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SICUREZZA SUL LAVORO: LA CONDOTTA ABNORME DEL DIPENDENTE

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La normativa in materia di sicurezza sul lavoro persegue un obiettivo chiaro e nobile: tutelare il lavoratore nella misura più ampia possibile. Egli deve essere tutelato persino dai pericoli derivati dalle condotte negligenti, imprudenti o imperite che pone in essere in prima persona. Ciò è in sintonia con l’art. 41 del Codice penale, secondo il quale il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute … non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. L’interrogativo che s’impone all’attenzione dell’imprenditore, chiamato a prevedere ed evitare l’infortunio, è il seguente: quando la condotta del lavoratore può considerarsi causa sopravvenuta da sola, sufficiente a determinare l’evento? A quale livello di imprevedibilità e di anomalo discostamento dalle direttive del datore di lavoro la condotta dell’infortunato diventa causa esclusiva dell’infortunio?

 

Comportamento pericoloso del dipendente: il caso

 

Confermando un orientamento consolidato, la IV Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 45575/21 depositata il 13/12/2021) ha di recente confermato la condanna del Direttore Tecnico e dei Responsabili per la sicurezza accusati della tragica morte di un lavoratore il quale, dopo aver applicato con la cazzuola un prodotto altamente infiammabile, era rimasto vittima di una fiammata causata dall’accendino con il quale aveva dato fuoco alle tracce di materiale che erano rimaste sulla punta della cazzuola, che teneva nell’altra mano, al fine di pulire la stessa. La cazzuola in fiamme era caduta dalle mani del lavoratore … di talché avevano preso fuoco i vapori infiammabili che esalavano dal materiale di cui era ricoperto il pavimento poco prima trattato. La difesa degli imputati aveva contestato che il materiale in questione fosse chiaramente segnalato come incendiabile, le cui caratteristiche erano sotto gli occhi di tutti, essendo lo specifico simbolo apposto sulle confezioni. Nel corso del processo s’era inoltre accertato che la pulizia della cazzuola con un metodo così pericoloso (incendio delle tracce di sostanza rimaste sulla punta), essendo stato appena steso materiale infiammabile, fosse una rischiosa prassi individuale del lavoratore poi infortunatosi.

Pur a fronte di tale comportamento obiettivamente anomalo del lavoratore, la Corte di Legittimità – in linea con le valutazioni espresse e le conclusioni raggiunte dei Giudici di merito – ha escluso l’abnormità, l’esorbitanza e l’imprevedibilità della condotta della vittima, essendosi sottolineato che la pulizia della cazzuola è una fase dell’attività lavorativa, che essa ricade, alla pari delle altre, nella sfera dei doveri di vigilanza e di protezione del datore di lavoro, che presenta, nel peculiare contesto dato, un rischio non preso preventivamente in considerazione e che tale attività rientra nelle mansioni e nel segmento di lavoro attribuitogli; essendo irrilevante l’eventuale concorso di colpa del lavoratore.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’abitudine del lavoratore di porre in essere tale rischiosa tecnica di pulizia della cazzuola, lungi dal costituire un elemento di attenuazione della posizione del garante, al contrario ne enfatizza la responsabilità in quanto se sul cantiere, anche da parte di un solo operaio, era invalsa tale pericolosa prassi, era proprio compito dei ricorrenti, nell’ambito delle specifiche posizioni di garanzia rivestite, contrastarla e comunque prevenirla attraverso adeguati controlli.

Sulla base di tali considerazioni la Cassazione ha confermato la condanna validando l’ipotesi d’accusa basata, tra l’altro, sull’eliminazione o riduzione del rischio mediante la scelta di agenti non pericolosi o meno pericolosi, sull’omesso abbattimento della concentrazione dei vapori (infiammabili) mediante ventilazione artificiale, sull’omessa vigilanza tesa ad evitare la presenza in cantiere di fonti di innesco e di accensione (in questo caso costituita dall’accendino che la vittima manteneva in tasca) e sull’omessa formazione e informazione dei lavoratori anche ed in particolare con riferimento all’utilizzo di materiali infiammabili. A fronte di tutto ciò la condotta, pur notevolmente imprudente del lavoratore, non costituisce comportamento abnorme del medesimo, non essendo esorbitante dalle mansioni affidategli, né tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria della lavorazione.

