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VADEMECUM “CURA ITALIA”: ISTRUZIONI PER L’USO

Vademecum das cura italia istruzioni chiarimenti 26062020

Con il Consiglio dei Ministri n. 51 dell’11 giugno 2020, Palazzo Chigi ha dato attuazione e completamento a quanto già previsto nel decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio – Cura Italia). Nell’ambito della Conferenza degli Stati Generali “Progettiamo il rilancio. Cabina di regia”, il Premier − con i ministri Bonelli e Catalfo, in tema di pari opportunità, famiglia, lavoro e politiche sociali – ha illustrato tutte le misure varate dall’esecutivo a sostegno dell’economia, dell’imprenditoria e della famiglia per affrontare con rinnovato vigore la “Fase 2” post lock down.

Vogliamo offrirvi un quadro di sintesi dei principali provvedimenti adottati, che possa essere di supporto e di comprensione per quanti, imprenditori e non, single o conviventi, assicurati o non, abbiano necessità di orientarsi in un quadro di misure e di iniziative molto variegato e sfaccettato. Si precisa che, per tutte le istruzioni operative, è imprescindibile il ricorso ad un commercialista, ad un patronato di assistenza o ad un centro CAF di consulenza fiscale. Utile la consultazione del sito ufficiale della Presidenza del Consiglio*: http://www.governo.it/it/dl-rilancio, mentre il presente “vademecum” svolge solo una funzione illustrativa e non sostitutiva di una consulenza specialistica.

Le iniziative economiche possono essere suddivise nelle seguenti aree:

  • misure per l’imprenditoria e per l’economia;
  • tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia;
  • terzo settore (enti non commerciali, che non svolgono attività d’impresa);
  • agevolazioni, incentivi e misure fiscali;
  • incentivi per gli investimenti nell’economia reale (turismo, ambiente, infrastrutture e semplificazione);
MISURE PER L’IMPRENDITORIA E PER L’ECONOMIA

 

  1. Contributo a fondo perduto: è la misura più importante finalizzata ad immettere liquidità nel sistema economico produttivo. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto, che non deve essere restituito, erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Le modalità di erogazione sono complesse per cui si rinvia al dettaglio della norma, ma si tratta di una percentuale (10%, 15%, 20%) calcolata su diversi scaglioni rapportati ai ricavi contabilizzati nell’ultimo periodo d’imposta. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l’ammontare del fatturato nel mese di aprile 2020 paragonato all’equivalente periodo del 2019. Vale a favore di: commercianti, imprenditori, imprenditori agricoli, titolari di partita Iva, lavoratori autonomi. Non opera a sostegno del reddito di privati lavoratori dipendenti.
  2. Esenzione dal versamento del saldo Irap: è la seconda misura per grado di importanza. Consiste nell’esenzione dal versamento del saldo di un tributo dovuto per il 2019 e nell’esenzione dal pagamento della prima rata dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020 (pari al 40%). Anche in questo caso, i beneficiari sono le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi e compensi fino a 250 milioni di Euro, registrati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  3. Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese: è la terza misura più importante del “pacchetto rilancio”. Anche qui, i meccanismi sono complessi, ma è importante comprenderne la logica. Si vanno a supportare quelle imprese che hanno dovuto varare un aumento del capitale sociale a pagamento per compensare i mancati introiti dovuti al lock down. La manovra è “finanziata” in questo modo: il socio o azionista che investe nel capitale sociale della propria azienda percepisce un’agevolazione fiscale in termini di detraibilità o deducibilità nella misura del 20% della somma immessa nel capitale sociale. Si incentiva, quindi, ad investire nell’azienda a fronte di un vantaggio in termini di minori tributi complessivi da versare all’Erario (credito di imposta per gli investitori).
  4. Fondo PMI: si tratta di un fondo pubblico ideato per incrementare le disponibilità finanziarie delle piccole e medie aziende. Sono esclusi dal beneficio i professionisti. Il fondo statale sottoscrive obbligazioni o titoli di debito emessi dalle imprese private, che rientrano nei parametri previsti dal decreto. Il fondo opera nei limiti della dotazione patrimoniale messa a disposizione dallo Stato e le PMI si impegnano a rimborsare tali titoli dopo un certo arco temporale. Non si tratta, quindi, di un finanziamento a fondo perduto.
  5. Patrimonio di rilancio società per azioni: è l’ultima delle misure di forte impatto economico, introdotta anche in deroga alle disposizioni dell’UE che, come noto, vieta il finanziamento pubblico dell’imprenditoria privata (c.d. “aiuti di stato”). Il rilancio del sistema economico produttivo del Paese avviene tramite la Cassa Depositi e Prestiti che acquista azioni di società, anche quotate in mercati regolamentati, e consente l’emissione di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari di debito. La Cassa interviene anche nel finanziamento degli aumenti di capitale sociale.
  6. Altre misure: sono quelle più discusse e meno strutturate perché consistono in “agevolazioni” di varia entità e natura. Ne ricordiamo alcune, rinviando per il resto alla lettura del link riportato sopra.

