Proseguendo il nostro approfondimento del glossario giuridico, oggi parliamo di “recidiva”.
L’istituto della recidiva si fonda su due presupposti:
- la violazione reiterata dell’obbligo di non violare la legge (riprovevolezza della condotta)
- l’attitudine soggettiva a commettere in futuro nuovi reati (pericolosità dell’autore e aspetto psicologico del recidivismo)
- l’aggravamento sanzionatorio
Che cos’è la recidiva e qual è la funzione di questo istituto giuridico?
Si può definire la recidiva come una sorta di “ricaduta” nel reato: chi, dopo essere stato condannato per un illecito, ne commette un altro. Si tratta, quindi, in ambito penale, di una sorta di circostanza soggettiva aggravante del reato.
In questi casi, l’ordinamento giuridico prevede una forma di punizione: un aumento di pena inflitto a chi, commettendo ancora lo stesso (o altro) illecito (reato), altera nuovamente il rapporto di equilibrio ripristinato tra il cittadino e l’autorità pubblica.
Questo incremento di pena risulta giustificato dal fatto che la misura della sanzione comminata in occasione del precedente illecito si è rivelata insufficiente a distogliere il responsabile dal commettere nuove violazioni di legge. La recidiva è, quindi, un parametro legale che indica la maggiore predisposizione di un soggetto a delinquere; la maggiore inclinazione di una persona a violare i dettami posti dall’ordinamento giuridico.
La recidiva opera soprattutto in campo penale; tuttavia, il legislatore può prevedere l’applicazione di questo istituto anche in altri ambiti; per esempio, in ambito amministrativo, sanitario, civile, ambientale, ecc., numerosi sono anche gli esempi di una legislazione speciale che prevede delle sanzioni aggiuntive nel caso di reiterazione di un comportamento illecito.
Quante forme di recidiva esistono?
In realtà, la recidiva è concepita dai vari ordinamenti giuridici statali in modo diverso e si possono elencare almeno tre tipi di recidiva (penale) con caratteristiche in parte diverse:
- recidiva generica: opera con la commissione di un nuovo reato a seguito della condanna irrevocabile per un altro reato di diversa natura; in tali circostanze, non rileva né la natura del successivo reato, né il tempo trascorso dalla precedente condanna
- recidiva in senso stretto: opera se il nuovo reato commesso è della stessa indole del reato precedente ovvero se il secondo reato è stato commesso durante l’esecuzione della pena prevista per il primo
- recidiva reiterata: opera quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo per un precedente reato; in questo caso la “punizione” prevista dall’ordinamento mira a colpire chi è incline a delinquere e chi dimostra una predisposizione per la reiterazione sistematica di illeciti
Quali sono gli effetti giuridici della recidiva?
Il primo effetto è quello dell’aumento della quantità della pena; in altre parole, si tratta di un più grave trattamento sanzionatorio per chi sia ricaduto nel reato nonostante una precedente condanna; tra gli effetti giuridici minori, si può menzionare la revoca della liberazione condizionale, dell’istituto della riabilitazione, ecc.
di Walter Brighenti – DAS