che cosa sostiene la difesa?
L’avvocato designato dal nostro assicurato, e il cui incarico è stato ratificato da DAS “salvo buon fine”, sostiene che non è stata compiuta alcuna evasione di imposta penalmente rilevante e ritiene necessaria la redazione di una consulenza tecnica al fine di convincere il PM a chiedere l’archiviazione del procedimento prima del rinvio a giudizio.
Come detto, la gestione della pratica è stata molto articolata e, in questo caso, è stata fondamentale la perizia. Il commercialista incaricato in qualità di perito tecnico di parte ha ricostruito tutti i movimenti finanziari delle società coinvolte e ha accertato che la Holding si è limitata ad esercitare una legittima attività direttiva e di controllo nei confronti delle altre aziende influendo – come le è permesso svolgere – sulla gestione finanziaria, industriale e commerciale.
La conclusione, accettata dalla Procura che ha archiviato il fatto senza rinviare a giudizio l’indagato, è che non vi è chiarezza normativa né giurisprudenziale circa l’operazione effettuata con l’inevitabile conseguenza, sotto il profilo penale, di dover escludere l’aspetto soggettivo per assenza di dolo e, quindi, di intenzionalità a commettere il reato. La scelta contabile di retribuire la vendita delle azioni con un corrispettivo in parte variabile non è vietata dalla legge, mentre il c.d. “Earn Plus” può essere computato dalla Controllante come un dividendo (distribuzione di utile in natura) e non necessariamente come una plusvalenza soggetta a tassazione ordinaria imponibile al 100%.
Il prodotto: “Difesa Manager Persona Fisica”; valore in lite: indefinito; durata della controversia: oltre un anno e mezzo; spese legali difesa penale sostenute da DAS: 12.000,00 Euro; spese peritali consulenza tecnica di parte sostenute da DAS: 14.000,00 Euro.
di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale