Solo vantaggi?
E' entrato in vigore il 1° febbraio 2007 l'indennizzo diretto, il nuovo sistema di risarcimento danni in caso di incidente stradale, che rappresenta una vera rivoluzione per tutti gli assicurati. In caso di incidente, questa la vera novità, i danneggiati non responsabili (o responsabili solo in parte) potranno essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore e non più dall'assicuratore di chi ha causato l'incidente.
Il nuovo sistema non si applica a tutti i sinistri, ma solo a quelli più "semplici" che comunque si stima ammontino a circa il 70-80% del totale; per gli altri resta in vigore la procedura tradizionale (richiesta danni alla Compagnia del danneggiante). Il danneggiato, che si ritiene non responsabile del sinistro, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa assicuratrice. Nel caso in cui non si senta pienamente convinto del risarcimento propostogli ed intenda rivolgersi ad un avvocato per ottenere la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno, le spese legali saranno completamente a suo carico; ovvero, il danneggiato se vuole rivolgersi all'avvocato lo deve fare a proprie spese. L'unica eccezione è prevista in caso di lesioni a persone, ove è ammesso il risarcimento del compenso di un consulente medico di parte.
Le conseguenze a carico di chi subisce un sinistro sono evidenti: la propria Compagnia di Assicurazioni dovrà accertare e quantificare il danno con propri fiduciari negando il rimborso delle spese per assistenza tecnica e legale di parte.
Le polizze di Tutela Legale D.A.S. Circolazione Stradale e Difesa Famiglia, intervengono a sostegno di questa situazione svantaggiosa per chi è coinvolto in un incidente stradale, e preferisca essere assistito da un avvocato e/o da un perito di parte per ottenere un indennizzo "più generoso" di quello proposto dalla propria impresa assicuratrice.
Con le polizze di Tutela Legale D.A.S. si garantisce un qualificato servizio di consulenza e assistenza legale per far valere i propri diritti, con la tranquillità di non dover sostenere alcuna spesa legale.
Un esperto del diritto D.A.S. sarà sempre a fianco dell'Assicurato, operando per ottenere un accordo pacifico e pienamente soddisfacente con la controparte, in questo caso la Compagnia di Assicurazioni. Nel caso in cui questo non accada, l'Assicurato potrà scegliere un legale per affrontare una causa. D.A.S. si farà carico di tutte le spese legali, peritali e di giustizia e, se si dovesse perdere la causa, anche di quelle di soccombenza.
Quando opera il risarcimento diretto?
Bisogna porre l'attenzione su come e quando il nuovo regolamento risarcitorio va ad applicarsi.
Perchè si possa attivare la nuova modalità infatti devono essere soddisfatte alcune particolari condizioni: innanzitutto l'indennizzo diretto si applica a fronte di un incidente avvenuto tra due veicoli identificati e assicurati e a patto che i conducenti abbiano riportato solo lesioni lievi, cioè con invalidità permanente fino a 9 punti. In tutti gli altri casi si segue la via ordinaria. I trasportati danneggiati devono invece rivolgersi all'assicurazione del mezzo di trasporto sul quale stavano viaggiando.
Nell'inoltro della richiesta di risarcimento va fornita una serie di dati (si veda il grafico in pagina). L'utilizzo del modulo blu - quello per la constatazione amichevole già in vigore in passato - è ancor più raccomandabile dal prossimo mese perchè una volta compilato contiene gran parte dei dati necessari alla compagnia e perchè se sottoscritto dai due conducenti consente di dimezzare il tempo minimo di indennizzo.
Valutato il caso, la compagnia - entro 30, 60 o 90 giorni a seconda che il modulo blu sia firmato da entrambi i conducenti, da uno solo o ci siano lesioni lievi - farà sapere qual è la propria offerta (o i motivi per i quali ritiene di non farne). Quindi procederà al pagamento: entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'assicurato (o anche della non accettazione, nel qual caso il versamento potrà essere una sorta di acconto). Può essere proposta anche la riparazione del veicolo presso un'officina convenzionata, ma la polizza Rca sottoscritta deve contemplarlo (una clausola che può permettere all'assicurato di ottenere una riduzione del premio).
I tempi sono destinati ad allungarsi in presenza di lesioni al conducente, poichè è stato stabilito che decorrano da quando la compagnia è in possesso di tutte le informazioni necessarie. Per una più rapida conclusione della pratica sarà comunque utile la collaborazione tra danneggiato e compagnia.
Procedura in caso di incidente
Che sia stato provocato o subito, in caso di incidente stradale si ha l'obbligo di informare per iscritto il proprio assicuratore. La compilazione del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) e la sua consegna alla compagnia assicuratrice adempie agevolmente a tale obbligo. E' utile informare la compagnia assicuratrice anche nel caso si ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa). La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).
La compagnia assicuratrice è obbligata a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni avendo sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole.
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. In ogni caso, qualora la richiesta fosse incompleta di qualche elemento essenziale, l'assicuratore è tenuto ad informare il cliente richiedendogli di integrare la richiesta stessa.
Se si dichiara di accettare la somma che viene offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo con il proprio assicuratore si potrà agire in giudizio nei suoi confronti.