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RESPONSABILITÀ PENALE DEL COMMITTENTE PER L’INFORTUNIO DELL’ESECUTORE DELL’OPERA

responsabilità committente

Sarebbe interessante e probabilmente sorprendente nei risultati un’indagine statistica tra la popolazione basata sul seguente quesito: quando incarica un’impresa o un artigiano di realizzare un’opera (es. intervento edilizio in casa) è al corrente delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di infortunio durante i lavori? La risposta della Cassazione sarebbe questa: “In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati” (Cass. Pen. Sez. IV, 22/9/2020, n. 28728 – fonte CED Cass. pen. 2021). La citata sentenza offre spunto per una riflessione sulle gravose conseguenze alle quali può essere esposto il committente in caso di morte o lesioni subite da un dipendente dell’impresa o comunque dal soggetto incaricato.

 

Gli obblighi del committente

 

Sicuramente il committente non può voltarsi dall’altra parte se vede che l’impresa o l’artigiano (o il prestatore d’opera a vario titolo) sta lavorando in una situazione di evidente pericolo. Altrettanto certamente non può ingerirsi nella realizzazione dell’opera. Ma fin dove si estende la sua responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro?

È bene prendere le mosse dalle norme e in modo particolare dalle sanzioni. L’infortunio verificatosi per mancata osservanza della normativa antinfortunistica è punito con la reclusione da 2 a 7 anni in caso di decesso dell’infortunato (art. 589, c. 2, c.p.) e con pene inferiori in caso di lesione (tarate sulla gravità dell’evento: è prevista dall’art. 590, c. 3, c.p. la reclusione da 1 a 3 anni in caso di lesione gravissima). L’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è rubricato: “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”. La norma si applica – tra l’altro – ai cantieri temporanei o mobili intesi come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili” e si riferisce al “committente” inteso come “il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata”.

Ai sensi del comma 9 della precitata disposizione “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori o ad un lavoratore autonomo: … verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie”.

La recente sentenza in commento (Cassazione Penale Sez. IV, 22/9/2020, n. 28728 – fonte CED Cass. pen. 2020) riguarda il caso di un soggetto processato in qualità di committente e, come tale, ritenuto responsabile di aver cagionato lesioni ad un lavoratore “caduto dal tetto del capannone di sua proprietà, oggetto di interventi di manutenzione, ove era salito senza alcuna precauzione, con colpa consistente nell’aver commissionato l’incarico di riparazione senza alcuna verifica della idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice”. Incidentalmente si osserva che nel caso di specie il Giudice ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento in favore dell’infortunato di una provvisionale di 120.000,00 euro (problema non da poco per il committente che, anche sul punto, si è visto respingere il ricorso dalla Cassazione – la quale lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende –).

La difesa dell’imputato in questo caso aveva inutilmente eccepito che il committente, prima di affidare l’incarico, si fosse premurato di controllare la regolare iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese. Sennonché, a parere della Corte, egli è comunque “obbligato a verificare l’idoneità tecnico–professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati (Sez. 4, n. 37761 dep. 12/9/2019, Rv. 277008 – 01). Il rispetto di tale obbligo non può ridursi al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata”. In conclusione, “nella scelta della ditta da incaricare di un lavoro particolarmente pericoloso, l’imputato ha individuato un artigiano privo di specifiche competenze tecniche in ordine al lavoro in concreto da svolgere, relativo alla riparazione di lastre in eternit, dopo averlo incaricato inizialmente della diversa attività di ricerca di una perdita d’acqua nel bagno, a conferma della totale assenza di una valutazione del rischio della specifica attività richiesta e della mancanza dei relativi presidi anti-infortunistici e della mancata valutazione circa la necessità di incaricare del lavoro una ditta specializzata”.