Credito d’imposta: bonus fiscale utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in caso di riduzione del fatturato di un’attività commerciale. È fruibile nell’ammontare massimo del 60% calcolato sul canone mensile del canone di locazione dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Opera anche in caso di concessione in leasing dell’immobile.

Bollette: riduzione degli oneri delle utenze elettriche.

Start up innovative: agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto per sostenere l’innovazione imprenditoriale.

Fondo per il trasferimento tecnologico: partecipazione indiretta statale in capitale di rischio privato e di debito privato nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti statali per lo svolgimento di attività e l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate.

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali: le misure di cui sopra, interventi nel capitale di rischio delle imprese per il loro salvataggio e la ristrutturazione aziendale con particolare riguardo ai livelli occupazionali.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro: fino a 100.000 Euro per le imprese con più di 50 dipendenti (anche per aziende minori) per interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di attrezzature ed apparecchiature specifiche di prevenzione e distanziamento sociale.

Proroga dei termini: per scadenze contrattuali e adempimenti vari.

 

TUTELA DEI LAVORATORI E CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA

 

  1. Indennità di sostegno al reddito: si tratta del c.d. “bonus”, ossia di una indennità riconosciuta “una tantum” per determinate categorie di lavoratori la cui attività è stata interrotta, ridotta o sospesa a causa dell’emergenza Covid-19. L’indennità erogata oscilla tra i 500 e i 1.000 Euro e ricopre i mesi da marzo fino a maggio. Molteplici le categorie di lavoratori interessati: liberi professionisti, titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato, lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro, lavoratori sportivi presso il CONI e le federazioni sportive nazionali.
  2. Reddito di emergenza: prevista l’erogazione di due quote pari a 400 Euro ciascuna a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità. Maggiori dettagli all’indirizzo internet*.
  3. Assistenza e sorveglianza dei figli: ci sono tre misure varate a sostegno della famiglia per supportare i genitori nella cura dei figli. Le misure valgono solo per l’anno 2020 e per i figli con età fino a 12 anni. Inoltre le misure valgono per l’intero nucleo familiare indipendentemente dal numero dei figli. Maggiori dettagli all’indirizzo URL*: https://www.inps.it/nuovoportaleinps.
  • Congedi parentali: complessivi 15 giorni aggiuntivi, frazionati o continuati, richiedibili in alternativa da entrambi i genitori lavoratori dipendenti. In sostituzione dei 15 giorni è prevista la possibilità della fruizione del bonus indicato sotto.
  • Bonus baby sitting: prevista l’erogazione di un “bonus” pari ad un massimo di 200 Euro, incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido, per l’acquisto di servizi di baby sitting. Viene erogato dall’Inps mediante il “Libretto Famiglia” ed è necessario iscriversi al sito dell’ente previdenziale per formulare la richiesta.
  • Centri estivi e Grest: o altri servizi alternativi socio educativi territoriali. In alternativa al bonus di cui sopra, è possibile optare per l’iscrizione ai centri con funzione educativa e ricreativa previsti per il periodo estivo.
  1. Cassa integrazione ordinaria: integrazione salariale al reddito della durata massima di 9 settimane (dal 23/02 al 31/08) + ulteriori 4 settimane (dal 01/09 al 31/10). Per le modalità di presentazione delle domande, si fa rinvio a più dettagliate istruzioni una volta realizzatesi le condizioni fissate dai decreti interministeriali all’indirizzo*: / Inps Comunica / Notizie / Novità su cassa integrazione e assegno ordinario.
  2. Modifiche alle norme in materia di:
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo: estensione del termine di divieto dei licenziamenti individuali; revocabilità del recesso in ogni tempo dal contratto di lavoro da parte del datore di lavoro;
  • prorogabilità e rinnovo dei contratti a tempo determinato: per far fronte al riavvio delle attività economiche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
  • Emersione dei rapporti di lavoro irregolari: sul sito dell’INPS è attivo il servizio per la presentazione delle istanze, da parte di datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare. Lo scopo della normativa è quello di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari.
  • Altre misure: si tratta di un elenco di misure eccezionali disposte dal Governo per garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza, specie per quelle categorie di lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio per la tipologia di attività lavorativa svolta ovvero in quanto affetti da particolari patologie.

