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AFFITTO E CAUZIONE: VA RESTITUITA IN CASO DI DANNI DELL’INQUILINO?

affitto cauzione

Il proprietario di casa può trattenere la cauzione dell’inquilino solo nel caso in cui vi siano dei canoni non pagati o anche se vi sono dei danni imputabili all’affittuario?

 

Cauzione affitto e danni: ecco cosa c’è da sapere

 

La cauzione ha la funzione di tutelare il locatore rispetto all’adempimento delle obbligazioni che derivano dal contratto sottoscritto, così come sancito dall’articolo 11 della legge 392 del 27 luglio 1978.

Il suddetto articolo stabilisce, infatti, che il deposito non può essere superiore alle tre mensilità del canone e che genera interessi legali da corrispondere al conduttore.

 

Deposito cauzionale affitto restituzione

 

Il conduttore, nel caso abbia assolto a tutti gli obblighi contrattuali, una volta esaurita la locazione, ha diritto a ricevere dal locatore la somma corrisposta a titolo di cauzione maggiorata degli interessi maturati. Ma cosa accade se al termine del rapporto si evidenziano dei danni imputabili all’inquilino?

 

Cauzione: danni cagionati dall’inquilino

 

In questo caso, va, infatti, accertata giuridicamente la modalità di compensazione che non è quindi “scalabile” in automatico dall’importo della cauzione.

In altre parole, la somma versata come deposito va sempre restituita all’esito del contratto di affitto, salvo non sia il giudice a dichiararne l’attribuzione legittima al proprietario dell’immobile affittato.

Se, però, al termine della locazione vi sono dei canoni non ancora pagati, il locatore può trattenere la compensazione dal deposito cauzionale.

 

Deposito cauzionale in caso di danni

 

Tale principio è stato sancito da diverse sentenze che hanno confermato che il proprietario di casa non può rifiutare la restituzione del deposito cauzionale anche in caso di danni.

D’altronde, se fosse possibile trattenere la cauzione anche per danni, si verificherebbe un’illegittima ed unilaterale determinazione dell’ammontare del risarcimento.

Il risarcimento deve, invece, essere il frutto di un accordo tra inquilino e proprietario dell’immobile locato che, se non riescono ad accordarsi in via stragiudiziale, dovranno ricorrere ad un giudice su richiesta del proprietario.

Nel caso in cui il locatore trattenesse la cauzione senza aver trovato un accordo o proposto alcuna domanda giudiziale, indipendentemente dall’estinzione del contratto e dalla liberazione dell’immobile da parte dell’inquilino, quest’ultimo potrà pretendere che il deposito gli sia immediatamente restituito tramite un decreto ingiuntivo.

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di Walter Brighenti – DAS

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