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STRAGIUDIZIALE, NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE: LE PAROLE DI DAS

stragiudiziale

La rubrica Le parole di Das oggi ci porta a parlarvi della differenza tra due attività legali entrambe finalizzate, in modo diverso, alla soluzione di un contenzioso senza ricorrere al giudizio di un tribunale.

Il ricorso al giudice è sicuramente il modo più efficace per risolvere una vertenza in quanto la sentenza è l’accertamento giudiziale in grado di dirimere in via definitiva la questione insorta tra due parti: una volta stabilito il torto e la ragione, non sarà più possibile mettere in discussione l’esito del giudizio con l’effetto conseguente di rendere certi i rapporti giuridici tra consociati.

Tuttavia, il ricorso al giudice è attività costosa e richiede tempo. Non solo. Spesso l’amministrazione della giustizia, specie quella civile, non è attività così immediata, i tribunali hanno a che fare con pesanti ritardi, e una risposta giudiziale tardiva potrebbe non risultare efficace se gli interessi coinvolti sono urgenti e richiedono una soluzione in tempo reale.

Per questo motivo, gli operatori economici da un lato, e il legislatore dall’altro, hanno individuato delle modalità alternative di risoluzione delle controversie affidando alla capacità negoziale delle parti, assistite dai loro rispettivi avvocati, il compito di individuare una soluzione che, con mediazioni e compromessi, possa risultare reciprocamente conveniente.

 

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

 

L’attività stragiudiziale è tecnicamente quella fase preparatoria alla causa che consiste nello studio della controversia, nella predisposizione di un parere legale, nell’attività di consiglio e di consulto legale tra il cliente e il proprio avvocato. Molto spesso, in questa fase, proprio quando l’avvocato comprende l’antieconomicità della causa (valore in lite inferiore rispetto ai costi della giustizia), si ricerca una soluzione bonaria con la controparte.

L’avvocato riveste, in questa fase, un ruolo molto importante perché prende diretti contatti con la controparte o con l’avvocato della controparte, tenta una mediazione, formula proposte e pianifica una serie di iniziative finalizzate a dirimere il conflitto d’interessi senza ricorrere all’autorità giudiziaria.

Nelle forme più strutturate ed istituzionalizzate, tale attività assume le vesti di una procedura codificata dai contratti o dai protocolli (per esempio quelli di una categoria o di un ordine professionale) e, allora, si parla di lodo e di arbitrato.

Nelle forme più semplici, invece, si continua a parlare di attività stragiudiziale proprio perché tale attività legale è esterna al giudizio, precedente ed indipendente da esso.

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

 

Si tratta di un procedimento introdotto dal legislatore nel 2014 in base al quale, per determinate materie, in relazione all’esigenza di ridurre l’arretrato nel processo civile, è previsto che le parti cooperino in buona fede e con lealtà, assistite dai loro rispettivi avvocati, per risolvere in via amichevole alla controversia che le vede contrapposte e per tentare di addivenire ad un accordo transattivo (denominato convenzione di negoziazione) che eviti il prosieguo giudiziario della lite.

Il tentativo di negoziazione assistita è obbligatorio e costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Non solo. È un caso di improcedibilità della domanda giudiziale anche la mancata tempestiva comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

La controparte ha trenta giorni di tempo per decidere se aderire o meno all’invito. Peraltro, l’invito deve contenere anche l’avvertimento del fatto che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione (ovvero il rifiuto ingiustificato) potrebbe, in futuro, essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio.

All’esito della negoziazione assistita, se le parti si accordano sulla definizione bonaria della vertenza, verrà sottoscritto, insieme agli avvocati che hanno curato la procedura, un accordo di negoziazione assistita che costituisce il titolo esecutivo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

 

di Walter Brighenti – DAS

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