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VIDEOSORVEGLIANZA: PRIVACY E TUTELA DEL CITTADINO

videosorveglianza

La videosorveglianza è uno strumento molto invasivo nella vita di tutti i giorni, pertanto devono essere rispettate alcune norme e regole dall’installazione alla gestione. La libertà è il fondamento da cui partire poiché i cittadini devono poter circolare nei luoghi pubblici senza subire intromissioni nella loro riservatezza soddisfando contestualmente la sicurezza.

Con molti provvedimenti tra cui quello dell’8 aprile 2010, il Garante della Privacy affermava che nella gestione dei sistemi di videosorveglianza si devono osservare dei principi, con requisiti più rigorosi per  evitare che l’attività di controllo si estenda limitando i diritti delle persone, bilanciando tra i diritti dei cittadini, sicurezza e prevenzione dei reati, stabilendo che la videosorveglianza è consentita se sono rispettati alcuni principi:

  • il principio di necessitàlimita l’uso di videosorveglianza ai soli casi in cui l’obiettivo non può essere raggiunto con modalità diverse.
  • il principio di proporzionalitàobbliga a ricorrere alle telecamere solo come misura ultima di controllo, cioè quando altre misure siano risultate insufficienti e/o irrealizzabili.
  • il principio di finalitàdecide che l’installazione delle telecamere può perseguire solo fini di sua pertinenza, cioè solo per il controllo della propria attività, ma mai per finalità di sicurezza pubblica che sono di competenza delle autorità giudiziarie.

 

Videocamere su strada e rispetto della privacy. Tutor e autovelox

 

L’installazione di impianti di videosorveglianza deve essere realizzata in modo da evitare trattamenti di dati non necessari. Se l’impianto tratta dati biometrici, (riconoscimento facciale, incrocio dei dati con codici carte elettroniche, rilevazione vocale), potrebbe essere necessaria una verifica preliminare del Garante il c.d prior checking. Il titolare del trattamento deve istruire persone autorizzate che possono accedere ai dati trattati.

La visione delle immagini deve essere consentita solo se è indispensabile per gli scopi perseguiti, e l’accesso a tali immagini deve essere esclusivamente limitato alle persone designate. Occorre predisporre requisiti minimi di sicurezza in particolare i dati devono essere conservati per garantire da perdita, distruzione anche accidentale e soprattutto accesso di persone non autorizzate.

I soggetti ripresi possono accedere ai filmati che li riguardano e verificare le modalità di utilizzo dei dati raccolti. L’illiceità delle riprese comporta l’inutilizzabilità delle registrazioni, ma anche il provvedimento di blocco e divieto di trattamento dei dati, da parte del Garante.

Anche telecamere installate per l’accertamento delle violazioni al codice della strada devono rispettare le norme a tutela della privacy (la circolare del Ministero degli Interni del 21/7/2019 prevede che gli apparecchi di rilevazione memorizzino immagini solo nel caso di infrazione). Poiché le immagini devono essere utilizzate solo a fini di accertamento e contestazione delle violazioni, al termine del procedimento teso alla contestazione della sanzione, le immagini devono essere cancellate. Le immagini non vanno mai inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo col verbale di contestazione, ma gli interessati devono poter accedere alle stesse.

Nella normativa di riferimento dopo la direttiva Maroni che regolamentava l’uso degli autovelox, è arrivata la circolare Minniti, un vero e proprio testo unico sui controlli a distanza della velocità.

Per quanto riguarda i c.d. tutor (dispositivi di controllo della velocità media) questi non devono essere impiegati su tratti di strada troppo brevi, tali da far mostrare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. Si ritiene opportuno che la distanza minima tra ingresso e uscita del tratto stradale controllato da tutor non risulti inferiore a:

  • 500 metri se la velocità ammessa sia inferiore ai 60 Km/h;
  • 1000 metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 Km/h.

Relativamente ai controlli di tutor e autovelox, tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo una sentenza del 2015 della Corte Costituzionale, gli strumenti devono anche essere tarati almeno una volta all’anno.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Le postazioni mobili di autovelox possono essere segnalate con cartelli fissi solo se il loro impiego sia periodico e non saltuario. Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell’agente, devono essere correttamente visibili con la collocazione di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo di polizia operante.

