Si è rivolta a noi Marilena, assicurata con DAS in Azienda e titolare di un negozio di abbigliamento, lamentando di aver ricevuto una sanzione in ambito amministrativo per violazione delle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; e in particolare in riferimento all’obbligo di comunicazione di infortunio, riferita ad un ragazzo che non le risultava però fosse mai stato alle sue dipendenze.

I legali di DAS, raccolta la segnalazione dell’assicurata, innanzitutto le hanno illustrato che, tra i molti obblighi previsti dal D.lgs 81/2008- Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, vi è anche la c.d. comunicazione di infortunio.

Si tratta di un adempimento che riguarda tutti i datori di lavoro, che hanno appunto l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.). La comunicazione va fatta entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.

La violazione dell’obbligo di comunicazione di infortunio, distinto dalla diversa denuncia di infortunio, pur essendo previsto appunto per soddisfare finalità di tipo statistico- informative nell’ambito di un programma generale di promozione della cultura della prevenzione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 548 euro fino a 1.972 euro (e sale ancora in caso di infortuni di più di tre giorni, escluso quello di accadimento).

Marilena, esponendo ai nostri legali di non aver mai assunto il ragazzo infortunato, lamentava comunque di non comprendere per quale motivo le fosse stata irrogata la sanzione.

Con il supporto della Compagnia, Marilena provvedeva a mettersi in contatto con l’infortunato, che confermava di aver subito un incidente con lesioni ma, allo stesso tempo, negava di aver riferito di essere alle dipendenze di Marilena, in quanto all’epoca impiegato presso altro datore di lavoro, seppur con denominazione molto simile a quella di Marilena.

Appurate tali circostanze, i nostri legali inviavano formale comunicazione all’ente emanante la sanzione, invocando una immediata rettifica in auto-tutela della sanzione, a pena della necessità di opporla giudizialmente. Chiarito l’errore, la sanzione veniva annullata, con grande soddisfazione dell’assicurata.

Sono molti i grandi e piccoli problemi legali che possono turbare la vita delle aziende, ma con DAS in Azienda gli imprenditori possono contare su un supporto qualificato e tempestivo e avere sempre a disposizione la consulenza e l’assistenza professionali necessarie nell’attuale panorama produttivo.

 

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale