Con questo articolo completiamo quanto già scritto in precedenza in merito al periodo di carenza di una polizza e cerchiamo di far capire in modo semplice, attraverso un caso concreto, l’operatività della polizza di tutela legale.
Ci contatta Osvaldo, nostro assicurato con la polizza DAS in Azienda, per denunciare un sinistro insorto con un suo fornitore. Osvaldo ha sottoscritto l’opzione “pacchetto contrattuale completo”, che copre anche le vertenze per prestazioni di forniture commissionate a terzi, e si aspetta di vedere accolta la sua richiesta di assistenza legale.
Purtroppo, riceve dalla nostra struttura incaricata una risposta di segno negativo e il suo caso viene archiviato. Vediamo di capire il perché.
Quello di Osvaldo, è un tipico caso di carenza: la garanzia di tutela legale non opera per i primi 90 giorni dalla stipulazione della polizza quando si tratta di controversie di natura contrattuale.
Tale clausola è presente in molti contratti di assicurazione e ha lo scopo di evitare che un soggetto stipuli una polizza sapendo già di avere un caso da denunciare o reputando molto probabile il suo avverarsi. La carenza può avere una durata variabile e decorre dalla data in cui la polizza è stata sottoscritta.
Ci possono essere dei casi in cui il periodo di carenza non è previsto: ad esempio, per l’extracontrattuale attivo che per sua natura è un evento improvviso ed imprevedibile.
La “ratio” della carenza è quella di escludere la predeterminazione di un fatto nella decisione di stipulare la polizza: il “caso assicurativo” non deve essere già insorto nel momento in cui viene sottoscritto il contratto.
Sussiste, quindi, un lasso di tempo tra la data in cui si firma la polizza e quella in cui si risulta a tutti gli effetti assicurati.
Per capire cosa (e come) copre una polizza di tutela legale, specialmente per il prodotto DAS in Azienda, possiamo iniziare dal sinistro che Osvaldo ci ha denunciato.
L’azienda di Osvaldo è un biscottificio di famiglia di produzione dolciaria a livello industriale. Da sempre, Osvaldo cerca di coniugare innovazione e tradizione, il vivere bene con l’eccellenza agroalimentare. Da sempre, Osvaldo si pone questi interrogativi: “Cosa c’è in quello che mangiamo? Quali sono gli ingredienti che compongono un biscotto e che vengono abitualmente utilizzati dall’industria alimentare durante la lavorazione?”.
Non si tratta soltanto di un problema di alimenti che contengono enzimi modificati, gli OGM, o di altri residui di antiparassitari filtrati dall’ambiente contaminato o derivati da lavorazioni industriali, dall’allevamento o dalle tecniche di coltivazione. Si tratta anche di additivi (conservanti, coloranti, addensanti e aromatizzanti), che vengono abitualmente utilizzati nella filiera alimentare e i cui effetti non sono sempre tenuti in adeguata considerazione.
Osvaldo è consapevole di tali incognite e per questo motivo nel suo biscottificio di famiglia, pur avendo una produzione di tipo automatizzato che arriva fino a 60.000 chilogrammi al giorno di biscotti, non intende adoperare agenti lievitanti alterati sinteticamente.
I forni del suo biscottificio, però, hanno necessità di adoperare alcuni ingredienti che garantiscano una maggiore conservazione degli alimenti e anche una migliore prestazione degli impasti durante la cottura.
Per conferire una consistenza friabile e fragrante al nuovo prodotto di punta, un biscotto savoiardo destinato anche ai mercati esteri, Osvaldo concorda la fornitura di un grosso quantitativo di difosfato disodico ad uso alimentare. Valore della commessa: 140.000 Euro.
Tale additivo si rivela, però, inadeguato al processo di lavorazione che adopera solo le migliori materie prime. Osvaldo decide così di rescindere il contratto di fornitura per vizi di conformità dei lotti ordinati. Il contenzioso che ne deriva viene portato all’attenzione di DAS affinché il biscottificio di Osvaldo possa essere assistito da un avvocato nella richiesta risarcitoria contro il fornitore.
Il sinistro viene respinto per carenza contrattuale.
Naturalmente, nel caso di Osvaldo, vi era assoluta buonafede all’atto della denuncia del caso assicurativo: egli non ricordava l’operatività della carenza e di quel lasso necessario di tempo intercorrente tra la stipula della polizza di tutela legale, la decorrenza di 90 giorni e l’operatività piena delle garanzie.
Fatalmente, il contratto stipulato risultava antecedente la carenza di 90 giorni e l’insorgenza andava a collocarsi all’interno di quell’arco temporale.
Da questo caso, abbiamo imparato che il rimborso delle spese legali avviene a determinate condizioni. L’assicurazione non paga le spese legali di un evento certo e già insorto o di un evento non ancora insorto, ma da affrontare nell’immediato, a ridosso della sottoscrizione della polizza. Per questo motivo è prevista la carenza contrattuale.
Il prodotto: DAS IN AZIENDA; valore della lite: 140.000 Euro; spese legali che DAS avrebbe sostenuto per l’ipotetica fase stragiudiziale se il sinistro fosse stato in garanzia: circa 3.150 Euro.
di Walter Brighenti – DAS
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale