La libertà d’impresa è una forma di libertà che è prevista e tutelata a livello nazionale e a livello comunitario.
La Costituzione italiana all’art. 41 prevede che l’iniziativa economica è libera, anche se non è assoluta perché:
- può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- spetta alla legge determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La libertà di impresa non può quindi essere così ampia da consentire a chi la esercita di sacrificare alcuni diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla salute dei lavoratori o il diritto alla salvaguardia dell’ambiente.
A livello comunitario, in modo non esaustivo, si deve ricordare che il Trattato di Maastricht del 1992 riprende in più passaggi il concetto di economia di mercato aperta e in libera concorrenza come base fondante dell’economia degli stati europei e della Comunità Europea. Alla libertà di impresa è intitolato anche l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che recita “È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.”
Anche se apparentemente sembra contraddittorio, le leggi antitrust sono state introdotte proprio per garantire la libertà di impresa: le norme antitrust hanno l’obiettivo di disciplinare la concorrenza, in base alla convinzione che per garantire la libertà di impresa e di iniziativa economica a ciascuno sia necessario che il sistema abbia delle regole per garantire la presenza di una pluralità di imprenditori.
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