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Internet

Internet e Privacy

 

Neofiti o pratici dell’internautica, studenti, professionisti, casalinghe o impiegati: siamo tutti avvezzi alla danza del “seleziona” e “cestina”, che accompagna la quotidiana lettura della posta elettronica e da cui anche i più celebrati software di anti spamming talvolta  non riescono a liberarci.

Spesso, però, ci si dimentica di come il Codice Privacy (D.lgs 196/2003) ci consenta in talune situazioni di tutelarci e resistere, non passivamente ma attivamente, alla violazione della nostra serenità epistolare.

Così un assicurato, esasperato per l’assillante ricezione di mail pubblicitarie non autorizzate, ha chiesto a D.A.S. un intervento legale specializzato, per contattare lo spammer ed eventualmente rivolgersi al Garante Privacy.

La professionalità del legale incaricato da D.A.S. ha reso possibile per l’assicurato ottenere una legittima somma a titolo di risarcimento danni, senza necessità di intervento del Garante.

Ciò grazie ad una ferma richiesta ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, al fine di ottenere informazioni sulle modalità di acquisizione dell’indirizzo e-mail: a fronte dell’evidente imbarazzo del mittente, non in grado di fornire giustificazioni giuridicamente plausibili sul proprio operato, questi si è alla fine persuaso ad accedere alle richieste risarcitorie, così risparmiando a se stesso più salate conseguenze pecuniarie (e non solo: il codice privacy prevede per talune violazioni anche la pena della reclusione) che una denuncia al Garante avrebbe potuto comportare. 


Hosting e commercio on-line

 

“Hosting” e il termine che indica il contratto con il quale un “Provider” (fornitore di servizi su Internet) concede uno spazio in rete e vi ospita un sito che, il più delle volte, ha fini commerciali. Alcuni provider concedono tale spazio gratuitamente, in cambio di pubblicità che appare sul sito ospitato ma, se si tratta del sito di un’azienda, è chiaro che questa non vorrà inserzioni pubblicitarie e quindi l’hosting sarà a pagamento.

Un calzaturificio, assicurato con una polizza D.A.S., aveva appunto un contratto di hosting per il suo sito, attraverso il quale vendeva on line i suoi prodotti: gli acquirenti consultavano il catalogo, visibile nel sito stesso, e compilavano poi un modulo ordinando il tipo di calzatura desiderata.

La vendita procedeva bene e l’azienda aveva raggiunto un buon numero settimanale di ordini quando, per un guasto al server, il sito divenne inaccessibile e, nonostante le segnalazioni e le proteste dell’azienda, lo rimase per oltre due settimane durante le quali, ovviamente, gli ordini cessarono. L’ulteriore conseguenza del “black-out” fu la perdita di clienti che, non riuscendo ad accedere al sito, smisero di visitarlo.

L’azienda assicurata chiese al Provider di concordare un risarcimento, ma questi rifiutò, accampando motivi scarsamente sostenibili.

L’azienda ha inoltrato denuncia a D.A.S. che, dopo un infruttuoso tentativo in via bonaria, autorizzò la citazione del Provider e sostenne l’onere del giudizio finché controparte venne a più miti consigli e fu così possibile concordare ed ottenere un risarcimento.

Il caso è un’ennesima dimostrazione del fatto che, al di là del costo di un giudizio, che può essere molto pesante, la copertura D.A.S. può funzionare anche da deterrente contro i possibili tentativi defatiganti di una controparte che cerca di evitare a tutti i costi un risarcimento dovuto. La tutela dei propri diritti è indubbiamente più serena e più efficace se si supera l’assillo dei costi.





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