Telecamere in autostrada: un caso pratico

 

Di recente vi è stato un interessante intervento da parte del Garante per la protezione dei dati personali n. 318 del 22 maggio 2018 (rif. normativi: art 17 del Codice per la protezione dei dati personali; direttive 1992/62/CE e 2004/52/CE). L’ente ha risposto ad alcune Società concessionarie di tratte autostradali, le quali avevano richiesto una verifica preliminare circa la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato dalle stesse mediante un sistema di monitoraggio dei veicoli e finalizzato a commisurare il pedaggio al percorso realmente effettuato dagli utenti delle autostrade. Il caso pratico riguardava il monitoraggio avvenuto attraverso l’utilizzo di telecamere collocate sia nei caselli che in diversi punti delle tratte autostradali, che raccoglievano informazioni sul percorso effettuato dalle autovetture. In particolare nella fase iniziale del viaggio le telecamere poste nei caselli raccoglievano i dati relativi a data e ora di ingresso, codice della stazione e della corsia di entrata, codice del pedaggio, nonché le immagini fotografiche, sia anteriore che posteriore, della targa. Con tali dati veniva creato un codice relativo all’evento di entrata poi associabile a tutti gli altri eventi relativi a quel determinato veicolo. La medesima raccolta dei dati veniva effettuata anche dalle telecamere collocate lungo il percorso, e da quelle collocate in uscita dal casello. Veniva quindi effettuato il computo del pedaggio, individuando per ogni possibile combinazione di entrata ed uscita e tra più tratte alternativamente transitabili quella concretamente percorsa dall’utente. Attraverso la documentazione fornita al Garante le Società avevano dato dettagli sui tempi di conservazione delle immagini rilevate nei vari accessi e tragitti, nonché sui titolari del trattamento di questi dati. In particolare le Società avevano specificato che le immagini riprese su percorsi che non avevano alternative transitabili o percorsi determinati direttamente tramite i dati veicolati dagli strumenti di telepedaggio, e per tale ragione non utili alla definizione dei tragitti, sarebbero state cancellate entro 48 ore dall’uscita della vettura dal casello autostradale. Diversamente avveniva per le immagini ritenute utili per la determinazione dei percorsi, queste, secondo quanto dichiarato dalle Società sarebbero state conservate per un arco temporale pari a sei mesi, al fine di garantire la massima trasparenza circa il calcolo del percorso e la rispettiva tariffa. Con riguardo alla titolarità dei dati, le Società avevano dichiarato che queste sarebbero state trasmesse alle Società concessionarie a seconda della competenza esclusiva sulle varie tratte, dunque ciascuna Società aveva l’accessibilità ai dati relative ai tragitti di loro competenza senza possibilità di scambio o condivisione tra loro dei dati. Di fronte a tali chiarimenti forniti, il Garante si era espresso negativamente sulla legittimità del trattamento dei dati effettuato dalle Società. Secondo il Garante, infatti, il trattamento effettuato, appariva eccessivamente massivo. A fronte di un tale esito negativo, le Società decidevano di integrare la documentazione trasmessa, fornendo ulteriori dettagli. In particolare dopo aver spiegato che la necessità di calcolare il pedaggio corrispondente all’esatto ed effettivo itinerario effettuato dall’utente, e non secondo il criterio del percorso più breve, nasceva da un monito rivolto all’Italia dall’Unione Europea di ottemperare alle direttive di riferimento UE, le Società avevano rassicurato il Garante sulle modalità di informazione agli interessati del trattamento, specificando che tale informazione sarebbe avvenuta tramite apposita informativa di facile ed immediata reperibilità, volta a pubblicizzare il nuovo sistema di telepedaggio. Pertanto il Garante, riesaminata la richiesta alla luce delle nuove informazioni ottenute, ritenendo che il sistema di monitoraggio descritto rispondeva a un legittimo interesse delle Società, si è espresso favorevolmente, dichiarando che il trattamento eseguito non era lesivo dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, ed era pertanto lecito, pur ponendo delle prescrizioni. In particolare il Garante disponeva che l’informativa agli interessati dovesse essere data con modalità atte a garantire un’immediata visibilità anche notturna, dando altresì opportuno risalto alle finalità perseguite. L’informativa doveva, poi, essere pubblicata sul sito web delle Società concessionarie anche con un apposito link ad hoc.

In definitiva, le riprese anche in strade e autostrade nel rispetto dei principi e dei limiti nell’osservanza della privacy del cittadino sono ammesse con particolare riferimento alla tutela del cittadino durante i percorsi stradali e autostradali. Da un equo bilanciamento deriva un corretto uso delle telecamere e delle relative registrazioni, sempre e comunque nel rispetto del principio della riservatezza.

 

dell’Avv. Paola Celletti; Studio legale Celletti

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