A causa della nuova ondata di contagi da Covid-19 abbattutasi sul Paese all’inizio dell’anno, molti, tra imprese e professionisti, si sono trovati ancora una volta a dover ridurre drasticamente, o addirittura fermare, la propria attività, mancando nuovamente l’opportunità di una ripartenza economica stabile e definitiva.
Per sopperire alle difficoltà degli operatori economici colpiti dalla pandemia di Covid-19 è stato quindi previsto, nel Decreto Sostegni (il n. 41 del 22 marzo 2021), un nuovo contributo a fondo perduto.
Requisiti per il contributo a fondo perduto
Si tratta questa volta, a differenza delle precedenti misure di ristoro, di un sostegno a carattere generale, in quanto il contributo spetta a tutti i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, senza distinzioni per codici ATECO. Destinatari di questa misura sono anche i contribuenti in regime forfettario e gli enti non commerciali, qualora svolgano anche attività commerciale, e limitatamente a quest’ultima.
Al contrario, sono espressamente esclusi dal contributo tutti i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021, i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 24 marzo2021, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, nonché gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162 bis del TUIR.
Per poter accedere al contributo è necessario che si verifichino simultaneamente le seguenti condizioni:
- i ricavi o compensi relativi al 2019 non devono essere superiori a 10 milioni di euro;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al 2019.
Ammontare del contributo a fondo perduto
Stanti questi requisiti, Il contributo a fondo perduto spettante è calcolato come la differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019, moltiplicata per una percentuale predeterminata in base al totale dei ricavi o compensi percepiti nel 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2019, per il calcolo dell’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi rilevano i mesi a partire dal successivo rispetto a quello di attivazione della partita IVA. La percentuale da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019 e 2020 è elencata nella seguente tabella:
- il 60% per ricavi 2019 non superiori a 100.000 €;
- il 50% per ricavi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 €;
- il 40% per ricavi 2019 compresi tra 400.000 e 1.000.000 €;
- il 30% per ricavi 2019 compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 €
- il 20% per ricavi 2019 compresi tra 5.000.000 e 10.000.000 €
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal primo gennaio 2019:
- in caso la differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020 e 2019 sia negativa (cioè l’importo relativo al 2020 è inferiore a quello del 2019, ma non necessariamente almeno del 30%, così come specificato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 82454 del 29.3.2021 a modifica del provvedimento prot. n. 77923 del 23 marzo 2021), il contributo viene determinato utilizzando il metodo descritto in precedenza, cioè applicando alla differenza tra i fatturati e corrispettivi 19/20 una percentuale predeterminata in base all’ammontare medio mensile dei ricavi o compensi del 2019;
- in caso invece la differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020 e 2019 sia nulla o positiva, spetta un contributo minimo, pari a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si fa presente che l’ammontare minimo stabilito dal decreto, 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è sempre riconosciuto a chiunque soddisfi i requisiti sopra elencati. Tale importo è inoltre riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2020.
L’ammontare massimo del contributo riconosciuto in ogni caso non può eccedere i 150.000 €.
Trattamento fiscale del contributo a fondo perduto
Dal punto di vista fiscale, il contributo in questione non è rilevante né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP, in quanto non concorre alla formazione del reddito imponibile o del valore della produzione; non rileva inoltre ai fini del rapporto per il calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, così come indicato agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Per ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 28 maggio 2021, anche tramite un intermediario qualificato, per certificare il possesso dei requisiti richiesti. Non sono previste erogazioni automatiche come per i precedenti contributi del Decreto Legge “Ristori”.
Il contributo a fondo perduto può essere erogato in due modalità differenti:
- tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente;
- nella forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione tramite il servizio F24 telematico dell’Agenzia delle Entrate.
La scelta della modalità riguarda tassativamente tutto l’importo erogato, deve essere espressa esplicitamente dal richiedente ed è irrevocabile, anche se l’Agenzia delle Entrate, in un aggiornamento delle istruzioni per la compilazione dell’istanza e il riconoscimento del contributo a fondo perduto, ha specificato che la scelta è modificabile dal soggetto richiedente fino al momento del riconoscimento del contributo. L’esito dell’istanza è esposto sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
Di Dott. Marco Simone e Dott.ssa Elvira Marra; Villa Roveda e Associati