La “Edilnova Costruzioni Generali s.r.l.” è nostra assicurata con la polizza di tutela legale Difesa Impresa Edile e si rivolge all’ufficio Claims di DAS per l’apertura di un sinistro, un primo caso di vertenza legale connessa all’edilizia energetica in particolare ad una pratica superbonus 110%.
La polizza DAS di tutela legale interviene anche nelle controversie riconducibili al bonus 110%; in particolare, in questo caso, si tratta dell’assistenza legale prestata a favore di Edilnova Costruzioni Generali s.r.l. nella gestione di un rapporto contrattuale di subappalto con un fornitore incaricato del rifacimento del tetto di un’abitazione.
Il caso. La coibentazione del tetto con guaina e sostituzione delle tegole rientra tra gli interventi trainanti che danno diritto all’ecobonus 110%. Infatti, rifare il tetto con ecobonus 110%, è un’attività possibile con l’opzione della detrazione fiscale da ripartire in cinque anni ovvero con lo sconto diretto in fattura o con la cessione del credito a terzi. Tuttavia, per beneficiare di tale agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono ricorrere alcune condizioni congiuntamente: 1) il doppio salto della classe energetica, che deve essere accertato con l’attestazione di prestazione energetica; 2) gli interventi di coibentazione devono incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva dell’edificio; 3) non basta il rifacimento del tetto, ma è necessaria anche la sostituzione delle tegole e di tutti gli altri elementi che compongono la copertura (come, ad esempio, le membrane impermeabilizzanti).
La Edilnova Costruzioni Generali s.r.l. è specializzata in edilizia energetica, ossia quel ramo della cantieristica edile che si occupa di efficientamento energetico. La Edilnova Costruzioni Generali s.r.l. si propone nel mercato come General Contractor, ovvero l’appaltatore generale che – nella procedura del superbonus 110% − coordina il cantiere ed esegue tutti i lavori edili necessari all’efficientamento energetico dell’immobile.
Ottenuta la commessa per l’esecuzione dell’opera, il General Contractor incarica le varie ditte subappaltatrici per l’esecuzione delle diverse tipologie di lavori: dal cappotto termico alla sostituzione degli infissi, dal rifacimento del tetto all’impianto fotovoltaico, dalle caldaie di nuova generazione e alle colonne per la ricarica elettrica delle vetture.
Durante l’esecuzione di questi contratti di sub-fornitura, sorge una controversia tra il committente e una delle imprese edili, cui la Edilnova Costruzioni Generali s.r.l. ha delegato l’attività di installazione delle grondaie e la messa in posa delle tegole del tetto. Secondo il privato committente, infatti, i materiali del sottotetto sarebbero stati di qualità inferiore rispetto a quanto pattuito nel contratto di appalto: in particolare, la rimozione delle vecchie travi avrebbe dovuto essere effettuata previa impermeabilizzazione delle superfici, operazione svolta con materiali insufficienti (polistirolo) anziché con sughero e lana di roccia come indicato nel preventivo e in fattura.
In base al contratto stipulato, la responsabilità contrattuale coinvolge direttamente il General Contractor, tenuto all’esecuzione dei lavori in esecuzione a quanto concordato. Inoltre, tali inadempimenti, rischiano di compromettere la procedura del superbonus, che presuppone una perfetta coincidenza con la perizia eseguita dall’asseveratore.
In tali casi, la responsabilità è solidale con il General Contractor, che è tenuto a garantire la conformità tra quanto dichiarato in fattura e quanto eseguito anche al fine di evitare contestazioni future da parte dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito.
L’avvocato incaricato DAS ha risolto in via stragiudiziale la problematica, partendo dalla corretta lettura ed interpretazione delle clausole contrattuali. In particolare, una clausola contrattuale prevedeva un margine di discrezionalità da parte del fornitore nella scelta dei materiali nella parte in cui si stabiliva che “… il GC, anche per il tramite di professionisti cui potrà essere appaltata in tutto o in parte l’esecuzione dell’opera, verifica che la scelta delle materie prime e dei materiali componenti avvenga nel rispetto dei parametri di efficienza energetica attestati con l’APE preventiva, anche ricercando nel mercato soluzioni migliorative o alternative rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica”.
Si trattava, quindi, di una controversia riguardante l’interpretazione del contratto: la problematica è stata risolta con il positivo intervento da parte dell’avvocato DAS, che ha raggiunto un accordo transattivo per l’applicazione, da parte del General Contractor, del prodotto più idoneo disponibile sul mercato e con rinuncia, da parte del committente, ad avanzare ulteriori pretese salvaguardando, così, l’esecuzione e la validità del contratto. Il contenzioso, invece, proseguirà nei rapporti tra la ditta “Edilnova Costruzioni Generali s.r.l.”, nostra assicurata, e l’impresa appaltatrice per verificare eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto di appalto.
Il prodotto: DIFESA IMPRESA EDILE; durata della controversia: 25 giorni; valore in lite: 48.000 Euro; spese stragiudiziali sostenute da DAS per l’assistenza legale dell’impresa assicurata: 3.900 Euro oltre IVA e CPA.
di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale