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EMERGENZA COVID-19 E TUTELA DEI DIRITTI COSTITUZIONALI

TUTELA DIRITTI COSTITUZIONALI

La straordinaria emergenza sanitaria che sta ancora interessando il nostro paese (e non solo) ha indotto alla promulgazione, non sempre organica, di vari provvedimenti normativi, anche a livello di enti locali, e di misure attuative (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, degli Interni e della Pubblica Istruzione, ordinanze del capo della protezione civile). Tali provvedimenti, pur complessivamente preordinati alla salvaguardia e tutela di un diritto costituzionale primario della comunità (e non solo del singolo individuo), qual è il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione), hanno tuttavia determinato una contrazione di altri, parimenti primari, diritti costituzionalmente garantiti, soprattutto nella fase iniziale della pandemia. Per citarne alcuni:

  • libertà personale (art. 13 Cost.);
  • circolazione e soggiorno in ogni parte del territorio (art. 16 Cost.);
  • aggregazione (art. 17 Cost.);
  • lavoro (art. 1 comma 1, art. 4 e art. 35 Cost.).

Molte delle disposizioni emergenziali hanno quindi sollevato non pochi dubbi di costituzionalità, sollecitando una centrale tematica: nel confronto e contrapposizione tra diritti aventi pari legittimità costituzionale dettato da eventi eccezionali (e temporanei), quando, e per quanto tempo, si può giustificare la contrazione di un diritto a favore dell’altro?

 

Quali diritti costituzionali privilegiare, se sono tutti parimenti meritevoli di tutela?

 

Tra i vari provvedimenti assunti dal Governo rileva, ai fini delle presenti note, la sospensione dei procedimenti esecutivi aventi ad oggetto immobili (e quindi anche di sfratto) adibiti ad abitazione principale del debitore, inizialmente introdotta dall’art. 54 ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (e successive modifiche).

La disposizione recita in particolare quanto segue: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del Codice di procedura civile che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

L’efficacia temporale di detta sospensione è stata più volte prorogata, in ultimo fino al 30 giugno 2021 dall’art. 13, comma 14, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183.

Su tale ultima proroga è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del giugno 2021 decretandone l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma (i.e. principio di uguaglianza e parità di trattamento) e 24 primo e secondo comma (i.e. diritto di iniziativa processuale e difesa) Cost.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 128/21, investita, in particolare, della valutazione dei profili di incostituzionalità delle disposizioni di sospensione dei procedimenti esecutivi aventi ad oggetto immobili adibiti a principale abitazione del debitore, e successiva proroga di tali disposizioni, si è interrogata sull’equilibrio tra le ragioni fondanti l’originaria ispirazione della disposizioni emergenziali (tutela della salute ed esigenze sociali di tutela del diritto all’abitazione) e la contrazione dei diritti costituzionali che da tali disposizioni ne sono conseguite (diritti, anch’essi di rango costituzionale, volti alla tutela all’accesso al giudice e alla ragionevole durata del processo).

In particolare, i giudici costituzionali hanno fondato le loro valutazioni sulla necessità di garantire la sussistenza di “un ragionevole equilibrio tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite”. E su tali basi si sono quindi interrogati, nello specifico, sulla effettiva sussistenza di una “ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento sotteso alla proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato.”

La Corte Costituzionale ha concluso che i vari provvedimenti di proroga (e segnatamente l’ultimo) dell’originaria sospensione delle procedure esecutive immobiliari, non operando alcuna revisione e aggiustamento, hanno comportato una non più giustificabile contrazione del diritto di accesso alla giustizia dei creditori, in violazione dell’art. 24 primo e secondo comma della Costituzione, peraltro danneggiando solo alcune categorie di soggetti/creditori e non tutti (quindi in violazione dell’art. 3 comma uno della stessa Costituzione).

 

La sentenza, seppure di limitata efficacia pratica (essendo stata pubblicata sulla G.U. a pochi giorni dalla scadenza dell’efficacia dell’ultimo provvedimento di proroga) è indubbiamente significativa delle ampie tematiche – in gran parte ancora irrisolte – afferenti alla tenuta costituzionale di molti dei provvedimenti emergenziali assunti in costanza e pendenza della pandemia Covid-19.

Si pensi appunto al solo accennato tema sollevato da molti dei provvedimenti interdittivi all’esercizio di attività commerciali (peraltro solo alcune) assunti dal Governo e dagli enti locali: la contrapposizione tra tutela del diritto alla salute e contrazione del diritto al lavoro. E di quelli che porranno le disposizioni inerenti all’utilizzo del Green pass e alle conseguenti limitazioni, tra l’altro, ai diritti di libera circolazione ed accesso al lavoro.

L’argomento è ovviamente ampissimo e complesso, ma la commentata sentenza della Corte Costituzionale ne rappresenta un’interessante esplicazione e analisi.

 

di Avv. Gian Paolo Maraini; Studio legale Carbone D’Angelo

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