Un animale che vaga per strada solo e spaurito spinge le persone di buon cuore a prestargli soccorso. Ma dopo averlo accolto e avergli dato le prime cure è necessario superare l’istinto di tenerlo con sé: potrebbe infatti esserci un legittimo proprietario che sta cercando l’animale smarrito.
COSA DICE LA LEGGE?
La giurisprudenza specifica che gli animali vanno considerati come “cose”, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile e non potendo essere considerati “persone”.
Fino allo scorso febbraio il nostro ordinamento considerava reato l’appropriazione di “cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito”, e proprio per questo si discusse a lungo sull’applicabilità della legge nel caso in cui un animale rinvenuto per strada fosse successivamente rivendicato dal suo legittimo proprietario.
Per la Cassazione, infatti, appropriarsi di un cane smarrito poteva rientrare a pieno titolo nell’ipotesi di caso fortuito (art. 647 del codice penale).
Tale norma è stata tuttavia abrogata con il decreto legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016 e ora l’acquisizione del possesso di un cane smarrito non è più rilevante penalmente, bensì può comportare sotto il profilo civilistico, la restituzione e il risarcimento del danno al legittimo proprietario con il versamento di una sanzione pecuniaria compresa tra i 100 e gli 8.000 euro.
Il consiglio, per chi trova un animale smarrito è quindi di effettuare tempestivamente denuncia di ritrovamento presso le Autorità competenti, ossia ai Carabinieri, al servizio veterinario della ASL o alla polizia municipale.
L’animale, in attesa di ritrovare il padrone, verrà ospitato in una struttura convenzionata nel Comune di appartenenza. Dietro autorizzazione della ASL, l’animale potrà essere affidato anche ai privati che diano garanzie di buon trattamento, in via temporanea e, decorsi 60 giorni dal ritrovamento, in via definitiva.
Affinché l’animale entri nella piena proprietà dell’affidatario è necessario attendere il termine di un anno senza che il legittimo proprietario lo rivendichi, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 929 del codice civile per le cose smarrite.