In un nostro precedente articolo, abbiamo già avuto modo di approfondire la nuova figura dell’energy manager. Il ruolo e il profilo professionale di questo “specialista dell’energia” si inserisce nel quadro della gestione ottimale dei consumi energetici delle imprese, non solo da un punto di vista economico.
Abbiamo visto che gli energy manager sono specialisti responsabili, spesso ingegneri o liberi professionisti, che si occupano dell’ottimizzazione dei consumi energetici e operano a favore di imprese (c.d. “grandi consumatori”), enti pubblici, ma anche edifici condominiali o alloggi residenziali privati (c.d. “piccoli consumatori”).
Una prima definizione del ruolo e della professionalità dell’energy manager potrebbe essere la seguente: “responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, che individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurando la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici delle imprese per conto delle quali sono ingaggiati”.
In questo articolo, analizzeremo la normativa di legge che disciplina la funzione dell’energy manager con particolare riferimento al settore business, ossia alla figura dell’energy manager ingaggiato all’interno di un’industria o comunque di una grande impresa.
Le direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE, rispettivamente sulle performance energetiche degli edifici e sui servizi energetici, hanno richiesto ai paesi membri dell’UE di dotarsi di schemi per assicurare la qualificazione ed eventualmente la certificazione dei professionisti e degli operatori del settore dell’energia.
Nomina energy manager
È la figura fondamentale per tenere sotto controllo i consumi e i costi energetici nelle aziende. Può essere interno all’impresa (soluzione preferibile per realtà medio-grandi, per le quali si suggerisce un inquadramento di tipo dirigenziale, in modo da assicurare un confronto diretto con la presidenza e con il consiglio di amministrazione), o esterno (consulente professionale).
Questa figura professionale era già stata prevista per i “grandi consumatori” dal legislatore del 1991 e da quello del 2012. In particolare, il legislatore prevede la “Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.
Quando è obbligatorio nominare energy manager
In particolare, l’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti − che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti − debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: l’energy manager.
Chi è e cosa fa l’energy manager
Si tratta di una figura professionale, che assiste le imprese, gli enti e i privati consumatori nella gestione del sistema energetico in uso nelle rispettive aziende o abitazioni con l’obiettivo di fornire piani tariffari adeguati alle esigenze dell’utilizzatore e di assicurare il miglior approvvigionamento di fonti energetiche e di risorse. Evidentemente, nel caso di privati consumatori, il ruolo dell’energy manager è alquanto ridimensionato e si limita alla funzione di consulente esterno che, soprattutto nel caso di edifici condominiali, supporta l’amministratore nella scelta dei contratti di fornitura e delle fonti energetiche migliori. L’energy manager ottimizza l’utilizzo dell’energia, riducendo il più possibile gli sprechi. Il manager dell’energia è il responsabile della gestione dell’energia all’interno di un’azienda. Ecco i principali compiti dell’energy manager:
- redigere i bilanci energetici, che sono il risultato delle analisi energetiche effettuate;
- favorire un consumo energetico sostenibile, riducendo i costi dell’energia;
- massimizzare la produttività degli impianti, supportare le decisioni in campo energetico, identificare guasti elettrici e minimizzare i costi d’esercizio;
- valorizzare le opportunità di gestione dell’energia a partire dall’analisi dei dati di consumo;
- rivedere prodotti e processi industriali in ottica di efficientamento, riducendo sempre più l’uso di risorse e al fine di essere più competitivi nel mercato;
- ottimizzare la gestione energetica;
- fornire le informazioni energetiche richieste in base alla normativa vigente;
- proporre una consulenza specialistica in materia di efficienza energetica;
- individuare gli investimenti energetici che l’azienda può compiere per ridurre i consumi e per ottimizzare il consumo dell’energia;
- effettuare controlli periodici, per attuare correzioni alla strategia energetica adottata dall’azienda.
Energy manager requisiti
Il ruolo dell’energy manager presenta importanti affinità e collegamenti con la certificazione in esperto in gestione dell’energia e con i sistemi di gestione dell’energia. Per quanto riguarda la formazione della figura dell’energy manager, i percorsi disponibili sono molteplici e si basano su una formazione preferibilmente universitaria (ingegneria con indirizzi energetici, ad esempio), eventualmente integrata da master dedicati all’efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili. Il professionista, che svolge la mansione di “energy manager”, è iscritto all’albo dei professionisti abilitati a svolgere tale attività: la “Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia” (FIRE). Requisito per l’iscrizione all’albo è quello di aver superato un corso organizzato dall’Enea in collaborazione con il FIRE.
Energy manager sanzioni
La normativa di legge ricordata sopra prevede sanzioni per i soggetti obbligati che non ottemperano alla nomina dell’energy manager. In particolare, l’articolo 34, comma 8, stabilisce che, l’inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’art. 19, del tecnico per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 Euro e non superiore a 51.645 Euro.
Fonte: dati FIRE. Per approfondimenti: www.fire-italia.org.
di Walter Brighenti – DAS