Come tutelarsi da imprevisti e truffe
Vacanze e problemi. Accoppiata indesiderata ma non nuova. Dall'overbooking ai problemi dei campeggiatori, passando per depliant che mostrano piscine di villaggi e hotel che risultano in realtà essere ancora in costruzione.
Questi sono solo alcuni degli esempi, tratti da fatti di cronaca, che mostrano quali e quanti possano essere i disguidi in una vacanza.
Ma gli imprevisti non si fermano qui. La realtà di una vacanza può essere costellata da numerosi piccoli problemi, quali disservizi nel proprio albergo o villaggio, clausole contrattuali non rispettate dalla stessa agenzia di viaggio o dalla società che ci ha noleggiato l'auto, fino ad arrivare a veri e propri guai giudiziari con le autorità del luogo. Inconveniente a dir poco spiacevole, a maggior ragione trovandosi in paesi lontani, rispetto ai quali non si conoscono perfettamente lingua, abitudini, usanze o tantomeno particolari disposizioni legislative.
Per ovviare a tutta questa serie di inconvenienti è bene tener presente alcune, basilari regole di comportamento quali farsi rilasciare una copia del contratto sottoscritto in agenzia viaggi, controllare che il contratto stesso riporti la descrizione precisa del viaggio, dei costi e delle condizioni di recesso ecc.
Il codice di regolamentazione che detta le regole per i pacchetti di viaggio è il Codice del Consumo, entrato in vigore alla fine del 2005, che tra le altre novità a tutela dei consumatori affronta in dettaglio proprio l'argomento viaggi, e ha previsto diversi cambiamenti, a partire dal fondo di garanzia che in determinati casi dovrebbe garantire il rimborso del prezzo versato e, nel caso di viaggi effettuati all'estero, il rimpatrio del consumatore. Si parla inoltre di immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze.
Il Codice delinea infine le caratteristiche che i pacchetti tutto compreso debbono contenere per ridurre al minimo i rischi affinché la sistemazione pubblicizzata corrisponda effettivamente a quella reale, in modo da evitare tutte quelle "sorprese" che ci fanno rientrare più stanchi e stressati di quando si rincasa dall'ufficio.
Scarica il codice del consumo >
Maggiori tutele per i passeggeri
Anche per quanto riguarda il trasporto aereo, registrando un traffico di utenza senza precedenti, la Comunità Europea ha tracciato delle linee guida da utilizzare come riferimento in caso di disguidi o spiacevoli inconvenienti occorsi ai passeggeri.
Il 17 febbraio 2005 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sui diritti degli utenti del trasporto aereo, il n. 261 dell'11 febbraio 2004, la cui applicazione in Italia verrà garantita dall'Enac (l'Ente nazionale per l'aviazione civile).
Il regolamento prevede risarcimenti più consistenti per i casi di overbooking (prenotazioni accettate superiori alla reale capacità dell'aereo) e nuove tutele per i passeggeri di voli charter e dei voli domestici. Sono state introdotte inoltre norme per l'assistenza del passeggero in caso di cancellazione del volo o forti ritardi nello stesso.
Puoi trovare il dettaglio delle nuove disposizioni dettate dal regolamento europeo in questo documento >
Lost and Found
La normativa in vigore è contenuta nella Convenzione di Montreal (1999), che va a modificare la precedente Convenzione di Varsavia, per l'unificazione delle regole relative al trasporto aereo internazionale.
Tale convenzione prevede:
- in caso di volo internazionale, il vettore dovrà corrispondere al passeggero, per il bagaglio non giunto a destinazione, una somma pari a 24 € per ogni kg di peso per i bagagli registrati, e 461 € per quelli non registrati (non pesati ed etichettati prima della consegna prima della presa in consegna da parte del vettore). Il passeggero avrà diritto inoltre ad un rimborso spese (che deve comunque essere documentato) ad esempio per l'acquisto di generi di prima necessità, sempre a causa dello smarrimento del bagaglio
- per i voli nazionali il risarcimento previsto è di 17,04 € per ogni kg di peso per i bagagli registrati e di 222,08 € per quelli non registrati.
