Il 5G non è solo tecnologia. Dietro ad esso, c’è una copiosa normativa europea finalizzata a favorire la liberalizzazione del mercato e l’ingresso di nuovi operatori economici nel settore. In particolare, la fonte normativa di riferimento è la Raccomandazione 2020/1307 della Commissione Europea per garantire uno spettro ampio di accesso al 5G, ridurre i costi di installazione, favorire gli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19.
A tal riguardo, osserva la Commissione Europea: “(…) la crisi di COVID-19 ha dimostrato che la connettività è fondamentale per le persone e le imprese dell’Unione. Le reti di comunicazione elettronica, in particolare quelle ad altissima capacità, sono state indispensabili nella risposta alla crisi, consentendo il lavoro a distanza nonché l’insegnamento, l’assistenza sanitaria, la comunicazione interpersonale e l’intrattenimento a distanza. La diffusa connettività Gigabit è alla base dell’uso intensivo della larghezza di banda nella sanità, nell’istruzione, nei trasporti, nella logistica e nei media, settori che possono rivestire un ruolo fondamentale nella ripresa economica dell’Europa. In generale, la connettività fissa e senza fili contribuisce in modo significativo a fornire servizi accessibili e a prezzi abbordabili, nonché a superare il divario digitale. Offre uno strumento importante per informare il pubblico, aiutare le autorità pubbliche competenti a contenere la diffusione del virus e consentire alle organizzazioni sanitarie di scambiare dati e fornire tele-servizi”.
Che cos’è il 5G?
Il 5G è l’innovazione che permette tutto ciò, dieci volte più veloce delle attuali connessioni internet, dieci volte ridotta la latenza per l’attesa di un’informazione, un grande traguardo per la digitalizzazione della società e per la competitività delle imprese.
Si tratta della “quinta generazione” di telefonia mobile, che comporta una significativa evoluzione rispetto alla precedente tecnologia.
“Internet delle cose”, le cose che potranno interagire fra loro. Il 5G permetterà di far comunicare i dispositivi tra di loro, migliorando la flessibilità dei servizi wireless. In campo medico sanitario, sarà possibile monitorare lo stato dei pazienti ed intervenire chirurgicamente a distanza. Medesime applicazioni nel settore dei trasporti, dell’“automotive” (sistemi di guida senza conducente), per regolare i flussi nelle arterie stradali delle principali città (le c.d. “smart city”).
Per il suo funzionamento, il 5G utilizza tre bande a differenza del 4G che ne impiega una sola: una banda è simile a quella adottata dai canali televisivi, una seconda banda è come quella del 4G, mentre la vera novità sono le onde millimetriche che compongono la terza banda. Queste ultime hanno una lunghezza d’onda di qualche millimetro e sono in grado di veicolare una maggiore quantità di informazioni rispetto a quelle che vengono trasmesse attualmente.
Una nuova architettura “software-defined” che comprende la virtualizzazione e l’automazione del cloud.
Un nuovo modello di reti internet in grado di assicurare una maggiore versatilità e l’accesso di nuovi operatori economici con una maggiore liberalizzazione del mercato, maggiore competitività e riduzione dei costi. Il modello 5G risponde alle esigenze di una società più dinamica e più integrata per questo motivo le precedenti tecnologie sono diventate obsolete e saranno presto sostituite.
Alcuni dati (fonte: “reply.com”):
- lo spettro di frequenza nella banda più bassa viene attualmente utilizzato per i servizi 2G, 3G, 4G. Lo spettro allocato più di recente per le reti mobili include le bande da 600 MHz a 700 MHz;
- lo spettro di banda ad alta frequenza 5G fornisce il salto atteso in termini di velocità, capacità, qualità e bassa latenza dei dati. Le nuove bande di spettro sono tipicamente nella gamma da 24 GHz a 50 GHz, con larghezze di banda contigue di più di 100 MHz per operatore.
Ma il 5G è pericoloso per la salute umana?
Il fisico Valerio Rossi Albertini, ricercatore del CNR, intervistato da Adiconsum, invita al principio di precauzione: allo stato attuale, non ci sono evidenze scientifiche che permettano di affermare che l’esposizione ai campi elettromagnetici del 5G produca effetti biologici indesiderati sulla salute umana, ma neppure che si possano escludere del tutto delle ripercussioni negative sul lungo periodo. Ad oggi, va osservato, per chiarezza d’informazione, che non sussistono neppure prove di danni permanenti provocati dall’utilizzo prolungato del telefono cellulare nonostante esso sia entrato da tempo nell’uso quotidiano dei consumatori.
Evoluzione verso il 5G: in tempo reale, eliminazione delle barriere, nuove esperienze di streaming e di downloading.
Nel 2009, ci volevano ben 10 minuti per scaricare un video anche di breve durata. In poco più di 10 anni, siamo passati dal 3G al 5G e, oggi, non potremmo più pensare di fare qualcosa senza l’ausilio di “app”, la TV in mobilità, le videoconferenze, gli applicativi che semplifichino la vita. Nel 2019, la nuova tecnologia 4G LTE-A ha aperto la via al 5G rendendo più fruibili i contenuti già presenti sulla rete.
La servitù pubblica di reti di comunicazione su beni immobili privati.
Per favorire l’installazione di reti ad alta velocità, il decreto governativo c.d. “Sblocca Italia”, che ha inserito l’articolo 135-bis al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ha previsto che gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un’infrastruttura multiservizio interna all’edificio costituita da adeguati spazi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. La norma dispone, inoltre, che lo stesso obbligo si applica in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire. Il successivo decreto “Banda Larga” ha definito una serie di norme per favorire l’installazione di reti internet veloci, per promuovere l’uso condiviso dell’infrastruttura esistente e abbattere i costi per gli operatori che forniscono il servizio e gli oneri comunali relativi alla realizzazione dei lavori (fonte: “Il Sole 24 Ore.com”, 02.05.2019, testo dell’articolo integralmente riportato).
Queste ed altre disposizioni normative hanno generato diversi problemi interpretativi. Per la giurisprudenza amministrativa, il consenso del proprietario è sempre necessario (TAR Lazio 2 febbraio 2012, numero 1141); per la Corte di Cassazione (sentenza 2 dicembre 1998, numero 12245), in assenza di un contratto o di un atto amministrativo autoritativo costitutivo del vincolo di natura reale, l’appoggio di cavi o antenne configura una lesione del diritto di proprietà, con la conseguenza che il privato è legittimato a chiedere i danni; (fonte: “Il Sole 24 Ore.com”, 02.05.2019, testo dell’articolo integralmente riportato).
Di Walter Brighenti – DAS