In ambito giuridico si parla di insorgenza per individuare il momento iniziale di una vicenda da cui scaturiscono effetti legalmente rilevanti.
Gli effetti che si possono produrre in capo ad una persona si distinguono in:
- situazioni giuridiche attive, ad esempio il diritto al risarcimento;
- situazioni giuridiche passive, ad esempio l’obbligo di risarcire
Gli effetti connessi ad un certo comportamento, ad una condotta omissiva, ad un evento fortuito e/o naturale non sempre si manifestano in modo immediato e si consumano in via istantanea, vi sono casi in cui al contrario si manifestano in modo differito e/o si prolungano nel tempo.
Per questa ragione è importante dare una collocazione temporale alla vicenda storica da cui nascono diritti e doveri e distinguerla dal ventaglio delle sue conseguenze.
In ambito assicurativo, è utile ricordare le peculiarità delle due macro-sezioni in cui si suddividono i vari rami di polizza:
- polizze vita;
- polizze danni.
Polizze vita
Se l’insorgenza in caso di polizze caso morte è sostanzialmente pacifica (coincide con l’evento morte), può risultare più problematico definire l’insorgenza in caso di eventi morbosi e malattie: in alcune proposte contrattuali coincide con la diagnosi, in altre invece è configurata diversamente, per cui va esaminato il contratto nella sua globalità per stabilire quale ne sia la più corretta applicazione (glossario e c.g.a.)
Polizze danni
L’art. 1917 cc recita “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
L’insorgenza nelle polizze tradizionali, il cui schema è oggi chiamato loss occurence, si colloca pertanto nel momento in cui si verificano le condotte che generano le domande risarcitorie e, per ottenere la prestazione assicurativa, è a tale momento che si deve far riferimento per verificare se il contratto di polizza è attivo.
Con riferimento specifico alla tutela legale (ramo 17), l’insorgenza coincide con la violazione (vera o presunta) delle norme di legge o di contratto.