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Il caso

Prodotto utilizzato: DAS in Azienda

Tempi di definizione: 19 mesi

Spese sostenute dal cliente: 0 euro

Spese legali e peritali risparmiate grazie a D.A.S.: 7.254 euro

RISARCIMENTO DANNI NEGOZIO: COSA COPRE LA POLIZZA

Tutela legale das caso non risolto 30092020

Chiedere il risarcimento danni del proprio negozio è un’attività estremamente complessa, per questo è bene adottare tutte le precauzioni ed avere una polizza di tutela legale per ridurre al minimo il rischio e l’eventuale costo che comporta questa attività.

Col “senno del poi”, siamo tutti degli esperti. Il punto, invece, è un altro: abbandonare la facile saggezza di chi ragiona a cose fatte e interrogarsi, piuttosto, su cosa non ha funzionato, cosa bisognerebbe cambiare per evitare di ripetere un errore.

Noi di DAS abbiamo provato a ragionare in questi termini e, consapevoli che non tutte le ciambelle riescono col buco, ci siamo chiesti che cosa abbiamo sbagliato nella gestione di un sinistro, che si è concluso in modo diverso da come avremmo gradito.

Vogliamo, oggi, raccontarvi un fatto che non è in sé un insuccesso, ma dal quale possiamo riflettere per migliorare in futuro la nostra strategia legale. In sintesi, questa è la vicenda.

Brigida è titolare della ditta “Brigida Fashion & Co. s.a.s.”, che opera nel settore della moda retail. Ha aperto un negozio in franchising con un noto brand della grande distribuzione il quale ha anche curato l’allestimento e il lancio commerciale del punto vendita.

Brigida è una giovane imprenditrice; è assicurata con DAS con la polizza DAS in Azienda e dispone anche di altre coperture assicurative per la responsabilità civile, ma, per la verità, ha fatto molto affidamento sul franchisor, che si è impegnato, per contratto, a supportare la commerciante soprattutto nella prima fase, quella dell’avviamento dell’attività di vendita. Purtroppo, tutte queste informazioni contrattuali sugli adempimenti del franchisor non erano a nostra conoscenza al momento dell’apertura del sinistro.

Ecco il primo insegnamento da tenere ben presente: l’assistente legale DAS, in fase di apertura del sinistro, non per lezio o per pedanteria, chiede sempre all’assicurato tutte le informazioni disponibili e la documentazione necessaria ad istruire in modo completo la pratica e chi denuncia il sinistro deve fornire ogni dettaglio utile a ricostruire al meglio la vicenda.

Cosa è successo? A due settimane dall’inaugurazione dello store, accade l’imprevisto, fortunatamente senza feriti. Il negozio è ubicato in una posizione centrale, lungo una via trafficata, ben visibile, e fa angolo con un’altra strada molto movimentata. Un auto di una ditta di trasporti perde il controllo (si scoprirà, poi, a causa dello scoppio di una gomma) e termina la corsa schiantandosi sulla vetrina del negozio di Brigida.

Il disastro è totale. Non solo la vetrina sfondata, ma anche la serranda in metallo e l’arredamento distrutto per non dire della merce esposta, rovinata e da buttare. Un danno di oltre 30.000 Euro.

Purtroppo, la causa è stata promossa nei confronti del solo autore dell’incidente, il titolare della ditta trasportatrice, quale caso di responsabilità extracontrattuale. Brigida, infatti, non aveva una copertura di RC valida per tali eventi imprevisti.

L’avvocato DAS ha esperito l’azione legale chiedendo il risarcimento patrimoniale del danno per equivalente: oltre alla diminuzione di patrimonio (danno emergente) anche il mancato guadagno (lucro cessante) poiché il negozio è rimasto chiuso circa una decina di giorni per la ristrutturazione. Rimesso alla valutazione equitativa del giudice, l’avvocato DAS, molto correttamente, ha richiesto anche il risarcimento del danno futuro. Tale richiesta era rapportata alla ragionevole previsione della diminuzione dei guadagni commerciali successivi al sinistro perché parte della merce era andata rovinata e il riassortimento della stessa, per quanto veloce, sarebbe avvenuto a stagione ormai troppo avanzata. Il valore complessivo delle richieste risarcitorie ammontava a complessivi 50.000 Euro.

 

Cosa non ha funzionato?

 

Non tanto la causa, poiché Brigida ha vinto in primo grado, anche se il giudice ha stimato il danno in complessivi 40.000 Euro. Purtroppo, ci sono voluti ben 19 mesi per arrivare a sentenza e Brigida ha dovuto accollarsi autonomamente tutti gli oneri di riparazione delle vetrine del negozio.

Purtroppo, oltre il danno, la beffa. Nel corso del processo, la ditta trasportatrice ha dichiarato il fallimento e, al momento dell’esecuzione della sentenza di condanna, Brigida non ha potuto che constatare l’incapienza del patrimonio del responsabile a risarcire in toto il danno. La vicenda non è ancora terminata.

 

Se fosse andata diversamente?

 

Si poteva evitare la causa e muoversi su più fronti. La svista è stata quella di non aver comunicato a DAS, e al legale incaricato, la copia del contratto di franchising intercorrente tra Brigida, in qualità di affiliata, e il brand franchisor, nonché copia del contratto di locazione dell’immobile. Infatti, solo dalla lettura di questi documenti si poteva capire se vi fossero altri soggetti obbligati alle riparazioni, specie quelle urgenti, come le vetrine, le serrande e gli infissi, che potevano essere posti a carico del locatore del negozio oppure del brand franchisor. Il franchisor, infatti, in alcuni casi, in base alla tipologia degli accordi contrattuali, si fa carico di spese impreviste o dispone di coperture assicurative adatte a coprire tali calamità.

Forse, con il famoso “senno del poi”, se si fosse promosso un litisconsorzio eventuale coinvolgendo anche la proprietà dell’immobile e l’affiliante, Brigida avrebbe potuto ottenere più rapidamente quanto necessario a far ripartire il suo punto vendita.

 

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale.

DASy

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