Il prodotto: DAS IMPRESA EDILE; valore in lite: oltre 6.000 Euro; durata della controversia: 11 mesi; spese legali sostenute da DAS per assistenza penale: 2.480 Euro, oltre IVA e CPA.
Ci contatta Martin Florian, impresario edile, titolare della ditta di costruzioni “Tech Mach Edil” s.r.l. per un caso di contestazione di violazione di alcuni precetti riconducibili alla categoria dei requisiti di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro. In particolare, la contestazione, di natura penale, riguarda la violazione dell’art. 66 del decreto legislativo delegato 9 aprile 2008 n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo delegato 3 agosto 2009 n. 106.
L’asserita violazione comporta la comminazione di una pena pecuniaria (ammenda) pari a oltre 6.000,00 Euro e si riferiva ad un fatto di pericolosità dei ponteggi e delle impalcature del cantiere edile in cui gli operai lavoravano. Oltre a ciò, Martin Florian temeva di perdere l’appalto e di vedere compromessa l’attività nel cantiere.
Il “pacchetto base” della nuova polizza DAS IMPRESA EDILE prevede la difesa penale per i casi in cui, a sèguito di un controllo, vengano riscontrate delle irregolarità nella gestione della sicurezza. La copertura opera a favore di imprese edili e di costruzioni, ma anche di società di gestione immobiliare e dei soggetti che vi collaborano.
Com’è noto, tale decreto pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare gli incarichi ai lavoratori, tenendo conto delle capacità tecniche e delle condizioni fisiche degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. La normativa di legge specifica l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di prevenzione dei rischi e le disposizioni del datore di lavoro in materia.
Proteggersi a dovere dalle cadute: i sistemi anticaduta costituiscono un requisito fondamentale nel settore edile.
L’avvocato incaricato DAS ha prontamente esaminato la contestazione allo scopo di impugnare la sanzione pecuniaria dell’ammenda. L’articolo 66 del citato decreto stabilisce che gli operai “devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione”. Il datore di lavoro ha, dunque, l’obbligo di formare il personale che svolge lavori in altezza ed equipaggiarlo con attrezzature di protezione individuale come imbracature, caschi, cinture di sicurezza, guanti e altri dispositivi anticaduta.
Esaminati gli atti e i verbali delle autorità ispettive, il legale DAS ha replicato alle autorità inquirenti producendo loro la documentazione dalla quale emergeva che gli impianti e i dispositivi di sicurezza erano stati regolarmente sottoposti a manutenzione e al controllo del loro funzionamento, come peraltro previsto dal D. Lgs. n. 81. La mancanza di alcuni dispositivi, presenti in quantità inferiore rispetto al piano di sicurezza, e verificata dall’autorità di vigilanza, non era tale da esporre gli operai del cantiere ad un rischio di caduta o di incolumità personale.
Con il modulo aggiuntivo della “retroattività penale 2 anni”, l’imprenditore edile, che riceve un avviso di garanzia per un fatto di cui non è a conoscenza, accaduto nei due anni precedenti alla data di stipula del contratto assicurativo, può attivare la polizza “DAS IMPRESA EDILE” e ricevere difesa penale.
L’avvocato DAS non è riuscito ad annullare l’ammenda a carico del sig. Florian, ma è riuscito ad ottenere una riduzione edittale della medesima a 2.500,00 Euro senza che ciò comportasse la chiusura del cantiere e l’interruzione dell’attività edilizia.
di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale