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PRETERINTENZIONE: LE PAROLE DI DAS

preterintenzione

I criteri di ascrizione della responsabilità nell’ordinamento penale prevedono tre modelli di imputazione soggettiva di un fatto classificato come reato:

  • il dolo;
  • la colpa;
  • la responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa: la legge determina i casi nei quali l’evento è posto comunque a carico dell’autore;

A queste tre fattispecie base, se ne aggiunge una quarta, un misto tra un’ipotesi di dolo e una di responsabilità oggettiva: il delitto preterintenzionale (delitto involontario o “oltre l’intenzione”).

Il caso di scuola è quello dell’omicidio preterintenzionale (art. 584 Cod. Pen.), che si realizza allorché un soggetto, con atti diretti a percuotere o ledere, cagiona un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto ovvero la morte di una persona.

Vediamo di capire meglio la “struttura giuridica” di questa ipotesi di reato. La combinazione si realizza tra queste situazioni:

  • vi è un’azione condotta con dolo e diretta a commettere un delitto meno grave di quello che risulta materialmente commesso;
  • si realizza un evento più grave di quello voluto;
  • l’evento più grave non voluto è conseguenza diretta della condotta;
  • l’evento più grave viene accollato sulla base del semplice nesso causale e, dunque, in base al criterio della responsabilità oggettiva;

Nella dinamica della preterintenzione abbiamo, quindi, un evento più grave non voluto conseguenza diretta di un reato meno grave voluto (con dolo): l’esempio classico è quello di un litigio in cui una persona dà un pugno all’altra la quale cade a terra, batte la testa e muore.

Tuttavia, secondo un’altra ricostruzione, riprendendo l’esempio proposto, la persona è caduta a terra per effetto del pugno ricevuto: vi è anche una condotta colposa da parte dell’autore del pugno per inosservanza delle norme penali che vietano l’azione diretta a commettere il reato meno grave. Nella preterintenzione, vi sarebbe dunque un misto di dolo e di colpa.

Secondo altri, la preterintenzione altro non è che una presunzione di dolo fondata sull’intrinseca pericolosità delle lesioni inferte rispetto alla tutela del bene primario della vita e dell’integrità fisica. Sulla base di questa impostazione, la preterintenzione rappresenta un derivato del dolo eventuale: l’autore del fatto mette in conto la possibilità di commettere un reato anche se egli si è attivato per altri scopi: disturbato da schiamazzi notturni provenienti dalla pubblica via, ad esempio, un uomo lancia dal balcone un oggetto per disperdere la folla e ferisce mortalmente alla testa una persona.

In base ad un’altra interpretazione, la preterintenzione costituirebbe una variante del “delitto aberrante”: a causa di un errore di valutazione, l’autore di un’azione commette un reato diverso rispetto a quello che voleva commettere. L’esempio è quello di una manifestazione di protesta in cui un dimostrante lancia un sasso contro la finestra di un edificio pubblico, ma, a causa di un errore nel tiro, colpisce alla testa un passante (esempi ed ipotesi tratte da Fiandaca Musco, Diritto Penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 1995, specie pagg. 270, 291, 478).

Insomma, la coscienza dell’illiceità ha sfumature molto diverse e non sempre è facile classificare correttamente la condotta di un soggetto rispetto al contesto, alle persone coinvolte, agli effetti non previsti e a quelli prevedibili con l’ordinaria diligenza. Un avvocato specializzato, una difesa penale competente ed attenta, validi mezzi di prova individuati anche grazie a perizie eseguite da professionisti del settore possono aiutare l’indagato e l’imputato ad affrontare “con presunzione di innocenza” le indagini e le istruttorie del caso e, una valida polizza di tutela legale, può agevolare tutto ciò.

 

di Walter Brighenti – DAS

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