Vai al contenuto principale Vai al footer

C’ERAVAMO TANTO AMATI

Sanvalentino diamante 14022019

«Mia cara! Mia adorata! Ti sto chiedendo di sposarmi! Non aver paura delle tue emozioni. Decidi con il cuore e non avrai nulla da temere», disse Aaron a Gilda, porgendole un cofanetto in marocchino lucido con all’interno il famoso Trilogy in oro bianco di Tiffany.

«Oh! Mio caro Aaron!», sospirò la giovane, lasciandosi infilare al dito l’anello. «Avrai speso una fortuna!», aggiunse con tono languido.

Aaron la baciò. Il riposato silenzio della notte. Lui e lei, così vicini e così prossimi al grande passo. Un alito di brezza penetrato da una finestra socchiusa. L’eco dell’amore. Le pulsioni risvegliate, che facevano vibrare i loro corpi come le corde di un’arpa. Il mento di Aaron affondato tra i capelli di Gilda.

Aaron la fissò per un istante e le accarezzò dolcemente il viso, i suoi occhi riflessi in quelli di lei. Nella quiete della stanza, tenendosi stretti, si confidarono parole segrete e non avevano bisogno di altro. Poi, distolto lo sguardo da Gilda e continuando a massaggiarle i capelli, disse: «Potremmo andare al parco, domani, se farà bello… Sì, in ogni caso, io avrò il mio sole…».

Il giorno dopo, Gilda andò al parco, mano nella mano, ma l’altra mano non era quella di Aaron. Nella borsetta, la ragazza aveva un assegno, quello che le aveva staccato l’allibratore. Gilda aveva venduto l’anello e adesso stava con Tony.

Aaron non vide più il sole. Gilda era sempre stata un’incostante.

L’art. 79 del Codice Civile recita che “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”. L’art. 80 aggiunge che “il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”.

Una delle prime regole, che si insegna a chi studia diritto, è che, negli affari, i motivi personali non rilevano.

In altre parole, conta solo la ragione economico-sociale di un negozio giuridico (così gli antichi chiamavano i contratti) cui l’ordinamento giuridico ha rivestito la dignità di “causa”: tutto il resto è ininfluente.

Questo processo di astrazione e di tipizzazione − che è stato portato alle estreme conseguenze dalla scuola razionalistica tedesca dei primi del Novecento − conosce una sola eccezione: quella delle donazioni nuziali.

Già in età classica, era d’uso che, in occasione degli sponsali, e comunque prima del matrimonio, l’innamorato facesse dei regali alla fidanzata. L’imperatore Giustiniano aveva stabilito che le donationes ante nuptias − ossia le donazioni tra fidanzati − fossero sottoposte alla condizione tacita dell’avvenuto matrimonio.

Il nostro codice civile ha recepito questa regola e ha stabilito che, in caso di rottura del fidanzamento, può essere domandata la restituzione dei doni fatti a motivo della promessa di matrimonio. Anche se l’evento alla base della rottura è irrilevante, anche se la promessa di matrimonio non è stata formalizzata o fatta con una solennità particolare, il semplice fatto che le nozze non siano state celebrate risolve (cioè annulla) la donazione.

In questo meccanismo giuridico − che risente della millenaria tradizione romana postclassico giustinianea − emerge l’importanza della “presupposizione”: il motivo si inserisce nella struttura del contratto (il matrimonio, per il diritto, è un contratto) e la sua realizzazione diventa rilevante. Così, pur essendo mancata la formulazione di una condizione risolutiva esplicita (“mi restituirai l’anello, se non mi sposerai”), il contenuto della promessa diventa determinante e viene posto a fondamento della promessa medesima.

Insomma, il più moderno “diritto di recesso”, che tanta eco ha avuto nelle direttive comunitarie sulle vendite a distanza, era stato coniato molto tempo fa, quando i filosofi e i giuristi romani, da Ulpiano a Papiniano, si interrogavano sulla dotis promissio − applicazione specifica del più generale istituto della stipulatio − e se i beni dotali dovessero essere restituiti in caso di scioglimento del matrimonio.

Le polizze DAS non risolvono i problemi di cuore. Ma, da sessant’anni al fianco degli italiani, DAS si prende a cuore i loro diritti.

DASy

Ciao sono DASy!

Hai bisogno di aiuto?