Le imprese edili stanno conoscendo in questi mesi, per effetto delle misure varate dal “Decreto Rilancio”, un’improvvisa notorietà che le pone in prima fila nell’attuazione delle procedure per l’efficientamento energetico.
Questa inversione di tendenza, sembra rompere un trend negativo che ha fatto registrare dal 2008 al 2016 (ultimo dato Eurostat disponibile) un calo del numero delle imprese (riduzione intorno al valore numerico di 125.000 unità). Per quanto riguarda le persone impiegate nel settore, invece, la diminuzione è stata di circa 700.000 unità.
Da tempo, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) formula appelli affinché, in sede governativa, siano elaborate nuove soluzioni in grado di assicurare un cambio di rotta, con nuovi investimenti pubblici e la previsione di grandi opere edili capaci di sollevare il settore, che è uno dei comparti trainanti del PIL nazionale.
Secondo l’Osservatorio Wecanjob (www.wecanjob.it), sono tre le cause principali della crisi del settore immobiliare italiano:
- le lungaggini della burocrazia che inciderebbe in maniera piuttosto pesante soprattutto sulle piccole e medie imprese, che rappresentano il 90% circa dell’intero settore;
- la difficoltà di accesso al credito per le imprese operanti nel settore;
- la riduzione degli investimenti in opere pubbliche;
Imprese edili ecobonus 110. Le disposizioni sul “superbonus” si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni fiscali per gli interventi di “ecobonus”. In sintesi, esse sono riconducibili a due tipologie di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16 bis del TUIR inclusi quelli antisismici (“sismabonus”) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013;
- efficientamento energetico interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013;
Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco della superficie disperdente oppure quando, con questi interventi, si consegue la classe energetica media dell’edificio, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche e tali interventi sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
- Efficientamento energetico interventi. Si tratta di interventi previsti dal 2008, integrati nel corso degli anni e rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun tipo di iniziativa. In particolare:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti, specie pareti, finestre, tetti e pavimenti;
- interventi sull’involucro degli edifici per i quali spetta la detrazione del 70% o del 75%;
- installazione di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative (domotica);
- interventi antisismici (“sismabonus”): edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio;
- Anticipo soldi per bonus 110%. I soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati nei punti precedenti possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per:
- a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “in fattura”, un importo pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;
- Superbonus 110% chi paga in caso di errori. Più difficile è il discorso in caso di errori o omissioni. Nella procedura Superbonus 110%, rispetto agli altri bonus, gli errori sono più probabili perché la procedura è più complessa.
Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in possesso e quelli trasmessi da ENEA per la pratica del Superbonus 110% sugli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, vengono verificati la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento. Ulteriori controlli successivi − per evitare duplicazioni di benefici o frodi fiscali, anche avvalendosi delle segnalazioni delle altre amministrazioni sulla veridicità delle asseverazioni e dei dati in possesso dell’Agenzia − espongono sempre in prima battuta il contribuente richiedente il quale potrà, poi, rivalersi sul professionista responsabile dell’errore o dell’asseverazione infedele.
di Walter Brighenti – DAS