Astensione dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero: vale sia per i lavoratori del pubblico impiego, che per quelli del settore privato. Riguarda i lavoratori che rientrano nella legge 104, con patologie oncologiche, immunodepressione, sottoposti a terapia salvavita, documentata disabilità.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’attività produttiva e commerciale svolta.

Lavoro agile: diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, da casa, dal domicilio privato, anche avvalendosi di dispositivi tecnologici personali (c.d. “smart working”), anche in assenza degli accordi individuali o sindacali di categoria.

 

ENTI DEL TERZO SETTORE (NO PROFIT)

 

Si tratta di tutto il comparto del volontariato, associazioni no profit, Onlus, imprese sociali, servizio civile. Anche per tali enti e persone giuridiche sono previste misure temporanee per il sostegno alla liquidità e la possibilità di accedere ai contributi erogati a favore delle imprese economiche specie in tema di sovvenzioni dirette, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, ecc. L’Agenzia per la Coesione Territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. Si rinvia ad approfondimenti specifici sui siti istituzionali governativi*.

Info: https://www.agenziacoesione.gov.it/lagenzia/area-programmi-e-procedure.

 

AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E MISURE FISCALI

 

  1. Crediti di imposta: ai soggetti esercenti un’attività di impresa, comprese le associazioni no profit, sono riconosciuti due bonus nella misura pari al 60% di quanto speso entro un importo massimo di spesa pari a 000 Euro per costi sostenuti nel 2020. Si tratta di interventi di adeguamento necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Segnatamente:
  • spese per l’adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro;
  • spese per la sanificazione dei locali e l’acquisto di dispositivi di protezione.
  1. Cessione dei crediti di imposta: i benefici di cui sopra, di cui si ha titolo, possono essere ceduti a terzi, in luogo della fruizione diretta, anche per importi parziali, in compensazione di altri debiti. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno definite le modalità di attuazione. La quota di credito non fruita e non ceduta non potrà essere rimborsata o imputata all’anno successivo.
  2. Differimento notifica provvedimenti sanzionatori: sono posticipati al 01.2021 i provvedimenti amministrativi sanzionatori di sospensione della licenza all’esercizio dell’attività commerciale a carico di commercianti ed imprese cui sono state contestate violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.
  3. Riduzione Iva: esenzione Iva o riduzione dal 22% al 5% e fino al 12.2020 per l’approvvigionamento di beni e dispositivi medici di prevenzione e protezione individuale necessari al contenimento dell’epidemia (vedere elenco merci e articoli vari nel sito ufficiale del Governo indicato sopra*).
  4. Proroga dei termini, sospensioni e rateizzazioni: si tratta di una parte molto importante del decreto “Cura Italia” perché agisce su due versanti, entrambi molto importanti per gli operatori economici e i commercianti. Riguarda il settore fiscale e quello dell’Agenzia delle Entrate. Segnatamente:
  • prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio (artt. 18 e 19 del DL 23/2020, art. 5 del DL 9/2020 e artt. 61 e 62 del DL 18/2020). I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
  • proroga della decadenza dalla rateizzazione dei piani di dilazione concessi per il pagamento delle imposte non versate (cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, ingiunzioni di pagamento degli enti locali).
  1. Differimento dell’efficacia di disposizioni normative: rinviata al 01.01.2021 l’entrata in vigore della nuova tassa sulla produzione e sull’uso dei contenitori in plastica.
  2. Bonus 80 Euro: si tratta del c.d. “Bonus Renzi”, successivamente trasformato ed aumentato di importo. Il “Decreto Rilancio” prevede che il bonus di 80 Euro (abrogato a far data dall’1 luglio 2020) e il trattamento integrativo di 100 Euro (in vigore dall’1 luglio 2020) sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito da lavoro dipendente a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria (fruizione di ammortizzatori sociali e/o congedi parentali). Pertanto, il bonus − non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle misure poste a sostegno del lavoro (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) − è comunque corrisposto dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Che cosa significa risultare incapienti? Il “Decreto Rilancio” evidenzia che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali nel periodo dell’emergenza pandemica determinerà una riduzione del reddito imponibile ai fini Irpef e della relativa imposta lorda dei lavoratori dipendenti, rendendo tali soggetti “incapienti” ai fini della fruizione dei bonus fiscali.
INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL’ECONOMIA REALE

