Vai al contenuto principale Vai al footer

DIFFICOLTÀ DI RECUPERO CREDITI A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID-19

recupero crediti

L’impatto della pandemia di Covid sull’economia, da un lato, ha innegabilmente aggravato la situazione economica di larga parte delle famiglie e aziende italiane e, dall’altro, ha investito in termini di tempistiche e performance il settore del recupero crediti.

L’economia italiana ha risentito fortemente del “fermo” imposto dai provvedimenti legislativi che si sono susseguiti con il fine dichiarato della salute dei cittadini, con nefaste conseguenze in termini di carenza di liquidità e di calo dei consumi.

 

Gli effetti sul recupero del credito

 

La pandemia ha mutato certamente l’approccio alla gestione del recupero crediti in ragione dei provvedimenti legislativi che si sono susseguiti a far data dal marzo 2020 all’oggi che hanno sospeso anche per tempi molto lunghi la possibilità di incardinare o proseguire nell’attività di  recupero del credito.

Tali iniziative sono evidentemente state assunte dal legislatore al fine di non aggravare ulteriormente la situazione di molti cittadini e aziende che a causa della chiusura forzata hanno patito un notevole decremento delle proprie entrate sia in termini di perdita dell’attività lavorativa e dunque del salario, sia, per quanto riguarda le attività produttive, in termini di mancati guadagni dovuti alla chiusura delle attività e al calo dei consumi.

La sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore e dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità

Per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali, il c.d. Decreto Cura Italia, al fine di arginare il più possibile gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria Covid-19, introduceva l’art. 54 ter con cui sospendeva “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto” ogni pignoramento immobiliare sull’abitazione principale del debitore.

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Ristori, veniva prorogato sino allo scorso 31 dicembre 2020 il termine di sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo. Il menzionato decreto, dunque, non solo sospendeva le procedure già pendenti, ma disponeva anche in merito alle nuove procedure da instaurare.

In seguito al protrarsi dell’epidemia e dei propri effetti nefasti, il Legislatore ha ritenuto doversi prorogare ulteriormente il termine limitando però gli effetti sospensivi alle sole procedure già incardinate ma non alla possibilità di incardinarne di nuove.

Le disposizioni attualmente vigenti (il c.d. Decreto Milleproroghe), dunque, prevedono che siano sospese fino al 30 giugno 2021 le sole esecuzioni immobiliari già pendenti ed aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

 

Per quanto attiene, invece, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, secondo l’art. 13 comma 13 del cd. Decreto Milleproroghe: “La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi del decreto di  trasferimento  di  immobili  pignorati  ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

Rispetto al termine inizialmente previsto dal Decreto Cura Italia al 31 agosto 2020, il Decreto Milleproroghe allunga il termine di sospensione prima del quale non possono essere eseguiti provvedimenti di sfratto per morosità (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore al 30 giugno 2021.

 

Il ricorso al sovraindebitamento in tempi di pandemia

 

La situazione di difficoltà economica di cittadini ed imprese ha incrementato l’accesso da parte di persone fisiche e imprenditori in difficoltà alle procedure previste ai sensi della Legge 3/2012. Il novero dei soggetti a cui è consentito il ricorso alle “procedure di ripianamento del debito” è piuttosto ampio: accanto ai consumatori in difficoltà finanziaria, vi sono infatti gli imprenditori commerciali privi dei requisiti di fallibilità, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, i professionisti, le società tra professionisti ed artisti, gli enti no profit, le start-up innovative, dunque soggetti ai quali, in generale, è precluso accedere a strumenti quali l’esdebitazione, la transazione fiscale e l’accordo di ristrutturazione.

Gli effetti a lungo termine della crisi sul mercato italiano degli NPL e UTP

Le conseguenze della pandemia inizieranno certamente a sentirsi sul mercato degli NPL – i crediti deteriorati – e degli UTP – i crediti “potenzialmente a sofferenza”, di cui la Banca giudica improbabile l’adempimento spontaneo in assenza di un’azione multidisciplinare volta ad agevolarne la gestione proattiva e stragiudizialein un orizzonte temporale medio-breve sia in termini di incremento del mercato degli NPL, che secondo la stima dell’Osservatorio NPL di Banca IFIS, si assesta attualmente sui 325 miliardi di crediti deteriorati lordi da gestire, sia in termini di involuzione degli UTP.

Difatti, dei 325 miliardi di crediti deteriorati, 246 miliardi attengono alle sofferenze bancarie (NPL), a cui si sommano 79 miliardi di euro in UTP.

È presumibile che, in tempo di pandemia, i crediti UTP patiscano un‘involuzione e, passati a sofferenza vadano ad incrementare il mercato NPL. È deduttivo infatti che a causa della mancanza di lavoro e della chiusura delle attività produttive i crediti potenzialmente a sofferenza che, in tempi antecedenti la pandemia potevano rientrare in bonis, ora vadano ad incrementare le fila della già nutrita schiera di crediti deteriorati.

È auspicabile dunque, dato il preoccupante quadro economico del medio-lungo e lungo periodo, che il legislatore elabori strumenti adeguati alla gestione e smaltimento della grande mole di crediti presenti sul mercato o attraverso le cartolarizzazioni ovvero l’accesso agevolato a strumenti quali gli accordi di ristrutturazione privatistica o concorsuale, l’escussione delle garanzie ed infine all’agevolazione dello strumento della definizione stragiudiziale del debito.

 

Di Avv.ti Daniele Franzini e Michela Chinaglia; Studio Previti Associazione Professionale

DASy

Ciao sono DASy!

Hai bisogno di aiuto?