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LA NORMATIVA EUROPEA SUL COPYRIGHT NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE NELL’ERA DI INTERNET

Normativa europea copyright diritto autore

Lo scorso marzo è stata approvata dal Parlamento europeo la normativa Europea sul copyright nel mercato unico digitale. L’ordinamento europeo intende promuovere il progresso culturale favorendo la protezione personale delle opere intellettuali − in modo che esse siano di sostegno per colui che ne è l’autore − e assicurandone al contempo la fruizione da parte della comunità, acquisendole al patrimonio universale.

 

 

PERCHÉ ERA NECESSARIO UN AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE

 

Osserva il legislatore europeo nel preambolo alla citata direttiva: “(…) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbero adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento”.

I diritti morali connessi con la paternità dell’opera (un libro, una foto, un disco, un quadro, l’articolo di un giornalista, ecc.) si accompagnano con i diritti di natura patrimoniale, oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie social, non sempre rispettati.

 

 

QUANDO ENTRERÀ’ IN VIGORE LA NORMATIVA

 

La normativa non è ancora in vigore e, probabilmente, non lo sarà prima del 2021.

Infatti, il Parlamento europeo non è paragonabile ad un parlamento nazionale sovrano e, quanto decretato nel testo licenziato dal “legislatore” di Bruxelles, dovrà essere ratificato dal Consiglio e dalla Commissione che sono i veri organi normativi dell’UE, espressione delle volontà politiche degli stati membri.

Non solo. L’eventuale testo deliberato dall’UE, dovrà essere recepito dai singoli legislatori nazionali in una apposita legge. Ciò significa, per lo Stato Italiano, almeno un doppio passaggio parlamentare. È noto, infatti, che, a parte i regolamenti comunitari, tutte le direttive europee non sono immediatamente applicabili nei singoli ordinamenti statali.

 

COPYRIGHT E LIBERTÀ’ DI ESPRESSIONE: UN DIBATTITO ANCORA APERTO

 

Ciò premesso, la direttiva sul “mercato unico digitale” è stata il frutto di un’aspra discussione tra sostenitori e detrattori della stessa e l’iter di approvazione è risultato alquanto travagliato. Dei 658 votanti, 348 hanno votato a favore, ma ben 274 sono stati i contrari insieme a 36 astenuti.

La direttiva sancisce il diritto di autori, traduttori, interpreti, esecutori, produttori televisivi di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo e forma, in tutto o in parte, di opere coperte da copyright.

Alcuni sostengono, infatti, che tale intervento normativo avrà l’effetto di limitare la libertà di espressione e di informazione sul web; altri, all’opposto, plaudono il fatto che, finalmente, le opere dell’ingegno troveranno la giusta protezione e il giusto riconoscimento nel mercato “web”.

Infatti, la novella legislativa riguarda esclusivamente l’aspetto della pubblicazione dei contenuti protetti da diritto d’autore all’interno di una piattaforma digitale e virtuale; aspetto, quest’ultimo, fino ad oggi non disciplinato in modo esplicito in quanto la proprietà intellettuale viene tutelata soltanto attraverso le forme tradizionali di pubblicazione e di diffusione.

A sostenere l’impianto di Bruxelles, sono soprattutto le case editoriali e discografiche, le major cinematografiche e le associazioni rappresentative degli autori, mentre i contrari sono gli “attivisti” di internet, le grandi piattaforme on line e i motori di ricerca, che vengono penalizzati dai costi economici previsti per l’adeguamento ai nuovi standard oppure che lamentano una limitazione della libertà di pensiero e di partecipazione on line. Cerchiamo di capire il perché.

Attualmente, succede che chiunque può caricare su portali, piattaforme, siti web, motori di ricerca, forum e quant’altro, contenuti protetti da copyright. Tali piattaforme non hanno alcuna responsabilità poiché si limitano a mettere a disposizione uno spazio “virtuale”, che viene occupato dalle affissioni degli utenti che si connettono ad internet. Tuttavia, tali piattaforme si arricchiscono indirettamente di tali contenuti, che vanno ad alimentare l’offerta di servizi (a pagamento) e di visualizzazioni complessive (anch’esse fonte di reddito).

L’articolo 17 di tale direttiva sancisce il principio generale per cui i titolari del diritto di autore (scrittori, musicisti, giornalisti, artisti in genere) debbano essere sempre remunerati dalle piattaforme per l’impiego, l’utilizzo o la consultazione delle loro opere.

 

 

IL DIRITTO D’AUTORE

 

Il Diritto d’Autore è un diritto di proprietà esclusiva che, nel nostro ordinamento, all’art. 2576 cod. civ., tutela le opere di carattere creativo e quelle d’ingegno di qualunque genere esse siano. Tale diritto di esclusiva vale per tutta la vita dell’autore e, in favore degli eredi, per cinquant’anni dopo la morte. Una particolarità: il c.d. copyright vale anche per l’autore di una traduzione o di un adattamento nazionale di un’opera straniera. Così, ad esempio, il testo di un libro può non essere ancora liberamente riproducibile anche a distanza di oltre cinquant’anni dalla morte dello scrittore, se il suo traduttore è ancora in vita.

La direttiva europea prevede due possibilità.

  1. Le piattaforme multimediali devono remunerare le singole opere coperte da proprietà letteraria, artistica ed intellettuale se vogliono “ospitare” nel proprio sito on line tali contributi.
  2. Se non intendono remunerare tali contenuti, è prevista una forma di responsabilità delle piattaforme on line per le violazioni dei diritti di autore. Nello specifico, tali realtà devono dotarsi di programmi automatici in grado di censire in via preventiva il materiale caricato dagli utenti e, prima della loro pubblicazione e visualizzazione, bloccare automaticamente quello contenente elementi sottoposti a diritto di autore.

Sono previste delle eccezioni per le recensioni e gli Abstract, ossia per brevi porzioni di testo (ad esempio stralci di articoli di giornale) che vengono indicizzate sui motori di ricerca.

In pratica, i grandi motori di ricerca devono eseguire un controllo anticipato sui contenuti “caricati” dai propri utenti quando tali contenuti non sono “liberi” poiché coperti da copyright; inoltre, tali motori di ricerca devono eseguire un filtro automatico per rimuovere tali contenuti e non renderli fruibili poiché illecitamente messi a disposizione della comunità web.

I detrattori della riforma osservano che il rischio di tali “censure” massive, realizzate in modo automatico attraverso programmi informatici che adoperano protocolli standard e algoritmi, è quello di impedire la pubblicazione anche di altri contenuti lecitamente pubblicabili e di limitare così la libertà di espressione e di pensiero. Inoltre, essi obiettano che solo le grandi società possano permettersi di sostenere i costi per tali investimenti mentre le piccole piattaforme digitali sarebbero destinate fatalmente a chiudere.

C’è anche un rischio soprattutto per gli scrittori esordienti o gli autori ancora in “erba”, emergenti, poco conosciuti, che non hanno un forte potere di negoziato. Infatti, per evitare che le loro opere vengano cancellate dai palinsesti digitali obbligati a rispettare la paternità dei contributi, questi autori minori potrebbero essere indotti a concedere licenze “creative commons”: in altre parole, l’autore per non rischiare l’oblio è indotto a mettere a disposizione della piattaforma i propri contenuti a titolo gratuito.

Insomma, il legislatore europeo – e dopo di lui soprattutto quello nazionale – dovrà cercare il giusto compromesso tra due istanze confliggenti: quella della libertà di informazione sul web e quella della protezione del copyright da utilizzi abusivi.

DASy

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