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DATABASE: UNA POSSIBILE RIVALUTAZIONE IN BILANCIO

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Dopo la disamina necessaria delle caratteristiche principali delle banche dati, con particolare attenzione alla doppia tutela di cui costituiscono oggetto, ci soffermiamo, seppur brevemente, sulla questione afferente alla possibile rivalutazione del database all’interno del bilancio delle società che ne dispongano.

 

Come la legge rende possibile la rivalutazione delle banche dati

 

In più occasioni, il Legislatore è intervenuto emanando leggi speciali, volte a concedere alle imprese la possibilità di adeguare i valori contabili a quelli correnti, con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio sociale e riflettere in bilancio il valore recuperabile dei beni, derogando agli ordinari criteri di valutazione previsti all’art. 2426 del Codice Civile e ai principi contabili, focalizzati sul concetto di costo storico.

Pilastro fondante di tale disciplina è la legge n. 342/2000, la quale fissa elementi comuni e regole da osservare nel processo di rivalutazione degli elementi patrimoniali, precisando che oggetto di rivalutazione siano, come risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso nell’anno precedente:

  1. le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno (immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  2. le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (diritti di brevetto industriale e diritti d’utilizzazione delle opere dell’ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative);
  • le partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, sempreché le stesse costituiscano immobilizzazioni.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, dunque, è chiaro che le banche dati, quali beni immateriali giuridicamente tutelati, siano suscettibili di rivalutazione in bilancio da parte delle imprese.

 

Solo il titolare del database può rivalutarlo in sede di bilancio

 

Tuttavia, al fine di fornire un quadro maggiormente esaustivo dell’argomento, occorre precisare se, ai fini della rivalutazione della banca dati, sia necessario che la società sia titolare (rectius proprietaria) della stessa o meno.

Ebbene, sulla scorta di quanto affermato nell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, cosiddetto “Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342”, possono essere rivalutati unicamente i beni di proprietà della società, perché, ai fini di detta operazione, è necessario che essi siano stati definitivamente acquisiti dalla società stessa, avendo riguardo alla data del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà.

Pertanto, alla luce di quanto appena precisato, si sostiene che non sia realizzabile un’operazione di rivalutazione avente ad oggetto database che non siano di titolarità della società.

In particolare, con riferimento alle banche dati regolarmente acquisite da terzi è altamente opportuno vagliare il regime giuridico, per comprendere di chi sia effettivamente la proprietà e più precisamente, ove siano state oggetto di:

  • contratto di cessione del diritto di proprietà;
  • contratto di concessione di licenza d’uso.

Ciò in quanto, mentre nel primo caso l’acquirente diventa legittimo proprietario del database, con la conseguente possibilità di rivalutarlo, nella seconda ipotesi, tale operazione non sarà normativamente fattibile dal momento che la società non è proprietaria della banca dati in oggetto.

 

Alla luce di quanto esposto, è possibile conclusivamente ritenere che i database rientrano pacificamente tra le opere di ingegno qualificabili come beni di origine immateriale, giuridicamente tutelati e che possono costituire oggetto di rivalutazione unicamente quali beni di proprietà della società ed iscritti regolarmente in bilancio. La ratio della normativa, difatti, è anche quella di tutelare il valore delle informazioni contenute nelle banche dati, che rappresentano non soltanto un prodotto di carattere innovativo ma anche e soprattutto un valore aggiunto dal punto di vista economico. Per questo la stessa creazione dei database pone problematiche rilevanti dal punto di vista giuridico, perché non è sempre agevole perimetrare il concetto ed elaborare delle forme di tutela che siano il più possibile “elastiche” e rispondenti alle esigenze dei creatori e dei fruitori delle opere in esame.

 

di Avv.ti Vincenzo Colarocco e Rossella Bucca; Studio Legale Previti

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