Guidare un monopattino sulle strisce pedonali può essere molto pericoloso (vedi il nostro articolo sull’incremento degli incidenti) e Manlio, un nostro assicurato con la polizza “DAS in movimento”, ha provato sulla propria pelle la pericolosità di questo nuovo mezzo di trasporto, rimanendo coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva un attraversamento pedonale con il suo monopattino elettrico.
“DAS in movimento” è il prodotto di tutela legale che ti segue ovunque, qualsiasi sia il mezzo con cui hai scelto di spostarti: anche come pedone o ciclista e, novità normativa, come guidatore di monopattino equiparato alla bicicletta.
Manlio contatta la nostra Compagnia per attivare la copertura di tutela legale nell’ambito di un sinistro di circolazione stradale che l’ha visto coinvolto alla guida di un monopattino elettrico: il caso è in copertura?
Prima di rispondere all’interrogativo, vi descriviamo la rocambolesca vicenda.
I confini del diritto non sono mai certi del tutto, così come non è mai completamente sicuro un attraversamento pedonale: come quello affrontato da Manlio alla guida del monopattino preso a noleggio nel comune in cui risiede.
Non è la prima volta che Manlio utilizza questo nuovo mezzo di trasporto per spostarsi in libertà da un lato all’altro della città e lo ha sempre guidato con grande scrupolo ed attenzione.
Mentre attraversa sulle strisce pedonali, un furgone si prende la precedenza nell’incrocio, ma non vede sopraggiungere una vettura, che procede sul rettilineo: per evitarla, sterza bruscamente e sbanda travolgendo il povero Manlio, che cade a terra fortunatamente illeso.
Il caso è in copertura. Infatti, la recente novella legislativa varata con il decreto “Milleproroghe”, che abbiamo approfondito in questo articolo, ha equiparato ai velocipedi i monopattini elettrici, estendendo a questi ultimi le norme di comportamento previste per i primi.
Ripresosi dallo shock e ringraziato il cielo per essere uscito salvo dal pericolo, a distanza di qualche giorno, Manlio si vede recapitare a casa una contestazione di un avvocato che gli chiede i danni per aver arrecato intralcio alla circolazione e provocato l’uscita di strada del furgone.
È circostanza nota il fatto che Manlio non è obbligato per legge ad assicurarsi per la responsabilità civile per la guida del monopattino preso a noleggio. La contestazione che gli veniva opposta era la seguente: “aver attraversato le strisce pedonali alla guida, mentre avrebbe dovuto condurre a mano il monopattino”.
A questo punto, Manlio ci chiede di agire per il risarcimento dei danni subiti: un giubbino in pelle rovinato del valore di 500 Euro e altri rimborsi per medicazioni e visite mediche dovute alla caduta per un totale di 750 uro.
I nostri avvocati hanno ravvisato che vi fosse merito per tutelare Manlio e avanzare una richiesta risarcitoria nei confronti del conducente del furgone. Il groviglio normativo ed interpretativo era, però, tutt’altro che facile da dipanare.
Infatti, i legali del titolare del furgone sostenevano che i ciclisti sono sempre tenuti ad attraversare le strisce pedonali tenendo la bicicletta a mano quando, per le condizioni della circolazione, sono di intralcio o di pericolo ai pedoni: in questo caso, si sostiene che i velocipedi sono equiparabili ai pedoni.
L’avere il ciclista attraversato sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta è fonte di responsabilità e, per analogia, lo è anche per il guidatore di un monopattino.
Nulla di più improprio. I nostri avvocati hanno confutato punto per punto simili affermazioni ed erano pronti ad agire in giudizio. Infatti, la norma di legge (art. 182 co. 4 C.d.S.) non impone espressamente tale obbligo di condotta, mentre la giurisprudenza, anche ai massimi vertici, chiarisce che il “Codice della Strada” non vieta di pedalare sulle strisce pedonali: i ciclisti possono procedere in sella al velocipede purché non siano fonte di pericolo o di intralcio per i passanti, che procedono sul medesimo attraversamento pedonale.
In questo caso, non vi erano altri passanti, come aveva potuto testimoniare anche il guidatore della seconda automobile coinvolta.
Alla fine, non solo Manlio ha ottenuto il risarcimento in via transattiva per l’importo di 600 Euro, ma anche nessuna azione legale è stata promossa nei suoi confronti.
Il prodotto: “DAS in movimento”; valore in lite: 750 Euro; tempo di gestione della vertenza: 5 mesi; spese legali che Manlio avrebbe sostenuto per un grado di giudizio se ci fosse stata la causa civile: 630 Euro.
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale