La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22007/2018, ha sancito i principi correlati alla responsabilità medica di equipe.
Il caso in esame è sorto a seguito dell’assoluzione di alcuni sanitari che erano stati imputati di omicidio colposo per il decesso di una paziente sottoposta a taglio cesareo.
Inizialmente venne ritenuto responsabile il solo anestesista mentre, il P.M. chiedeva la medesima imputazione anche per il chirurgo e il ginecologo poiché entrambi avevano preso parte in modo significativo all’intervento, in quanto – sosteneva – la responsabilità d’equipe fa riferimento sia alla cooperazione sincronica che a quella diacronica e, cioè, per mezzo di atti medici successivi.
Infatti, seppur venga riconosciuto il principio di affidamento – principio per cui ogni medico è responsabile della propria posizione e non può essere chiamato a rispondere per il lavoro affidato alla professionalità dei colleghi – questo non può essere invocato nel caso in cui si tratti di violazione del dovere di controllo quando la condotta colposa del collega si concretizzi nell’inosservanza delle leges artis, che costituiscono il bagaglio professionale di ogni medico.
Nel caso in oggetto, quindi, essendo i medici intervenuti attivamente in sala operatoria, sono stati ritenuti – dalla sentenza sopra citata – pienamente responsabili in quanto parte della stessa equipe medica, intesa come parte di un’entità unica e non di una collettività di professionisti.
Per tale ragione ogni medico di quella equipe aveva l’obbligo di garantire che il proprio contributo e quello altrui fosse armonizzato ai fini dell’obiettivo comune, consci che un errore altrui avrebbe presupposto un addebito di colpa per l’intera squadra, qualora tale errore fosse stato prevedibile ed evitabile.
In merito a quest’ultimo dettaglio, la giurisprudenza ha chiarito infatti che, l’errore altrui, per essere addebitato all’intera equipe, deve rientrare nelle conoscenze di qualsiasi sanitario medio.
Proprio in virtù della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente – spiega la sentenza – ciascun medico d’equipe, oltre al rispetto delle leges artis del settore di competenza, è tenuto al rispetto di una regola cautelare più ampia avente a oggetto un onere particolare di cautela e di controllo sulle modalità di effettuazione dell’intervento, anche relativamente all’attività precedente e/o coeva svolta da altro collega, pur quando questo non rientri nella sua diretta competenza.