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COVID-19 E NUOVE ESIGENZE IN MATERIA ASSICURATIVA

esigenze materia assicurativa

La pandemia ha fatto emergere nuove esigenze in materia assicurativa?

Esaminiamo un caso reale per trarre spunti di riflessione utili a migliorare il rapporto tra il mondo delle imprese e quello assicurativo.

Molti ricordano il celebre incipit del romanzo “Anna Karenina” di Tolstoj: “tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro; ogni famiglia infelice è infelice a suo modo”.

Ecco, il “principio di Anna Karenina” enuncia una sacrosanta verità in materia assicurativa: quel che vale per le famiglie, vale anche per le polizze assicurative.

Se ci fate caso, infatti, quando le cose vanno storte amano farlo in mille modi diversi, mentre tutti gli affari che vanno a buon fine lo fanno in modo simile e tendono a somigliarsi fra loro.

I sinistri assicurativi, quindi, accadono nei modi più svariati e fantasiosi, mai del tutto prevedibili. E ci accorgiamo allora che il “principio di Anna Karenina” sta lì a ricordarci che la realtà spesso supera ogni più fantasiosa previsione, perché la sfiga ci vede benissimo (a differenza della fortuna, che dicono esser cieca).

Il Covid-19 non ha fatto altro che complicare tutto, come abbiamo già visto esaminando un caso concreto di deterioramento di rapporti commerciali a causa del virus.

E vediamo allora – esaminando un caso reale, fortunatamente conclusosi con un lieto fine – come il “principio di Anna Karenina” vive e combatte in mezzo a noi, come cioè sia possibile che si verifichino sinistri non assicurati anche ai danni di chi crede di lavorare con la massima copertura assicurativa.

 

Un sinistro non coperto da assicurazione

 

L’azienda “Ingrid” (nome di fantasia, ovviamente) – che opera nel settore della meccanica di precisione – contatta il proprio assicuratore per valutare la possibilità di stipulare una polizza che preveda un’ampia copertura assicurativa che le consenta di esercitare la propria attività in tranquillità e sicurezza.

L’assicuratore propone a “Ingrid” una polizza avente ad oggetto la copertura assicurativa derivante da responsabilità civile verso terzi (R.T.C.), nonché la copertura assicurativa derivante da responsabilità civile prodotti e tranquillizza “Ingrid” sul fatto che il suddetto pacchetto sarà idoneo a scongiurare gli effetti pregiudizievoli che dovessero derivare dall’esercizio dell’attività. “Ingrid”, quindi, è convinta di poter contare su una copertura assicurativa completa, che cioè copre tutte le ipotesi di responsabilità in cui potrebbe incorrere.

Sennonché, dopo molti anni in cui “Ingrid” versa puntualmente all’assicuratore i premi di polizza, la nostra azienda meccanica riceve una richiesta di rimborso assai consistente da parte di un partner commerciale che, a sua volta, aveva ricevuto una richiesta di risarcimento da parte di un operatore straniero a cui aveva rivenduto un “pezzo” appositamente realizzato da “Ingrid”.

Era successo, infatti, che questo “pezzo” era stato inviato da Ingrid con un ritardo di una ventina di giorni, anche perché la sua realizzazione era coincisa con il lockdown dei mesi di marzo/aprile del 2020. Il cliente finale straniero, quindi, aveva dovuto sostenere le spese relative a un’intera squadra di montatori specializzati per tutto il periodo del ritardo e, pertanto, aveva “scaricato” questo costo sul proprio fornitore, che a sua volta lo ha poi richiesto a “Ingrid”.

Ci troviamo, quindi, di fronte al pregiudizio subito da un’azienda altamente specializzata e mai morosa (Ingrid) a seguito di un danno conseguente al ritardo di una fornitura, dovuto in parte anche ai problemi relativi al Covid-19.

È sufficiente possedere una dimestichezza minima in materia assicurativa per accorgersi che, in questo caso, non può operare né la polizza avente ad oggetto la copertura assicurativa derivante da responsabilità civile verso terzi (R.T.C.), né la polizza per responsabilità civile dei prodotti.

Infatti, nella specie non si sono verificati danni materiali a persone o a cose, né tantomeno il prodotto fornito era in qualche modo difettoso o inidoneo all’uso.

Pertanto, il sinistro che si era verificato in concreto non poteva che essere inquadrato come “danno da ritardo” e rientrava, quindi, nei danni di natura contrattuale conseguenti all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’ambito dell’attività professionale.

E allora la domanda è la seguente: com’è possibile che un’azienda serissima ed efficiente come “Ingrid”, la quale aveva convocato un broker per illustrare il proprio business al fine di chiedere una copertura assicurativa che la mettesse al riparo da ogni possibile pregiudizio, ha dovuto scoprire di non essere coperta proprio nell’unica circostanza in cui si è ritrovata (suo malgrado) nella necessità di chiedere aiuto al proprio assicuratore?

Ciò appare ancor più paradossale se solo si considera che la polizza relativa alla responsabilità civile verso terzi (R.T.C.) stipulata da “Ingrid” garantiva anche i danni derivanti da interruzione, sospensione o ritardato inizio di attività, ma solo qualora si fossero verificati danni a persone o cose. Detto in altro modo, se qualcuno si fosse fatto male o si fossero verificati danni a cose, in quel caso Ingrid avrebbe potuto chiedere il rimborso alla propria Compagnia assicuratrice anche per il danno da ritardo.

Ora, è evidente come questa circostanza appaia paradossale, perché non è ragionevole che il soggetto assicurato venga messo nella condizione di rammaricarsi per il fatto che nessuno si sia fatto male. E allora questo paradosso è il segnale dell’urgenza con cui questa tematica deve essere seriamente riconsiderata.

Precisiamo che, nel caso concreto, “Ingrid” alla fine è riuscita a trovare una soluzione commerciale col proprio assicuratore, consapevole della totale buona fede della ditta. Ogni Compagnia seria, infatti, fa in modo che i propri assistiti (se si tratta di soggetti al di sopra di ogni sospetto) rimangano soddisfatti; nessuna Compagnia assicuratrice degna di questo nome punta – come troppo spesso erroneamente si crede – a dire al proprio cliente: “mi dispiace, ma in questo caso la polizza non copre”.

 

La tutela del danno da ritardo

 

Ciò detto, però, la fondatezza della domanda resta e assume caratteri di sempre maggior urgenza in questo tempo di pandemia: e allora perché non proporre alle aziende (ovviamente solo a quelle solide e di specchiata serietà) formule assicurative che le tutelino anche da “danni da ritardo” o da “inadempimenti contrattuali”, nei casi in cui sia provato che questi danni derivino da concause terze (come la pandemia, ad esempio) o da vicende estranee all’ordinario rischio di impresa? Perché non approntare per queste aziende una tutela assicurativa simile a quella prevista per i professionisti?

Un’offerta di questo tipo, infatti, non soltanto sarebbe utilissima al mondo delle imprese, ma penso che possa esser conveniente anche per il settore assicurativo, sia in termini economici che di credibilità commerciale.

In realtà, il Covid-19 non ha fatto altro che accentuare – in materia assicurativa, come in tanti altri ambiti – esigenze e problematiche che già prima esistevano e venivano avvertite nitidamente, ma che adesso si mostrano in tutta la loro urgenza.

L’obiettivo è trasformare un problema in opportunità.

 

Di Avv. Lucio Bongiovanni; Studio Legale Bongiovanni

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