Sulla stessa linea di pensiero, altrettanto di recente è stato ritenuto penalmente responsabile il datore di lavoro a seguito dell’infortunio occorso al lavoratore il quale, eseguendo la manutenzione di un macchinario dotato di un coperchio di protezione fissato con viti, dopo avere collocato il macchinario su un ribaltatoreiniziava a smontarlo svitando il coperchio portandolo in posizione orizzontale, azionando con una mano, i pulsanti collocati sul quadro comandi (a circa un metro e mezzo di distanza) e protendendosi sino a che il coperchio – estremamente voluminoso e pesante – cadeva, rovinando sul piede del lavoratore stesso (Cassazione penale, Sez. IV, 8/11/2021, n. 40002).

Applicando analoghi principi, in altro caso la Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro, colpevole di aver sottovalutato il rischio e di non aver adottato un’organizzazione idonea a scongiurare l’evento, in relazione alle lesioni subite dal dipendente infortunatosi: in un frangente in cui questi si trovava a svolgere attività di carico – con un carrello elevatore – di un automezzo guidato da un terzo, quest’ultimo aveva inavvertitamente spostato in avanti il camion, determinando la conseguente caduta del carrello condotto dalla vittima (Cassazione penale, Sez. IV, 16/11/2021, n. 45596).

 

La condotta abnorme del lavoratore può escludere la responsabilità del datore di lavoro

 

Pur nell’ambito del sopra descritto quadro normativo e giurisprudenziale rimangono naturalmente fermi e indiscussi i principi fondamentali della responsabilità penale personale (art. 27 Costituzione) sicché le assoluzioni – obiettivamente non frequenti sul piano statistico – che si registrano a favore del datore di lavoro spesso sono incentrate sulla carenza di colpa (con formula “il fatto non costituisce reato”) più che sulla resezione del nesso causale attraverso il meccanismo della causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. Nel corso degli anni ha iniziato ad affermarsi il modello collaborativo, in cui gli obblighi di tutela della sicurezza sull’ambiente di lavoro sono ripartiti tra più soggetti, compresi gli stessi lavoratori, sicché il datore di lavoro “una volta che abbia effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore” (Cassazione penale, Sez. IV, 10/02/2016, n. 8883).

Uno tra i casi in cui il datore di lavoro è stato dichiarato esente da responsabilità (per carenza di colpa) può essere rievocato nei seguenti termini.

L’infortunato, durante le operazioni di assemblaggio di una macchina utensile, anziché mantenere due leve nella corretta posizione, le aveva movimentate in modo incongruo procurandosi una lesione. Confermando la sentenza di assoluzione pronunciata in grado di merito, la Corte in quel caso ha confermato che il datore di lavoro non risponde delle lesioni derivate dalla condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore precisando che non è affatto vero … che la stessa è esclusa tutte le volte che la condotta del lavoratore rientri comunque nelle mansioni a lui assegnate. Interpretata in termini così assoluti, non sarebbe mai possibile riscontrare una condotta abnorme da parte di un prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni. Occorre invece che il giudice, caso per caso, analizzi compiutamente le caratteristiche dell’attività lavorativa demandata al dipendente, accertando in concreto le modalità con cui la stessa si è esplicata, al fine di verificare se i compiti assegnati dal datore di lavoro siano stati rispettati, e se siano state osservate le prescrizioni di sicurezza correlate ai rischi connessi alla prestazione lavorativa oggetto di indagine. In linea con tali postulati la Corte ha quindi confermato l’assoluzione essendosi accertato non solo che il rischio di schiacciamento era comunque stato previsto, ma anche che il lavoratore era stato effettivamente dotato degli strumenti idonei ad effettuare le mansioni richieste in completa sicurezza. Costui, nello scegliere di adottare l’opzione più comoda ma anche quella più incauta, aveva adottato un comportamento esorbitante dall’ambito delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e seguite dai propri colleghi, violando gli obblighi imposti dalla normativa prevenzionistica (Cassazione penale, Sez. IV, 1/2/2019, n. 5007).

Conclusivamente deve considerarsi condotta abnorme del lavoratore quella che attiva un rischio eccentrico e non controllabile da parte del datore di lavoro, il quale può essere considerato esente da responsabilità purché si accerti abbia correttamente effettuato la valutazione del rischio, abbia formato ed informato il lavoratore fornendogli adeguata attrezzatura ed abbia vigilato (o approntato un adeguato sistema di vigilanza) sul rispetto delle adeguate procedure previste e delle direttive impartite per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La formula astratta è chiara, dopodiché l’effettiva ricorrenza di tali presupposti dipende dall’esito dell’approfondito e rigoroso accertamento giudiziale nell’ambito delle specificità di ogni caso concreto.

 

di Avv. Gian Maria Mosca, avvocato del Foro di Torino

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