 

Per sommi capi, elenchiamo una serie di misure che riguardano diversi settori dell’economia. Pur avendo un impatto macroeconomico minore, può essere utile conoscere alcuni diritti introdotti dal decreto.

  1. Trasporti: costituito un fondo di 500 milioni di Euro a favore delle infrastrutture del trasporto pubblico locale; istituito un ulteriore fondo di 50 milioni di Euro a vantaggio della logistica intermodale.
  2. Voucher: lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario non usufruito a causa del lock down possono richiedere l’emissione di un voucher compensativo per il periodo di tempo non goduto.
  3. Bonus vacanze (Tax Credit): viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 Euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive, da bed & breakfast e dall’agriturismo. I destinatari sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 40 mila Euro. Per i nuclei familiari composti da due persone, l’importo del credito è di 300 Euro, per quelli composti da una sola persona è di 150 Euro. Il bonus può essere utilizzato da un solo componente ed essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica e ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast. È fruibile nella misura dell’80% in forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto. Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta.
  4. Semplificazione PA: varate una serie di misure per snellire l’apparato amministrativo, specie nei rapporti con l’utenza imprenditoriale e commerciale. In particolare:
  • dichiarazioni sostitutive: ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia;
  • documenti già in possesso della PA: nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la Pubblica Amministrazione non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altro ente pubblico. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.
  1. Coesione territoriale: per l’imprenditoria che sceglie di investire nel Mezzogiorno rimanendo al Sud per lo svolgimento delle attività economiche, sono stati stanziati dei contributi a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante per un importo che varia da 000 Euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionale esercitate in forma individuale fino ad un importo massimo di 40.000 Euro per ogni impresa.
  2. Abbonamenti a palestre durante il lock down: a seguito della sospensione delle attività sportive, i soggetti acquirenti degli abbonamenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
  3. Buono mobilità: è previsto un contributo fino a 500 Euro per l’acquisto di biciclette elettriche, monopattini o per l’acquisto di servizi di “sharing mobility”. Tale “buono mobilità” potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio.
  4. Bonus edicolanti: a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 Euro, entro il limite di 7 milioni di Euro per l’anno 2020.
  5. Altro (cenno e rinvio): sono previsti dalla normativa di settore anche altri stanziamenti, che riguardano settori colpiti dalla crisi dell’emergenza pandemica. Per lo più, si tratta di fondi straordinari validi fino alla fine del 2020, eventualmente rinnovabili, per i quali si rinvia ai siti ufficiali dei singoli ministeri interessati. Può essere utile ricordare il fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali, l’Università, il sostegno del diritto allo studio; il fondo agroalimentare a sostegno della filiera del settore agricolo.

*Il presente vademecum ha carattere divulgativo ed espositivo e non sostituisce l’approfondimento della normativa specialistica di settore cui si rinvia per una migliore conoscenza della materia.

 

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