Buongiorno a tutti, sono l’avvocato Vincenzo Colarocco, responsabile dipartimento compliance, media e tecnologia dello studio Previti associazione professionale. Oggi per Focus Legale affronteremo il tema “Green Pass in azienda e dati personali”.
Come saprete, lo scorso 21 settembre il Governo ha promulgato il Decreto legge n. 127 che ha esteso l’obbligo del Green Pass anche per le pubbliche amministrazioni e per le aziende private. Dal 15 ottobre, la verifica del Green Pass diverrà obbligatoria per tutte le attività economiche e lavorative del Paese. Come fare i controlli e quali dati personali trattare acquisterà rilevanza per avere una giusta compliance in questo campo.
Chiariamo sin da subito che per poter fare il controllo della validità del Green Pass è necessario che il titolare dell’azienda nomini, con atto formale, il cosiddetto verificatore, che può essere soggetto interno o esterno alla società.
È importante ricordare che l’unica app legittimata a verificare il QR code presente nel Green Pass nei formati digitale o cartaceo è la C-19. Tutte le altre, pur potendo fare questa verifica, non sono ritenute lecite nell’ambito del trattamento dei dati personali. È molto importante ricordare quello che non è possibile fare con il Green Pass del dipendente: non si può salvare in alcun modo la copia del Green Pass. Ciò significa che non è nemmeno legittima la richiesta, da parte del datore di lavoro, dell’invio, anche su base volontaria, dell’autocertificazione che attesti il possesso del Green Pass. Questo perché il certificato ha una scadenza, legata alla prima o alla seconda dose vaccinale o al tampone eseguito nelle ore precedenti.
Cosa deve fare un’azienda per poter essere compliant con le verifiche?
Nominare il verificatore che, procedendo agli accertamenti, non tenga registro delle persone verificate, né copia salvata (o screenshot) del Green Pass da nessuna parte, e porre in essere controlli all’ingresso sulla validità del Green Pass.
L’azienda può richiedere il documento d’identità per verificare la validità del Green Pass, ma non è un obbligo. Occorre solo quando si ha un forte dubbio sull’identità del soggetto che sta esibendo il Green Pass.