È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.Il decreto è stato varato dall’esecutivo allo scopo di introdurre disposizioni volte a prevenire comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che disciplinano le modalità di fruizione delle cessioni dei crediti e delle detrazioni di imposta collegate alle pratiche edilizie del superbonus 110%.
Il decreto introduce modifiche alla disciplina del superbonus 110% per evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti relativi ai lavori edilizi. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Due sono le norme meritevoli di nota:
- Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (articolo 1);
- Rafforzamento dei controlli preventivi (articolo 2);
- Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate (articolo 3);
Il visto di conformità è prescritto per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti i bonus fiscali edilizi. Il decreto antifrodi prevede (art. 1) il visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate (attraverso la pratica precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Sempre il decreto (art. 2) prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia delle Entrate che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
La norma dispone che, se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione su cessioni del credito o su sconti in fattura, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al citato decreto con i dati presenti nell’anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui alla normativa di legge.
Per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle Entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
di Walter Brighenti – DAS