Sinistro di circolazione stradale con incidente mortale: vi raccontiamo la vicenda di Vincenzo, assicurato con noi con il prodotto di tutela legale DAS in Movimento, la polizza di tutela legale che offre assistenza anche in caso di procedimenti penali per incidente stradale, compreso l’omicidio stradale.

Ci contatta Vincenzo, nostro assicurato, ancora sconvolto per l’incidente stradale verificatosi: in prossimità di un incrocio non regolato da semaforo, ha travolto con la sua vettura un passante in bicicletta.

Abbiamo provveduto ad aprire un sinistro, mettendo a disposizione di Vincenzo un nostro avvocato del network specializzato nella materia dell’omicidio stradale. Infatti, dalle indagini preliminari avviate nei confronti di Vincenzo, i magistrati inquirenti hanno contestato la violazione dell’articolo 589 del Codice Penale. In base a tale imputazione, chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Considerata la gravità della violazione, il PM ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima al fine di accertare l’esatta dinamica del sinistro.

Il nostro avvocato incaricato ha immediatamente presentato ricorso al GUP per formulare istanza di opposizione alla sanzione amministrativa emessa in relazione alla violazione dell’art. 145 Codice della Strada, comma 4 e comma 10, oltreché per contestare la dinamica dell’incidente (omissione di precedenza in prossimità delle intersezioni stradali).

Il GUP, al termine dell’istruttoria, ha condannato l’assicurato Vincenzo per il reato di omicidio stradale con pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con sospensione condizionale della pena e revoca della patente di guida nei termini di legge.

È stato presentato appello alla sentenza di primo grado in quanto il GUP ha omesso di concedere a Vincenzo le attenuanti generiche (l’incidente è avvenuto in circostanze particolari; modesta la velocità tenuta da Vincenzo e con concorso di colpa anche della vittima, che percorreva la strada senza avvalersi della pista ciclabile).

Esito del giudizio d’appello: la condanna comminata in primo grado (anni 1 e mesi 4 di reclusione e revoca della patente di guida) è stata ridotta ad anni 1 di reclusione in virtù dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 Codice Penale, riconosciuta in seguito all’accertato concorso di colpa della persona offesa); inoltre la Corte d’Appello ha sostituito la revoca della patente con una sospensione della medesima per un periodo di due anni.

Infatti, il comma 7 dell’art.589 bis Codice Penale prevede un’attenuante speciale qualora l’evento letale non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma anche di altre circostanze.

La sentenza deliberata dalla Corte d’Appello è stata impugnata in Cassazione (terzo grado di giudizio) al fine di ottenere un’ulteriore diminuzione del periodo di sospensione della patente anche in ragione del fatto che il nostro assicurato Vincenzo svolge la mansione di autista e che la patente di guida rappresenta per lui il presupposto necessario per poter continuare a svolgere l’attività lavorativa.

Il Giudizio avanti alla Corte di Cassazione è attualmente in corso.

Il prodotto: DAS IN MOVIMENTO; spese legali sostenute da DAS per l’attività processuale compiuta (indagini preliminari e fase dibattimentale con rinvio a giudizio per l’imputazione di omicidio stradale, appello, ricorso in Cassazione): 17.625 euro; durata della controversia: 3 anni.

 

di Walter Brighenti – DAS

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale