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CRISI D’IMPRESA – LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 118/2021

crisi di impresa

Il DL 118/2021, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, diventa legge: si è infatti concluso l’iter di conversione nella legge n. 147 del 21/10/2021.

Il DL 24 agosto 2021, n. 118 apre nuovi e differenti scenari in tema di crisi d’impresa, introducendo una composizione negoziata della crisi d’impresa di natura per lo più privatistica. Infatti, il tribunale è chiamato in causa, volontariamente dall’imprenditore, nei soli casi indicati dalla norma (richiesta di misure protettive e rilascio di particolari autorizzazioni).

 

Intervento del professionista esterno nelle negoziazioni in caso di crisi

 

Il nuovo decreto, salvo ulteriori proroghe, fa slittare nuovamente l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, ad eccezione delle norme relative alle “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” che entreranno in vigore il 31 dicembre 2023. Il DL 118/2021 ha introdotto il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, con una nuova figura, quella dell’esperto, che agevola le trattative tra l’imprenditore e i propri creditori che hanno l’obbligo di partecipare alle trattative attivamente ed in buona fede, con l’obiettivo di indirizzare la crisi verso la propria definizione. L’attività portata avanti con l’ausilio di quello che da più parti viene definito a tutti gli effetti un mediatore, potrebbe concludersi con:

  • la stipula di contratti con uno e più creditori, finalizzati alla ristrutturazione del debito;
  • la conclusione di un accordo con i creditori, sottoscritto anche dall’esperto, che produce gli effetti di un piano di risanamento seppur in assenza di attestazione;
  • la conclusione, con uno o più creditori, di accordi di moratoria.

 

Altre soluzioni per gestire la crisi d’impresa

 

In alternativa, l’imprenditore potrà o presentare una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis Legge Fallimentare) o presentare un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67 L.F., oltre ad accedere ad una delle procedure previste dal diritto fallimentare. In caso di esito negativo delle trattative – o quando l’esperto ritenga non raggiungibile la definizione di uno degli accordi di cui all’art. 11, commi 1 e 2 – l’imprenditore potrà far ricorso al c.d. “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” – altro nuovo istituto introdotto dal DL 118/2021 – finalizzato a favorire la celere liquidazione dell’impresa “non più risanabile”. Il legislatore è opportunamente intervenuto anche sulle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione e, aderendo ai recentissimi arresti della giurisprudenza di merito, ha modificato la norma relativa al c.d. “cram down”, consentendo l’omologazione forzosa da parte del tribunale anche nell’ipotesi di voto negativo da parte dell’amministrazione finanziaria ovvero degli enti previdenziali ed assistenziali. Il DL 118/2021 ha altresì previsto l’introduzione anticipata nella Legge Fallimentare degli “accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa”’ e degli “accordi di ristrutturazione agevolati”.

In estrema sintesi quelle evidenziate sono alcune delle principali novità introdotte dal DL 118/2021.

 

di Dott. Marco Gentile, Villa Roveda e Associati

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