In caso di smarrimento, la denuncia va fatta alla compagnia aerea, eccetto che per i pacchetti viaggio "all inclusive" per i quali il referente rimane il Tour Operator, il quale deve rispondere per iscritto entro trenta giorni.
Purtroppo, nonostante la regolamentazione, i reclami per smarrimento del bagaglio sono in continuo aumento, anche osservando i dati degli anni precedenti, e i vacanzieri danneggiati e stanchi di non vedersi recapitare i loro bagagli chiedono risarcimenti anche davanti al giudice di pace.
D.A.S. si schiera a difesa dei tuoi diritti anche in casi come questi. Un legale specializzato si prenderà cura del tuo problema portandoti ad una soluzione che ti soddisfi pienamente.
D.A.S. ti fornisce inoltre una qualificata assistenza legale che ti seguirà nelle tue vacanze, fornendoti l'assistenza legale necessaria a far fronte a tutta una serie di disagi, dai problemi contrattuali sorti con l'agenzia viaggi, con il tour operator o con lo stesso hotel o villaggio, al noleggio della macchina, a incidenti stradali occorsi in vacanza, fino a veri e propri contenziosi legali.
Le regole del buon sciatore
Un’ultima verifica agli attacchi, una stretta ai guanti, lo sguardo a valle e poi.. giù per il monte innevato a tutta velocità! Gli appassionati dello sci o dello snowboard sanno che affrontare neve e pendenze può offrire tanto grandi soddisfazioni, quanto dolorose amarezze; soprattutto quando si incrociano sciatori incoscienti che non rispettano le regole che la disciplina dello sci comporta. Oltre all’evidente buon senso, esistono, infatti, poche ma importanti normative che regolano il comportamento dello sciatore, in particolare la Legge 363/03 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, confermata con il Decreto Ministeriale 20.12.2005.
Ecco dunque un breve decalogo per lo sciatore o snowboarder:
1. è obbligatorio il casco protettivo ed omologato per i figli minori di 14 anni, pena la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro;
2. va rispettata la segnaletica presente lungo i percorsi e le discese; in particolare la segnalazione dei diversi gradi di difficoltà delle piste per affrontare solo quelle cui si è atleticamente preparati;
3. si deve mantenere una velocità consona alle proprie capacità, alle caratteristiche ed allo stato della pista, alla situazione ambientale, alle condizioni meteorologiche e a quelle di traffico;
4. a monte va sempre mantenuta una direzione che consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle e una distanza di sicurezza sufficiente a consentire a chi lo precede di potersi muovere liberamente;
5. lo sciatore che sta davanti ha sempre la precedenza; chi intende sorpassare deve assicurarsi di disporre di spazio e visibilità sufficienti;
6. si deve sempre prestare assistenza a chi si trovi in difficoltà e dare immediato avviso dell’avvenuto incidente al gestore della pista, pena la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro;
7. è assolutamente vietato percorrere a piedi le piste, salvo i casi di urgente necessità. Allo stesso modo, chi discende senza sci deve tenersi ai bordi.
Questo è quanto previsto dalle normative vigenti, fermo che le Regioni ed i Comuni hanno piena libertà di adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. Nell’eventuale caso di scontro tra sciatori si presume, fino a prova contraria, la pari responsabilità e pertanto ciascuno è tenuto a dimostrare, meglio se assistito da una polizza di Tutela Legale D.A.S., che il danno che si è subito è derivato dall’esclusivo comportamento altrui.
Rispettare per primi queste semplici regole ci consente certamente di goderci le discese con maggiore serenità, confidando, o almeno auspicando, che anche chi ci segue o precede avrà a cuore la nostra incolumità, così come noi abbiamo a cuore la sua.