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ACCESSO ABUSIVO AL PROFILO FACEBOOK: QUANDO L’INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO È PROTETTA ANCHE NELLA RETE

Facebook reato abusivo

Ius excludendi alios e accesso abusivo al profilo Facebook: quando l’inviolabilità del domicilio è protetta anche nel web. 

Nell’ameno paesino di X, abbarbicato tra i colli dell’Appennino Tosco Emiliano, in prossimità del monte Cimone, era arrivata prima la corrente elettrica e, poi, la rete internet. E con esse anche i guai.

L’accesso all’account Facebook altrui, ancorché con credenziali lecitamente cedute, costituisce reato per accesso abusivo se effettuato contro la volontà di chi ha il potere di escludere l’intruso: è l’evoluzione moderna dello “ius excludendi alios”, creato quasi duemila anni fa dal diritto romano giustinianeo.

Aulio Ofilio era noto nel villaggio per l’innata gelosia e da tempo l’uomo sospettava che la moglie, l’avvenente Ophidia Hortensia, la tabaccaia del paese con un passato da soubrette in un teatro di rivista capitolino, avesse una relazione con Alfonso Pomponio, aitante macellaio, e ben più giovane di lui.

La Suprema Corte di Cassazione (a più riprese, ma soprattutto le recenti sentenze del 2019 sul tema: la n. 2905 della Sezione V Penale e la n. 2942 sempre della Sezione V Penale; entrambe depositate a gennaio 2019) ha ricondotto tale condotta nella fattispecie di cui all’articolo 615 ter del Codice Penale.

Aulio Ofilio si era introdotto nel profilo social della moglie usando le password di quest’ultima, che la donna gli aveva messo a disposizione per navigare in internet. La resa dei conti tra i due si era consumata all’indomani, allorquando il marito aveva mostrato alla moglie la “chat”, che la inchiodava alle proprie responsabilità extraconiugali: un appuntamento con Alfonso, dopo il tramonto, all’ombra del grande platano, nella stessa ora in cui Ophidia aveva detto ad Aulio che sarebbe andata in chiesa per la recita delle litanie vespertine.

Per il Supremo Collegio, la concessione delle chiavi di accesso al sistema informatico non costituisce esimente né attenuante rispetto all’irrogazione della sanzione di cui al 615 ter. Ai sensi di tale articolo, “chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la pena della…”: in altre parole, per i giudici di legittimità, il carattere abusivo degli accessi si consuma tutte le volte in cui si produce un risultato in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello “ius excludendi alios”.

Il diritto alla privacy è sempre più oggetto di una tutela “rinforzata”, anche nella vita di coppia, anche se attinente allo “spazio digitale”.

Aulio Ofilio aveva fatto di peggio. Accecato dalla gelosia, si era sostituito alla moglie e aveva dato un nuovo appuntamento ad Alfonso Pomponio convocandolo al vecchio mulino, a mezzanotte, poiché il marito, quella notte, sarebbe stato fuori per lavoro.

I giudici di legittimità ritengono integrata anche la fattispecie di cui all’art. 494 del Codice Penale ossia il reato di sostituzione di persona. Tale delitto viene commesso allorquando un soggetto – al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o un danno – induce taluno in errore, attribuendo a sé un falso nome ovvero un falso stato e sostituendosi illegittimamente all’altrui persona.

Rileva ancora, nel ragionamento dei Supremi Giudici, l’inviolabilità del domicilio privato, che la legge n. 547 del 1993 ha tutelato anche nei confronti dei c.d. crimini informatici, introducendo proprio l’art. 615 ter e collocandolo, non a caso, nel Libro II, Titolo XII, del Codice Rocco, dedicato ai delitti contro la persona.

Nell’ameno paesino di X, quella notte, fu una lunga notte, la notte dei coltelli, dell’orgoglio e del peccato e dell’amore criminale… Ophidia Hortensia non trovò nessuno ad attenderla all’ombra del grande platano. Quando rincasò, il marito non c’era. Alfonso Pomponio, nottetempo, si era recato al vecchio mulino, ma non incontrò l’amata: ad attenderlo, c’era Aulio Ofilio… Il macellaio non fece più ritorno alla macelleria e, il giorno dopo, si consumò la resa dei conti con la bella tabaccaia. Anche le serrande della tabaccheria vennero definitivamente abbassate. Il sangue e la violenza.

La polizia postale può facilmente accertare, attraverso l’indirizzo IP, la modifica delle credenziali di accesso e risalire, attraverso le plurime connessioni remote, alla linea telefonica dell’imputato.

Un goffo tentativo, quello di Aulio Ofilio, di disarticolare il ragionamento svolto dagli inquirenti sostenendo che le password in suo possesso non erano più attuali, ma non riuscendo ad allegare alcuna prova della effettiva possibilità di accesso alla propria utenza telefonica da parte di “qualcun altro” diverso da lui.

Quella di una storia d’amore che si trasforma in odio e in morte, è la storia di un femminicidio, di un amore malato, prigioniero dell’acredine e del tormento, una storia che racconteremo in un altro articolo…

DASy

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