Il 21 marzo è scattata l’obbligatorietà, con costi salati
Con l’entrata in vigore della mediazione civile, è fondamentale disporre di una polizza di tutela legale, per garantirsi la copertura delle relative spese e un qualificato servizio di consulenza
Con il D. Lgs. 28/2010 il Governo Italiano ha introdotto l’istituto della “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, una normativa che impone alle parti di azionare una procedura conciliativa prima di instaurare un giudizio. A partire dal 21 marzo 2011 è stata introdotta l’obbligatorietà di tale tentativo di conciliazione per tutte le controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per le cause condominiali e relative alla circolazione stradale è entrata in vigore il 21 marzo 2012.
Come si svolge il procedimento di mediazione? È necessario presentare una domanda presso un ente di conciliazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia, indicando i dati delle parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della stessa. Se la controparte accetta l’invito, il mediatore incaricato incontrerà le parti sia congiuntamente che in sedute separate, cercando di “comporre” e definire la controversia, il tutto entro un arco temporale di quattro mesi. Se il tentativo di conciliazione riesce, il mediatore redige un verbale che costituisce titolo esecutivo: questo significa che se la controparte non adempie spontaneamente ai propri obblighi può essere portato a esecuzione coattiva. Se l’accordo non si raggiunge, il conciliatore può avanzare una “proposta di conciliazione” che viene comunicata alle parti per iscritto e le stesse devono far pervenire al mediatore, entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di rifiuto di una delle due parti, il conciliatore sarà obbligato a segnalarlo al giudice. Nel caso in cui il giudice, al termine della causa, definisca la controversia in misura equivalente o di minor valore rispetto alla soluzione proposta dall’ente di mediazione, la parte che non ha accettato la soluzione proposta dal conciliatore si troverà costretta a pagare anche le spese legali di controparte (in aggiunta alle proprie).
L’obbligatorietà e le modalità di funzionamento di questo nuovo istituto determinano qualche incertezza riguardo agli esiti del procedimento conciliativo e ai costi che ne derivano. Le tariffe infatti, approvate con Decreto Ministeriale 180/2010, sono piuttosto elevate: per una controversia di valore tutto sommato modesto, ad esempio 1.100 euro, ogni parte dovrà versare al mediatore ben 130 euro, che andranno a sommarsi agli eventuali onorari necessari per farsi assistere da un Legale.
È fondamentale quindi poter disporre di una polizza di tutela legale D.A.S. per garantirsi la copertura delle relative spese legali e di mediazione e un qualificato servizio di consulenza e assistenza legale anche in questa delicata fase conciliativa, in cui eventuali differenze nei rapporti di forza tra le controparti potrebbero condizionare l’esito della vertenza, sfavorendo la parte più debole.