Ritardo prolungato del volo, negato imbarco, cancellazione del volo, smarrimento del bagaglio: temi particolarmente attuali che abbiamo trattato molteplici volte e che rientrano nei casi assicurativi delle nostre polizze di tutela legale. Il danno, infatti, può assumere contorni molto diversi a seconda che l’interessato sia un privato cittadino in viaggio di piacere (danno da vacanza rovinata) ovvero un imprenditore o un libero professionista che si sposta per ragioni d’affari (danno emergente, lucro cessante o danno da “mancata chance”). Recentemente, ci siamo occupati di un sinistro in cui il candidato ad un concorso non ha potuto partecipare in tempo utile oppure il caso di un professore universitario ingaggiato da una multinazionale per tenere una conferenza pubblica.
Delimitato il perimetro degli inconvenienti economici connessi al ritardo nel trasporto aereo, descriviamo per sommi capi, a titolo di breve vademecum informativo, i diritti dei passeggeri codificati dall’ENAC, l’ente nazionale italiano per l’aviazione civile, che riprende e sviluppa la normativa comunitaria di settore (Fonte: ENAC.gov.it).
NEGATO IMBARCO
Si verifica quando il passeggero, pur in possesso di un biglietto aereo valido, si presenta all’imbarco entro il termine indicato, ma non viene imbarcato.
In questo caso le tutele sono quelle previste dalla legislazione nazionale e dalle norme che disciplinano il contratto di trasporto. Inoltre, la normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di negato imbarco (Reg. 261/2004, art. 4).
In caso di negato imbarco, la compagnia aerea riconosce al passeggero in alternativa a sua scelta:
- la compensazione pecuniaria; l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in chilometri e oscilla tra un minimo di 250 Euro e un massimo di 600 Euro;
- il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
- l’imbarco su un volo alternativo da effettuarsi quanto prima possibile;
- l’imbarco su un volo successivo in una data futura più conveniente per il passeggero;
- l’assistenza; essa prevede la sistemazione in un albergo per il pernottamento e il vitto; il trasferimento dall’aeroporto al luogo di alloggio; la possibilità di interagire gratuitamente con i mezzi di comunicazione più aggiornati
CANCELLAZIONE DEL VOLO
La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).
In caso di cancellazione del volo, il passeggero può scegliere tra:
- il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
- l’imbarco su un volo alternativo da effettuarsi quanto prima possibile;
- l’imbarco su un volo successivo in una data futura più conveniente per il passeggero;
- l’assistenza; essa prevede la sistemazione in un albergo per il pernottamento e il vitto; il trasferimento dall’aeroporto al luogo di alloggio e viceversa; la possibilità di interagire gratuitamente con i mezzi di comunicazione più aggiornati;
- la compensazione pecuniaria; l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in chilometri e oscilla tra un minimo di 250 Euro e un massimo di 600 Euro;
La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali ed imprevedibili: ad esempio, avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza;
- il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso;
- venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
Il ritardo prolungato del volo si verifica quando la partenza dell’aeromobile è posticipata rispetto all’orario di partenza previsto.
La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo (Reg. 261/2004, art. 6). Due sono le forme di tutela previste:
- il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo. La Corte di Giustizia Europea del 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo del volo ha stabilito che, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria spetti anche ai passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato;
- il diritto all’assistenza matura se il ritardo accumulato raggiunge almeno:
- 2 ore, per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1.500 chilometri;
- 3 ore, per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3.500 chilometri e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 4 ore, per i voli che percorrono distanze superiori ai 3.500 chilometri al di fuori dell’Unione Europea;
- 5 ore, in tale caso il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
Il diritto all’assistenza comporta:
- la sistemazione in un albergo per il pernottamento e il vitto; il trasferimento dall’aeroporto al luogo di alloggio e viceversa; la possibilità di interagire gratuitamente con i mezzi di comunicazione più aggiornati
BAGAGLI: SMARRIMENTO, RITROVAMENTO E DANNEGGIAMENTO
In caso di smarrimento o ritardata consegna del bagaglio registrato, non è previsto un organismo responsabile a livello nazionale né un corrispondente sistema sanzionatorio.
Prima di avviare la pratica di risarcimento, anche per le eventuali spese sostenute, è necessario che decorrano 21 giorni dalla compilazione del modulo denominato PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT) mediante cui si provvede a constatare l’evento prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli dell’aeroporto.
In caso di smarrimento o di ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di circa 1.300 Euro dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a circa 17 Euro per chilogrammo dalle compagnie aeree dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto un’assicurazione integrativa.
In caso di danneggiamento del bagaglio registrato, all’arrivo a destinazione si deve redigere un rapporto di danneggiamento del bagaglio descrivendo l’evento e compilando un apposito modulo comunemente denominato PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
Accertato il danneggiamento con le modalità appena descritte, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.335 Euro dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a circa 17 Euro per chilogrammo dalle compagnie aeree dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.
BAGAGLI: EFFETTI PERSONALI NON CONSENTITI IN CABINA E IN STIVA
In generale, è vietato trasportare articoli in grado di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite in cabina e a bordo dell’aeromobile. Ecco un elenco di ciò che è vietato (cabina e stiva):
- A.G. (liquidi, aerosol, gel, ogni altro prodotto di analoga consistenza*);
- dispositivi esplosivi e incendiari;
- attrezzature contundenti;
- utensili da lavoro;
- punte acuminate e utensili con estremità affilate;
- dispositivi progettati per immobilizzare;
- armi da fuoco di ogni tipo;
- ulteriori materiali, sostanze e congegni di varia natura, liquidi infiammabili, componenti elettrici e similari per il bagaglio da stiva;
*a meno che tali sostanze non siano contenute in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (esempio: 100 grammi); da trasportare in busta, sacchetto, borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa 18 x 20 centimetri) separatamente dall’altro bagaglio a mano.
DIRITTI DEI PASSEGGERI CON MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)
Tale categoria di passeggeri ricomprende qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del mezzo di trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richiede un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio per rispondere a tali esigenze specifiche.
La normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1107/2006, che prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutti i PMR e si applica a tutti i voli (di linea, charter, low cost):
- i passeggeri PRM devono avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini e non esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge;
- la compagnia aerea o l’operatore turistico possono esigere che il PRM sia accompagnato da una persona in grado di fornirgli l’assistenza necessaria. Non è previsto il trasporto a titolo gratuito dell’accompagnatore.
di Walter Brighenti – DAS