La severa condanna in questione non rappresenta una pronuncia isolata. Tra le altre sentenze che si segnalano in materia (a titolo esemplificativo: Cass. Pen. n. 37761/2019 e n. 35185/2016), merita un approfondimento Cassazione Penale, Sez. 4, 30/4/2020, n. 13473 (fonte Olympus.uniurb.it) concernente la condanna del responsabile della sede di un piccolo circolo privato il quale, nell’affidare i lavori di manutenzione presso la sede del circolo stesso e durante la loro esecuzione, ometteva di verificare l’idoneità tecnica dell’affidatario e non predisponeva l’uso di attrezzature tecniche adeguate o comunque tali da ridurre al minimo i rischi connessi alla sostituzione della sirena dell’impianto di allarme del circolo (collocata ad un’altezza di oltre due metri da terra), consentendo l’utilizzo di una semplice scala a pioli. Su questi presupposti l’imputato veniva condannato per omicidio colposo a seguito della fatale caduta del soggetto intento nella sostituzione della sirena. Anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha ribadito che grava sul committente “l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati” ma ha anche precisato che non è necessario un vero e proprio “contratto di appalto” bastando “accordi per una mera prestazione d’opera”, anche al di fuori di un rapporto professionale – come si sta per vedere –.

 

Il committente di lavori eseguiti in economia o per amicizia

 

La situazione è abbastanza diffusa.

Di recente è stato condannato per omicidio colposo il committente di opere edilizie a seguito del fatto che colui che si trovava al lavoro scivolava da una scala in ferro rovinando al suolo. Si accertava che tale scala era priva dei ganci di trattenuta alle estremità superiori e di sistemi antisdrucciolevoli, non era legata e non sporgeva di almeno 1 metro oltre il piano da raggiungere. L’imputato veniva quindi condannato alla pena della reclusione e al risarcimento dei danni in favore dei familiari del lavoratore deceduto.

La vittima era stata contattata dall’imputato pensando erroneamente fosse titolare di una ditta operante nel campo dell’edilizia, al fine di risolvere un problema d’infiltrazioni sul suo immobile. In realtà, la persona incaricata aveva cessato l’attività da ormai 2 anni e non aveva più a disposizione mezzi tecnici adeguati e a norma.

Afferma la Corte di Cassazione che quello “concluso tra le parti è, senz’altro, un contratto avente ad oggetto la esecuzione di lavori edili in economia, assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto” e, in ogni caso, “il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro” (Cassazione penale sez. IV, dep. 18/6/2019, n. 26898 – fonte CED Cass. pen. 2020).

Del resto, sulla base di analoghi principi, è stata riconosciuta la responsabilità penale di un parroco in relazione all’infortunio di un soggetto che prestava, occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro all’interno della parrocchia (Cassazione penale sez. IV, n. 7730 del 16/1/2008, Musso, Rv. 238756).

Conclusivamente, il committente è titolare di unaposizione di garanzia”: è cioè garante della tutela dell’incolumità di coloro che eseguono l’incarico da lui affidato. Questa situazione si verifica in presenza di un contratto di appalto ma non solo: basta un qualsiasi accordo – anche verbale – per l’esecuzione di una prestazione d’opera. Il committente ha l’obbligo di scegliere un’impresa o un lavoratore autonomo (ovvero un collaboratore anche solo a titolo di amicizia, riconoscenza o volontariato) in grado di eseguire il lavoro gestendo e fronteggiando correttamente gli specifici pericoli che caratterizzano l’opera. Durante l’esecuzione, il committente non deve ingerirsi nell’esecuzione dei lavori ma allo stesso tempo ha l’obbligo di interromperli se si verificano situazioni di pericolo da lui percepibili senza particolari competenze tecniche.

Dal committente non si pretende “un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente stesso, di situazioni di pericolo” (Cassazione penale sez. IV, dep. 18/12/2020, n. 36438 – fonte CED Cass. pen. 2021). Spetta quindi al Giudice accertare in concreto, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di tutti gli elementi caratterizzanti il caso, la rilevanza causale delle omissioni contestate al committente rispetto alla verificazione dell’infortunio (Cassazione penale sez. IV, dep. 17/2/2020, n. 5946 – fonte CED Cass. pen. 2021). Questo è chiaro. Ma è altrettanto evidente che, sulla base delle sentenze citate, quella del committente rappresenti una figura ad alto tasso di rischio penale. Non al pari del ‘datore di lavoro’, ma sicuramente ben più di quanto si sia abituati a pensare.

 

Di Avv. Gian Maria Mosca; Avvocato del Foro di Torino

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